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AVVISO: le risposte date qui di seguito NON SI APPLICANO alle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione europea
1 Fonti del diritto vigente
1.1 Diritto nazionale
Legge del 4 febbraio 2011 - diritto internazionale privato (testo unico, Gazzetta ufficiale del 2015, voce 1792), in appresso "LDIP".
1.2 Convenzioni internazionali multilaterali
Convenzione dell'Aia del 17 luglio 1905 concernente l'interdizione e le misure di protezione analoghe
Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie
Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile sulla protezione dei minori
Convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale.
Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari
Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980
Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione, e la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori
1.3 Principali convenzioni bilaterali
La Polonia ha firmato una serie di accordi bilaterali in materia di negozi giuridici, che stabiliscono anche norme in materia di conflitto di legge. Tra questi si annoverano accordi tanto con Stati membri dell'UE quanto con paesi terzi. Poiché gli strumenti che vincolano gli Stati membri dell'UE e contemplano norme in materia di conflitto di legge riguardanti vari ambiti tematici hanno priorità rispetto agli accordi bilaterali firmati tra Stati membri, in linea di principio, soltanto gli accordi con paesi terzi hanno attualmente importanza pratica.
Tra questi ultimi vi sono accordi con Bielorussia (26 ottobre 1994), Russia (16 settembre 1996), Ucraina (24 maggio 1993), la Repubblica popolare democratica di Corea (28 settembre 1986), Cuba (18 novembre 1982), Vietnam (22 marzo 1993) e, per successione (sulla base dell'accordo con la Iugoslavia del 6 febbraio 1960), con Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia.
2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi
2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi
Sì, l'organo giurisdizionale applica le norme in materia di conflitto di legge ex officio. Esso applica anche la legge straniera ex officio qualora una norma sul conflitto stabilisca che tale legge sia applicabile a una questione specifica.
2.2 Rinvio
Ai sensi dell'articolo 5 della legge in materia di diritto internazionale privato, dalla legge polacca è consentito soltanto il rinvio in primo grado.
Il paragrafo 1 non si applica se la legge applicabile è stata determinata:
1) tramite scelta della legge;
2) in relazione alla forma del negozio giuridico;
3) in relazione a obbligazioni contrattuali, obbligazioni extracontrattuali o negozi giuridici unilaterali per i quali la presente legge stabilisce la legge applicabile.
2.3 Modifica del criterio di collegamento
2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi
Deroghe all'applicazione della legge stipulata nelle norme in materia di conflitto di legge relative al rapporto giuridico sono state definite negli articoli 3 e 10 della LDIP.
Articolo 3, paragrafo 1. Laddove la presente legge imponga l'applicazione della lex patriae e sia impossibile determinare la nazionalità della persona interessata, la stessa non abbia nazionalità oppure non sia possibile stabilire il contenuto della lex patriae, si applica la legge del domicilio della persona e, qualora questa non abbia domicilio, si applica la legge del paese della sua residenza abituale.
Articolo 10, paragrafo 1, se non è possibile accertare le circostanze che determinano la legge applicabile, si applica la legge con la quale è più stretto il rapporto giuridico. Inoltre, la legge polacca si applica nei casi in cui non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera applicabile entro un ragionevole lasso di tempo.
Inoltre, l'articolo 67 della LDIP stabilisce che qualora non sia individuata alcuna legge applicabile nella LDIP stessa, in regolamenti specifici, negli accordi internazionali ratificati e nel diritto polacco o in quello dell'Unione applicabili, la legge che disciplina il rapporto giuridico è la legge del paese con il quale il rapporto giuridico in questione presenta il rapporto più stretto.
2.5 Accertamento della legge straniera
L'organo giurisdizionale individua e applica la legge straniera ex officio (articolo 51 bis, paragrafo 1, della legge del 27 luglio 2001, articolo 1143 del codice di procedura civile polacco). Legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali di diritto comune (testo unico, Gazzetta ufficiale del 2019, voce 52 e modifiche).
3 Norme sul conflitto di leggi
3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici
Le norme in materia di conflitto di legge pertinenti sancite dalla LDIP sono riportate qui di seguito.
Articolo 28 1. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata dal regolamento n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). Le disposizioni del regolamento si applicano, se opportuno, alle obbligazioni contrattuali escluse dal suo campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), del regolamento di cui al paragrafo 1.
A norma dell'articolo 29 della LDIP, nel quale il diritto polacco prevede un obbligo di assicurazione, il contratto assicurativo è disciplinato dalla legge polacca.
2. Qualora la legge di uno Stato membro dello Spazio economico europeo che prevede l'obbligo di assicurazione imponga l'applicazione della legge di tale Stato membro al contratto di assicurazione, detta legge deve essere applicata.
Articolo 30 1. Ad eccezione dei casi previsti nel regolamento di cui all'articolo 28, la scelta della legge di un paese diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo in relazione ad un contratto che è strettamente collegato al territorio di almeno uno Stato membro può non privare i consumatori della tutela riconosciuta loro ai sensi della legge polacca che recepisce le seguenti direttive:
1) direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29); edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 2 pag. 288);
2) (abrogata);
3) direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12); edizione speciale in lingua polacca: capitolo 15 tomo 4 pag. 223);
4) direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16; edizione speciale in lingua polacca: capitolo 6, tomo 4, pag. 321);
5) direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66, e successive modifiche).
2. Qualora la legge applicabile a un contratto soggetto all'applicazione dalla direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10) sia la legge di un paese diverso da uno Stato membro dello Spazio economico europeo, i consumatori non devono essere privati della tutela della quale godono a norma della legge polacca che ha recepito tale direttiva:
1) qualora uno qualsiasi dei beni immobili si trovi in uno degli Stati membri; oppure
2) per quanto riguarda un accordo che non è direttamente correlato a un bene immobiliare, qualora un operatore economico svolga la propria attività imprenditoriale o professionale in uno degli Stati membri o trasferisca in qualsiasi modo tale attività in uno degli Stati membri e il contratto rientri nell'ambito di detta attività.
Articolo 31 Una obbligazione derivante da un titolo diverso da una cambiale o un assegno è disciplinata dalla legge del paese nel quale tale titolo è stato eseguito o emesso.
Articolo 32 1. Una obbligazione derivante da un negozio giuridico unilaterale è disciplinata dalla legge scelta dalla parte che esegue il negozio. Laddove siano identificate entrambe le parti di una tale obbligazione, la legge deve essere scelta, modificata o abrogata in base a un accordo tra le parti.
2. Nei casi in cui non sia stata effettuata alcuna scelta esplicita della legge, un'obbligazione derivante da un negozio giuridico unilaterale è disciplinata dalla legge del paese della residenza abituale o della sede legale della persona che effettua il negozio. Qualora i fatti di causa suggeriscano che l'obbligazione sia collegata in maniera più stretta alla legge di un paese diverso, si applicherà la legge di tale paese.
…
A norma dell'articolo 36, gli effetti di una cessione di crediti in relazione a terzi sono determinati dalla legge del paese avente competenza giurisdizionale sui crediti ceduti.
Articolo 37 La legge applicabile all'assunzione di debito è la legge del paese avente competenza giurisdizionale sul debito assunto.
Articolo 38 L'effetto di una modifica del valore di una moneta rispetto all'ammontare di una passività è valutato in base alla legge applicabile a detta passività.
3.2 Obbligazioni extracontrattuali
Le norme in materia di conflitto di legge pertinenti sancite dalla LDIP sono riportate qui di seguito.
Articolo 33 La legge applicabile alle obbligazioni derivanti da eventi diversi dai negozi giuridici è determinata dal regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).
Articolo 34 La convenzione dell'Aia del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti stradali (Gazzetta ufficiale 2003/63, voce 585) determina la legge applicabile alla responsabilità civile extracontrattuale verso terzi derivante da incidenti stradali.
Articolo 35 La responsabilità civile verso terzi per azioni e omissioni di organismi che esercitano poteri pubblici in un determinato paese è disciplinata dalla legge di quel paese.
3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
Si riportano qui di seguito le norme in materia di conflitto di legge che si applicano allo status di una persona fisica.
La capacità di agire di una persona fisica e la sua capacità di effettuare negozi giuridici sono disciplinate dalla relativa lex patriae (articolo 11, paragrafo 1).
2. Quando una persona fisica effettua un negozio giuridico nel quadro della sua attività aziendale, è sufficiente che la stessa disponga della capacità di eseguire tale negozio a norma della legge del paese della sede legale dell'azienda.
3. Il paragrafo 1 non preclude l'applicazione della legge che disciplina il negozio giuridico qualora essa stabilisca prescrizioni specifiche per quanto riguarda la capacità di eseguire detto negozio.
Ai sensi dell'articolo 12, qualora sia stato stipulato un accordo da parti site nello stesso paese, una persona fisica che ha la capacità di firmare tale accordo in base alla legge di detto paese può invocare l'incapacità a norma di legge di cui all'articolo 11, soltanto nel caso in cui l'altra parte fosse a conoscenza di tale incapacità al momento della stipula dell'accordo oppure qualora l'altra parte non fosse a conoscenza, per negligenza, di tale incapacità in quel momento.
2. Una persona fisica che effettua un negozio giuridico unilaterale e che ha la capacità di farlo ai sensi della legge del paese nel quale viene eseguito il negozio può invocare l'incapacità a norma della legge di cui all'articolo 11, soltanto qualora ciò non pregiudichi qualsiasi persona che, agendo con la dovuta diligenza, abbia fatto affidamento sul presupposto che la persona che effettuava tale negozio giuridico avesse la capacità necessaria per procedere in tal senso.
3. Qualora una persona fisica agisca tramite un rappresentante, l'applicabilità dei paragrafi 1 e 2 è determinata dalle circostanze pertinenti riguardanti detto rappresentante.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai negozi giuridici in materia di diritto di famiglia e di tutela oppure di diritto successorio, o a eventuali normative riguardanti beni immobili siti in un paese diverso dal paese nel quale è stato effettuato il negozio giuridico.
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, l'incapacità di agire è disciplinata dalla lex patriae della persona fisica incapace. Qualora un organo giurisdizionale polacco si pronunci in merito alla incapacità di un cittadino straniero, si applica la legge polacca.
Articolo 14 il paragrafo 1 impone l'applicazione della lex patriae alla presunzione o dichiarazione di morte di una persona fisica. Qualora un organo giurisdizionale polacco si pronunci in merito alla presunzione o dichiarazione di morte di un cittadino straniero, si applica la legge polacca.
Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, i diritti personali di una persona fisica sono disciplinati dalla lex patriae della stessa.
Una persona fisica i cui diritti personali siano minacciati o siano stati violati può richiedere protezione ai sensi della legge del paese nel cui territorio si è verificato il fatto che ha causato tale minaccia o violazione, oppure ai sensi della legge del paese sul cui territorio si sono verificati gli effetti della violazione.
Qualora i diritti personali di una persona fisica siano stati violati nei mezzi di comunicazione di massa, il diritto di replica, il diritto a una rettifica o a una misura di tutela analoga sono disciplinati dalla legge del paese in cui ha la sede legale o residenza abituale la persona che ha pubblicato o trasmesso le informazioni in questione.
3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione
3.4.1 Rapporti tra genitori e figli
Si riportano qui di seguito le norme in materia di conflitto di legge applicabili ai rapporti tra genitori e figli (LDIP).
La filiazione di un figlio può essere stabilita o contestata a norma della lex patriae del figlio al momento della nascita (articolo 55, paragrafo 1, della LDIP). Qualora la lex patriae del figlio al momento della nascita non consenta di stabilire la paternità tramite ordinanza degli organi giurisdizionali, essa è disciplinata dalla lex patriae del figlio al momento del riconoscimento della filiazione del figlio. Il riconoscimento della filiazione di un figlio è disciplinato dalla lex patriae di quest'ultimo al momento del riconoscimento. Qualora tale legge non preveda il riconoscimento di un figlio, si applica la lex patriae di quest'ultimo al momento della nascita, a condizione che essa consenta tale riconoscimento. Il riconoscimento di un figlio concepito ma non ancora nato è disciplinato dalla lex patriae della madre al momento del riconoscimento.
Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, della LDIP, la convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori (GU L 151 dell'11 giugno 2008, pag. 39; Gazzetta ufficiale polacca 2010/172, voce 1158) determina la legge applicabile alla responsabilità genitoriale e ai diritti di custodia.
Qualora il luogo di residenza abituale del figlio venga trasferito in un paese che non è parte della convenzione di cui al paragrafo 1, da quel momento in poi la legge di tale paese determinerà i termini di applicazione delle misure imposte nel paese della precedente residenza abituale del figlio.
La convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori stabilisce la legge applicabile alla tutela dei figli (articolo 59 della LDIP).
Qualora il luogo di residenza abituale del figlio venga trasferito in un paese che non è parte della convenzione di cui al paragrafo 1, da quel momento in poi la legge di tale paese determinerà i termini di applicazione delle misure imposte nel paese della precedente residenza abituale del figlio.
3.4.2 Adozione
Ai sensi dell'articolo 57 della LDIP, l'adozione è disciplinata dalla lex patriae del genitore che adotta.
L'adozione congiunta da parte di coniugi è disciplinata dalla loro lex patriae comune. Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.
Come indicato nell'articolo 58 della LDIP, l'adozione è impossibile senza l'applicazione della lex patriae del potenziale adottato in materia di consenso dello stesso, consenso del suo rappresentante legale e consenso di un'autorità competente, nonché di eventuali restrizioni all'adozione risultanti da una modifica del domicilio, trasferito in un paese diverso.
3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari
3.5.1 Matrimonio
La capacità di contrarre matrimonio è determinata facendo riferimento alla lex patriae di ciascuna delle parti al momento del matrimonio (articolo 48 della LDIP.)
Secondo quanto previsto dall'articolo 49, paragrafo 1, la forma in cui si celebra il matrimonio è disciplinata dalla legge del paese nel quale viene celebrato. Se il matrimonio è celebrato al di fuori della Polonia, è sufficiente soddisfare i requisiti della lex patriae di entrambi i coniugi oppure la legge del domicilio o della residenza abituale di entrambi i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio.
Ai sensi dell'articolo 50 della LDIP, la legge di cui agli articoli 48 e 49 si applica mutatis mutandis agli effetti della incapacità di celebrare il matrimonio e al mancato rispetto delle prescrizioni concernenti la forma con la quale viene celebrato il matrimonio.
I rapporti personali dei coniugi e il regime patrimoniale tra gli stessi sono disciplinati dalla loro lex patriae comune (articolo 51, paragrafo 1). Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.
3.5.2 Convivenza e unioni civili
Nessuna
3.5.3 Divorzio e separazione legale
Ai sensi dell'articolo 54 della LDIP, lo scioglimento di un matrimonio è disciplinato dalla lex patriae comune dei coniugi al momento della presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio. Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella del paese nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati al momento della presentazione della domanda di scioglimento del matrimonio; qualora non abbiano un domicilio comune quando presentano detta domanda, la legge applicabile è la legge del paese in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune, a condizione che essa continui a essere la residenza abituale di uno dei coniugi. La legge polacca si applica quando non vi siano circostanze che consentono di determinare la legge applicabile.
Le disposizioni di cui sopra si applicano mutatis mutandis alla separazione coniugale.
3.5.4 Obbligazioni alimentari
Ai sensi dell'articolo 63, la legge applicabile agli alimenti è determinata dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).
3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi
I rapporti personali dei coniugi e il regime patrimoniale tra gli stessi sono disciplinati dalla loro lex patriae comune (articolo 51, paragrafo 1). Laddove i coniugi non abbiano una lex patriae comune, la legge applicabile è quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi sono domiciliati e, qualora non abbiano domicilio nello stesso paese, la legge applicabile sarà quella dello Stato nel quale entrambi i coniugi hanno la loro residenza abituale. Qualora i coniugi non abbiano la loro residenza abituale nello stesso paese, la legge applicabile è quella dello Stato rispetto al quale entrambi i coniugi presentano altrimenti il collegamento più stretto.
Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 della LDIP, i coniugi possono scegliere come legge applicabile al loro regime patrimoniale tra coniugi la lex patriae di uno dei coniugi oppure la legge del paese nel quale uno di loro ha domicilio o residenza abituale. La scelta della legge può essere espressa anche prima della celebrazione del matrimonio.
I contratti sul regime patrimoniale tra coniugi sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti a norma del paragrafo 1. Qualora non sia stata effettuata alcuna scelta della legge, il contratto sul regime patrimoniale tra coniugi è disciplinato dalla legge applicabile ai rapporti personali dei coniugi e al regime patrimoniale tra gli stessi al momento della stipula del contratto. Quando si sceglie la legge che disciplina il regime patrimoniale tra i coniugi o un contratto matrimoniale, è sufficiente rispettare la forma richiesta per i contratti in materia di regime patrimoniale dei coniugi stabilita dalla legge scelta o dalla legge del paese nel quale è stata scelta la legge.
3.7 Successioni mortis causa, testamento
La legge applicabile alle successioni risulta dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107, e successive modifiche).
3.8 Proprietà immobiliare
Ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 della LDIP, i diritti di proprietà e gli altri diritti reali sono disciplinati dalla legge del paese in cui si trovano i beni. L'acquisizione e la perdita della proprietà, nonché l'acquisizione, la perdita o il cambiamento del contenuto o della priorità di altri diritti reali, sono disciplinati dalla legge del paese nel quale si trovavano i beni in questione al momento dell'evento che ha dato origine agli effetti giuridici di cui sopra.
3.9 Insolvenza
Le norme in materia di conflitto di legge che determinano la legge applicabile ai procedimenti in materia di fallimento sono definite nella legge sui fallimenti del 28 febbraio 2003 (testo unico, Gazzetta ufficiale del 2019, voce 498):
Ai sensi dell'articolo 460 della legge sui fallimenti, ai procedimenti fallimentari avviati in Polonia si applica la legge polacca a meno che le disposizioni del presente capo non stabiliscano diversamente.
Ai sensi dell'articolo 461 della legge sui fallimenti, la manodopera dei lavoratori occupati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo è disciplinata dalla legge applicata al loro contratto di lavoro.
La legge che determina se un particolare oggetto costituisce un bene immobiliare è la legge applicabile nel luogo in cui si trova l'oggetto.
Gli accordi relativi all'uso o all'acquisto di un bene immobile sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono disciplinati dalla legge del paese nel quale si trova il bene immobile.
I diritti relativi a un bene immobile sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, oppure relativi ad aeromobili o navi d'alto mare registrati, sono disciplinati dalla legge del paese che tiene i registri pertinenti.
Una dichiarazione di fallimento non deve violare i diritti dei creditori o di terzi che gravano sulle attività o su altri cespiti della parte fallita siti in uno Stato membro diverso dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, senza esclusione di alcuna parte organizzata dei beni e, in particolare, del diritto di disporre della proprietà a copertura di eventuali passività o del diritto di coprire le passività con i benefici apportati dai beni, dei diritti di pegno e ipoteca, del diritto di chiedere il rilascio dei beni da parte delle persone responsabili degli stessi contro la volontà della parte autorizzata oppure del diritto di utilizzare detti beni in qualità di loro fiduciario (articolo 462 della legge sui fallimenti). Ciò si applica alle rivendicazioni e ai diritti personali iscritti nei registri del catasto e delle ipoteche e in altri registri pubblici il cui esercizio o la cui rivendicazione determini la creazione dei diritti summenzionati.
Ai sensi dell'articolo 463, paragrafo 1, della legge sui fallimenti, la riserva del diritto di proprietà a favore del venditore in un contratto di vendita non decade a seguito di una dichiarazione di fallimento di una banca nazionale, che è l'acquirente dell'oggetto dell'accordo, se al momento della dichiarazione del fallimento l'oggetto dell'accordo era sito in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Una dichiarazione di fallimento di una banca nazionale che dispone di un bene non può costituire la base per il recesso dall'accordo di vendita se l'oggetto della vendita è stato trasferito prima della dichiarazione del fallimento e l'oggetto della vendita si trovava all'estero al momento della dichiarazione del fallimento.
Ai sensi dell'articolo 464, l'esercizio di diritti che, per poter essere creati, esistere o essere esercitati, devono essere iscritti in un registro, divulgati nel contesto di un conto o depositati presso un deposito centrale, è disciplinato dalla legge del paese in cui sono tenuti tali registri, conti o depositi.
Fatto salvo l'articolo 464, il diritto di riacquisto è disciplinato dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che governa l'accordo che genera il diritto in questione.
Fatto salvo l'articolo 464, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali che disciplina le operazioni concluse nel mercato regolamentato si applica agli accordi firmati nel quadro di transazioni effettuate sul mercato regolamentato ai sensi della legge sulla negoziazione di strumenti finanziari del 29 luglio 2005.
La compensazione di cui all'articolo 467 della legge sui fallimenti è disciplinata dalla legge in materia di obbligazioni contrattuali che si applica all'accordo di compensazione.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 467, paragrafo 1, della legge sui fallimenti, la dichiarazione di fallimento non deve ledere il diritto del creditore di compensare il proprio debito con quello della parte fallita, laddove ciò sia consentito dalla legge applicabile al debito della parte soggetta a fallimento.
L'applicabilità e la validità di un negozio giuridico effettuato a seguito di una dichiarazione di fallimento e costituito dalla cessione di un bene immobiliare, una nave d'alto mare o un aeromobile che devono essere iscritti in un registro, oppure costituito dalla cessione di diritti che, per poter essere creati, esistere o essere esercitati, devono essere iscritti in un registro, divulgati nel contesto di un conto o depositati presso un deposito centrale, sono disciplinate dalla legge del paese in cui sono tenuti tali registri, conti o depositi.
Ai sensi dell'articolo 469 della legge sui fallimenti, le disposizioni sulla non applicabilità e sull'invalidità di un negozio giuridico effettuato a scapito di creditori non si applicano qualora la legge applicabile al negozio non permetta di considerare inapplicabili negozi giuridici effettuati a danno di creditori.
Ai sensi dell'articolo 470 della legge sui fallimenti, gli effetti di una dichiarazione di fallimento su una controversia pendente dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'accordo europeo di libero scambio (EFTA) che è parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo devono essere determinati ai sensi della legge del paese in cui è pendente il procedimento.
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