

Trova informazioni a seconda delle regioni
Le seguenti fonti del diritto interno sono definite dagli articoli 1, 3 e 4 del codice civile portoghese:
• le leggi
• l'uso
• l'equità.
Ai sensi dell'articolo 8 della costituzione portoghese, le fonti del diritto internazionale sono le seguenti:
• le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune costituiscono parte integrante del diritto portoghese;
• le norme sancite nelle convenzioni internazionali debitamente ratificate o approvate entrano in vigore nel diritto interno portoghese in seguito alla loro pubblicazione ufficiale e rimangono tali fintantoché dette norme restano vincolanti a livello internazionale per lo Stato portoghese;
• le norme stabilite dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali cui il Portogallo appartiene entrano direttamente in vigore nel diritto interno portoghese, a condizione che ciò sia stabilito nei rispettivi trattati istitutivi;
• le disposizioni dei trattati che disciplinano l'Unione europea e le norme stabilite dalle sue istituzioni, nell'esercizio delle rispettive responsabilità, sono applicabili al diritto interno portoghese, ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione e nel rispetto dei principi fondamentali di uno Stato democratico basato sullo stato di diritto.
Le leggi
Le leggi sono una fonte immediata del diritto interno. L'articolo 1, secondo comma, del codice civile portoghese considera tutte le disposizioni generali stabilite dagli organi competenti dello Stato. L'articolo 112, primo comma, della costituzione portoghese afferma che le leggi, i decreti legge e i decreti legislativi regionali sono atti legislativi.
L'uso
L'uso è giuridicamente giustificabile come fonte del diritto interno quando entrambe le seguenti condizioni sono rispettate:
• non è in contrasto con i principi di buona fede; ed
• è stabilito dalla legge (articolo 3, primo comma, del codice civile portoghese).
L'equità
Gli organi giurisdizionali portoghesi possono dirimere una controversia in conformità con i principi dell'equità soltanto in una delle seguenti circostanze:
• quando ciò è stabilito dalla legge (articolo 4, lettera a), del codice civile portoghese);
• quando le parti acconsentono e dispongono del rapporto giuridico (articolo 4, lettera b), del codice civile portoghese); oppure
• quando le parti avevano convenuto anticipatamente di porre rimedio alle controversie ricorrendo all'equità (articolo 4, lettera c), del codice civile portoghese).
Convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
Il Portogallo è vincolato da 26 convenzioni dell'Aia:
1. Convenzione concernente la procedura civile (L'Aia, 1954)
Cfr.: qui
2. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i minori (L'Aia, 1956)
Cfr.: qui
3. Convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia di obbligazioni alimentari in relazione ai minori (L'Aia, 1958)
Cfr.: qui
4. Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (L'Aia, 1961)
Cfr.: qui
5. Convenzione sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie (L'Aia, 1961)
Cfr.: qui
6. Convenzione riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (L'Aia, 1961)
Cfr.: qui
7. Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e stragiudiziali in materia civile o commerciale (L'Aia, 1965)
Cfr.: qui
8. Convenzione relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (L'Aia, 1971)
Cfr.: qui
9. Protocollo addizionale alla convenzione dell'Aia relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale (L'Aia, 1971)
Cfr.: qui
10. Convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali (L'Aia, 1970)
Cfr.: qui
11. Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale (L'Aia, 1971)
Cfr.: qui
12. Convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale (L'Aia, 1970)
Cfr.: qui
13. Convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni (L'Aia, 1973)
Cfr.: qui
14. Convenzione concernente la legge applicabile alla responsabilità per danni derivanti da prodotti (L'Aia, 1973)
Cfr.: qui
15. Convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 1973)
Cfr.: qui
16. Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 1973)
Cfr.: qui
17. Convenzione sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi (L'Aia, 1978)
Cfr.: qui
18. Convenzione sulla celebrazione e sul riconoscimento della validità dei matrimoni (L'Aia, 1978)
Cfr.: qui
19. Convenzione relativa alla legge applicabile ai contratti d'intermediari ed alla rappresentanza (L'Aia, 1978)
Cfr.: qui
20. Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aia, 1980)
Cfr.: qui
21. Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (L'Aia, 1993)
Cfr.: qui
22. Convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (L'Aia, 1996)
Cfr.: qui
23. Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti (L'Aia, 2000)
Cfr.: qui
24. Convenzione sugli accordi di scelta del foro (L'Aia, 2005)
Cfr.: qui
25. Convenzione sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (L'Aia, 2007)
Cfr.: qui
26. Protocollo sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (L'Aia, 2007)
Cfr.: qui
Convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC)
Il Portogallo è vincolato da 10 convenzioni della CIEC
Tali convenzioni sono consultabili qui
1. Convenzione per il rilascio di alcuni estratti di atti dello stato civile destinati all'estero (Parigi, 27 settembre 1956). Approvata con: legge n. 33/81, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 196 del 27 agosto 1981.
Cfr.: qui
2. Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa dalla legalizzazione degli atti di stato civile (Lussemburgo, 26 settembre 1957). Approvata con: legge n. 22/81, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 189 del 19 agosto 1981.
Cfr.: qui
3. Convenzione per lo scambio internazionale di informazioni sullo stato civile (Istanbul, 4 settembre 1958). Approvata con: decreto-legge n. 39/80, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 145 del 26 giugno 1980.
Cfr.: qui
4. Convenzione sulla modifica di cognomi e i nomi (Istanbul, 4 settembre 1958). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 5/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 40 del 16 febbraio 1984.
Cfr.: qui
5. Convenzione che estende la competenza delle autorità qualificate a ricevere le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali (Roma, 14 settembre 1961). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 6/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 50 del 28 febbraio 1984.
Cfr.: qui
6. Convenzione internazionale sul rilascio di estratti multilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976). Approvata con: decreto governativo n. 34/83, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 109 del 12 maggio 1983.
Cfr.: qui
7. Convenzione internazionale sul rilascio di estratti multilingue di atti di stato civile (Vienna, 8 settembre 1976). Approvata con: decreto governativo n. 34/83, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 109 del 12 maggio 1983.
Cfr.: qui
8. Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti (Parigi, 15 settembre 1977). Approvata con:
decreto-legge n. 135/82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 292 del 20 dicembre 1982.
Cfr.: qui
9. Convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi (Monaco di Baviera, 5 settembre 1980). Approvata con: risoluzione dell'assemblea della repubblica n. 8/84, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 54 del 3 marzo 1984.
Cfr.: qui
10. Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale (Monaco di Baviera, 5 ottobre 1980). Approvata con: decreto governativo n. 40/84, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale portoghese, serie I, n. 170 del 24 luglio 1984.
Cfr.: qui
Altre convenzioni multilaterali vincolanti per il Portogallo:
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Stoccolma, 1967)
Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967
Protocollo: qui
Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario e convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario (Ginevra, 1930)
Cfr.: qui
Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (chèque) e convenzione per regolare alcuni conflitti in materia di assegni bancari (Ginevra, 1931)
Cfr.: qui
Convenzione di Washington del 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, di cui il Portogallo è parte, approvata ai sensi del decreto legge n. 252/75
Cfr.: qui
Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958)
Cfr.: qui
Convenzione di Lugano II concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (decisione del Consiglio 2009/430/CE del 27 novembre 2008)
Cfr.: qui
Decisione: qui
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari del 1980, come modificata dal protocollo del 1999
Cfr.: qui
Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero, firmata a Londra nel 1970
Cfr.: qui
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, convenzione di Istanbul del 2011
Cfr.: qui
Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, convenzione di New York del 1956
Cfr.: qui
Cfr.: qui
Cfr.: qui
Cfr.: qui
Cfr.: qui
Cfr.: qui
Cfr.: qui
Cfr.: qui
Quando una norma in materia di conflitto di leggi rinvia a una legge straniera, ciò implica soltanto l'applicazione del diritto nazionale di tale Stato, ma non significa che gli organi giurisdizionali di detto Stato abbiano competenza giurisdizionale. L'unica eccezione a questa norma si ha nel caso in cui ciò vada contro qualche precetto (articolo 16 del codice civile portoghese).
L'applicazione della legge straniera è limitata alle norme del sistema giuridico straniero che costituiscono parte del regime che disciplina il settore del diritto coperto dalla norma in materia di conflitto di leggi (ad esempio successioni, famiglia, obbligazioni, diritti reali) (articolo 16 del codice civile portoghese).
In Portogallo, il giudice non è soggetto alle rivendicazioni delle parti in relazione a indagine, interpretazione e applicazione delle norme di legge (articolo 5, terzo comma, del codice di procedura civile portoghese). Da questo principio generale risulta che il giudice nazionale applica le norme in materia di conflitto di leggi di propria iniziativa.
In Portogallo, ci sono tre norme fondamentali in materia di reenvio (rinvio):
Rinvio alla legge di un altro Stato
In Portogallo, il giudice può ricorrere alla legge di un altro Stato.
Il rinvio alla legge di un altro Stato può realizzarsi quando la norma portoghese in materia di conflitto rimanda alla legge di un altro Stato, che a sua volta sia ritenuto competente a trattare il caso (articolo 17, primo comma, del codice civile portoghese).
Il rinvio termina se:
Tuttavia, si applica sempre il rinvio qualora siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
Rinvio alla legge portoghese
Si applica il rinvio alla legge portoghese, quando la norma in materia di conflitto di leggi rimanda alla legge di un altro Stato che a sua volta dispone di una norma sul conflitto che rinvia ancora una volta alla legge portoghese. In questo caso, si applicherà la legge portoghese (articolo 18, primo comma, del codice civile portoghese).
Tuttavia, nelle questioni relative allo status personale, il rinvio alla legge portoghese è consentito soltanto se è soddisfatto il seguente ulteriore requisito:
Casi in cui il rinvio non è consentito
Nessuno dei tipi di rinvio di cui sopra è consentito nei seguenti casi:
Il criterio di collegamento è una circostanza di fatto o di diritto, scelta dalla norma sul conflitto, che serve come base per specificare la legge applicabile. A seconda dei casi, può trattarsi, ad esempio, della nazionalità o del luogo in cui ha avuto luogo una transazione, in cui è stata creata un'opera intellettuale, in cui è stato registrato un diritto, in cui si trovano dei beni o in cui risiede l'interessato.
Il sistema giudiziario portoghese pone almeno due limitazioni alle modifiche del criterio di collegamento:
Qualora non sia possibile determinare il criterio di collegamento dal quale dipende la legge applicabile, viene utilizzata la legge altrimenti applicabile (articolo 23 del codice civile portoghese).
Violazione dell'ordine pubblico
Le disposizioni della legge straniera specificata dalla norma in materia di conflitto di leggi non si applicano se violano i principi fondamentali dell'ordine pubblico internazionale dello Stato portoghese (articolo 22, primo comma, del codice civile portoghese). In questo caso, si applicano altre disposizioni della legge straniera ritenute più appropriate o, in alternativa, le norme del diritto interno portoghese (articolo 22, secondo comma, del codice civile portoghese).
Convenzioni internazionali e legislazione UE
Quando le convenzioni internazionali vincolanti per lo Stato portoghese e la normativa UE prevedono norme sulla legge applicabile diverse da quelle previste nelle norme nazionali sul conflitto, dette norme nazionali non si applicano.
Chiunque invochi la legge straniera ha l'onere di dimostrarne l'esistenza e il contenuto. Tuttavia, il giudice deve cercare, di propria iniziativa, di acquisire conoscenze in merito alla legge straniera, che va comunque interpretata all'interno del sistema al quale appartiene e in conformità con le norme di interpretazione ivi stabilite (articolo 23, primo comma, del codice civile portoghese).
Al fine di ottenere informazioni sulla legge straniera in materia civile e commerciale, è possibile fare riferimento alle due convenzioni alle quali il Portogallo ha aderito:
Qualora non sia possibile accertare il contenuto della legge straniera, viene utilizzata la legge che è altrimenti applicabile (articolo 23, secondo comma, del codice civile portoghese).
Regime previsto dalla normativa UE
Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata in base al regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 (Roma I) che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.
La Danimarca è l'unico Stato membro dell'Unione europea al quale non si applica il regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008. Continua a essere coperto dalla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In Danimarca, la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata ai sensi della convenzione di Roma del 1980 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.
Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi
Le questioni relative alla conferma, all'interpretazione e al completamento di una dichiarazione di intenti e alla mancanza di testamento o a difetti nel testamento sono disciplinati:
Il valore di un comportamento come dichiarazione di intenti è determinato:
Il valore del silenzio come dichiarazione è determinato:
La forma della dichiarazione di intenti è disciplinata:
N.B.:
le alternative 2) e 3) sono ammissibili soltanto se la legge che disciplina la sostanza della transazione non prevede che la dichiarazione sia nulla o non applicabile in caso di mancato rispetto di una certa forma, anche se la transazione è stata conclusa all'estero.
La legge applicabile alla rappresentanza legale è:
La legge applicabile alla rappresentanza di persone giuridiche da parte dei rispettivi organi statutari è:
La rappresentanza volontaria è disciplinata come segue:
I termini di prescrizione e decadenza sono disciplinati:
Gli obblighi derivanti da negozi giuridici e la sostanza della transazione sono disciplinati:
I. dalla legge che le parti contraenti hanno scelto o avevano in mente (articolo 41, primo comma, del codice civile portoghese), a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
II. qualora le parti non determinino la legge, la legge applicabile è la seguente:
III. nel caso di un contratto nell'ambito del quale le parti non hanno scelto la legge e non hanno una residenza abituale comune, va fatta una distinzione tra due situazioni:
La legge applicabile alla gestione dell'attività aziendale è:
La legge applicabile all'arricchimento senza causa è:
Regime previsto dalla normativa UE
Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è determinata in base al regolamento (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 (Roma II) che prevale sulle norme nazionali in materia di conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.
Tuttavia, nelle relazioni tra il Portogallo e gli Stati che sono parte della convenzione dell'Aia del 1971 sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale, la legge applicabile in questi casi è determinata in conformità con tale convenzione, che prevale sulle leggi in materia di conflitto relative ad essa stabilite nel regolamento Roma II (articolo 28 del regolamento Roma II).
Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi
I. La legge applicabile alla responsabilità extra-contrattuale relativa a un atto illecito o un rischio è la seguente:
a) la legge dello Stato nel quale ha avuto luogo la principale attività lesiva; oppure
b) nel caso di un'omissione, la legge del luogo in cui la persona responsabile avrebbe dovuto agire (articolo 45, primo comma, del codice civile portoghese).
II. Qualora l'autore del reato non sia ritenuto responsabile ai sensi della legge in vigore nel luogo in cui si è verificata l'attività lesiva oppure, nel caso di omissione, la legge del luogo in cui la persona avrebbe dovuto agire, la legge applicabile è la legge dello Stato in cui si è verificato l'effetto lesivo, a condizione che siano soddisfatti cumulativamente due requisiti:
a) la legge dello Stato in cui l'effetto lesivo ha prodotto il suo effetto ritiene l'autore del reato responsabile; e
b) l'autore del reato avrebbe dovuto prevedere i danni causati in tale Stato come conseguenza della sua azione od omissione (articolo 45, secondo comma, del codice civile portoghese).
III. Le norme di cui sopra, ai punti I e II, non si applicano nei seguenti casi:
a) se l'autore del reato e il danneggiato hanno la stessa nazionalità o la stessa residenza abituale e si trovano occasionalmente all'estero, la legge applicabile è quella della loro nazionalità o della loro residenza abituale comune, a seconda dei casi;
b) questo è il caso, fatte salve le disposizioni dello Stato locale che deve applicare la legge in maniera equa nei confronti di tutte le persone (articolo 43, terzo comma, del codice civile portoghese).
Il concetto di legge personale
La legge personale delle persone fisiche disciplina:
La legge personale delle persone giuridiche disciplina:
Trasferimento e fusione di persone giuridiche:
Persone giuridiche internazionali:
La legge applicabile alla costituzione di un rapporto genitore-figlio è la seguente:
I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati:
La legge applicabile all'adozione, alle relazioni tra adottante e adottato, e alle relazioni tra adottato e la sua famiglia biologica è la seguente:
Le situazioni nelle quali l'adozione non è consentita sono le seguenti:
Situazioni nelle quali per procedere con l'adozione o l'assunzione di un rapporto padre-figlio è necessario un consenso:
La legge personale di ciascuno dei futuri sposi si applica:
La legge applicabile alle forme di matrimonio è la seguente:
La legge applicabile ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale tra di essi è la seguente:
Non esistono norme in materia di conflitto di leggi che disciplinano specificamente i casi di coppie conviventi/non sposate e unioni di fatto.
Ai sensi della legge nazionale, la convivenza è disciplinata dalla legge n. 7/2001 dell'11 maggio 2001 (tutela delle unioni di fatto), modificata da ultimo dalla legge n. 71/2018 del 31 dicembre 2018.
Il diritto portoghese definisce la convivenza come la situazione giuridica di una coppia che, indipendentemente dal sesso dei partner, vive insieme come se fosse sposata da più di due anni (articolo 1, secondo comma, della legge sulla tutela delle unioni di fatto).
In assenza di norme sul conflitto che disciplinano specificamente la convivenza, le norme in materia di conflitto di leggi inerenti ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale possono essere applicate per analogia. Tuttavia, questa interpretazione è soggetta a fluttuazioni nell'ambito della giurisprudenza nazionale.
Regime previsto dalla normativa UE
Negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano al presente meccanismo di cooperazione più stretta, la legge applicabile al divorzio e alla separazione legale è determinata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, che prevale sulle norme nazionali sul conflitto di legge di seguito riportate, qualora queste dispongano in modo diverso.
Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi
La legge applicabile al divorzio e alla separazione legale in merito a persone e beni è:
Modifica della legge applicabile alla costanza di matrimonio:
Regime previsto dal protocollo dell'Aia del 2007
Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione della Danimarca), la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, rapporti genitore-figlio, matrimonio o affinità, ivi comprese le obbligazioni alimentari a favore di figli i cui genitori non sono sposati, è determinata conformemente al protocollo dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari del 23 novembre 2007 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto di legge di cui sotto, qualora queste dispongano in modo diverso.
Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi
La legge applicabile, a seconda dei casi, è la legge indicata in precedenza:
Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base ad altri rapporti familiari:
Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base a negozi giuridici:
Nei casi in cui gli alimenti siano dovuti in base a una successione o una disposizione testamentaria:
Regime previsto dalla normativa UE
Negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano al presente meccanismo di cooperazione più stretta, tra cui il Portogallo, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e alle conseguenze sui beni delle unioni di fatto registrate è determinata, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, che prevalgono sulle norme nazionali sul conflitto di legge di seguito riportate, qualora queste dispongano in modo diverso.
Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi
La legge applicabile agli accordi prematrimoniali (sostanza ed effetti) e al regime patrimoniale tra coniugi (stabilito per legge o mediante accordo) è la seguente:
Per quanto riguarda le modifiche al regime patrimoniale tra coniugi, si rimanda ai rapporti tra coniugi e alle modifiche apportate al regime patrimoniale di cui sopra al punto 3.5.1, "Matrimonio" (articolo 54 del codice civile portoghese).
Regime previsto dalla normativa UE
Negli Stati membri dell'Unione europea (ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito), la legge applicabile alle successioni è determinata in base al regolamento (UE) n. 650/2012 che prevale sulle norme nazionali sul conflitto riportate qui di seguito, qualora queste dispongano in modo diverso.
Il regolamento UE sulle successioni non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali cui il Portogallo aderisce al momento della sua adozione (articolo 75, primo comma, del regolamento (UE) n. 650/2012).
Pur essendo uno dei firmatari della convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie, ad oggi (aprile 2021) il Portogallo non ha ratificato la convenzione e, pertanto, non è vincolato da essa.
Di conseguenza, i testamenti internazionali sono regolati dalla convenzione di Washington del 1973 che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, cui il Portogallo ha aderito, approvandola con decreto legge n. 252/75 del 23 maggio 1975, e dalle regole stabilite nel Codice notarile portoghese.
Regime previsto nelle norme nazionali in materia di conflitto di leggi
La legge personale del testatore al momento del decesso si applica:
La legge del testatore al momento della dichiarazione si applica:
N.B.:
in caso di modifica della legge personale dopo l'esecuzione di una disposizione a causa di morte, la persona che effettua la disposizione può ancora revocare la stessa ai sensi della legge personale precedente (articolo 64, primo comma, del codice civile portoghese).
In merito alla forma delle disposizioni a causa di morte e alla revoca o alla modifica alla disposizione, in alternativa, si può applicare quanto segue:
Limitazioni a questo regime:
la conformità con la forma richiesta dalla legge personale del defunto al momento della dichiarazione deve essere rispettata qualora la mancanza di conformità determini l'invalidità o l'inapplicabilità della dichiarazione, anche nel caso in cui la stessa venga effettuata all'estero.
La legge applicabile al possesso, alla proprietà e ad altri diritti reali è:
La legge applicabile alla costituzione e al trasferimento di diritti reali sui beni in transito è:
La legge applicabile alla costituzione e il trasferimento di diritti reali su mezzi di trasporto soggetti a immatricolazione è:
La legge applicabile alla capacità di stabilire diritti reali su beni immobili o di disporre degli stessi è:
La legge applicabile al diritto d'autore è:
La legge applicabile alla proprietà industriale è:
Regola: si applica la legge dello Stato in cui il processo è stato incardinato (articolo 276 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese).
Eccezioni: effetti della dichiarazione di insolvenza su:
• contratti di lavoro e relazioni di lavoro: sono regolamentati dalla legge applicabile al contratto di lavoro (articolo 277 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);
• diritti del debitore su un bene immobile, una nave o un aeromobile la cui iscrizione in un registro pubblico sia obbligatoria: si applica la legge dello Stato sotto la cui autorità è mantenuto detto registro (articolo 278 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);
• contratti che conferiscono il diritto di acquisire diritti reali su un bene immobile o il diritto di utilizzarlo: sono regolamentati esclusivamente dalla legge dello Stato nel cui territorio è situato il bene (articolo 279, primo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);
• diritti del venditore relativi a beni venduti a un debitore insolvente con riserva di proprietà e diritti reali di creditori o di terzi su beni di proprietà del debitore i quali al momento dell'apertura del processo si trovano nel territorio di un altro Stato: sono regolamentati esclusivamente dalla legge di quest'ultimo (articolo 280, primo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);
• diritti relativi a valori mobiliari registrati o depositati: sono regolamentati dalla legge applicabile alla rispettiva trasmissione, ai sensi dell'articolo 41 del codice dei valori mobiliari portoghese (articolo 282, secondo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);
• diritti e obblighi dei partecipanti a un mercato finanziario o a un sistema di pagamenti quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, o equivalente: sono regolamentati dal diritto applicabile al sistema (articolo 285 del codice dei valori mobiliari portoghese e articolo 282, secondo comma, della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);
• operazioni di vendita con patto di riacquisto ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986: sono regolamentate dalla legge applicabile a tali contratti (articolo 283 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese);
• l'azione pendente relativa a un bene o a un diritto che fa parte della massa fallimentare: è regolamentata esclusivamente dalla legge dello Stato in cui l'azione è stata avviata (articolo 285 della legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese).
Link alla pertinente normativa nazionale:
Legge portoghese sulle procedure concorsuali e sul risanamento delle imprese
Nota finale
Le informazioni contenute nella presente scheda informativa hanno natura generica, non sono esaustive e non vincolano il punto di contatto, né la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, né gli organi giurisdizionali o altri destinatari. Non sono destinate a sostituire la consultazione della legislazione vigente in materia.
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