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1 Fonti del diritto vigente
1.1 Diritto nazionale
(estratto)
Le fonti nazionali di diritto internazionale privato in Romania sono la Costituzione, il titolo VII del codice civile e il codice di procedura civile, nonché diversi atti speciali di diritto internazionale privato riguardanti i cittadini stranieri, le imprese, il registro commerciale e la nazionalità.
1.2 Convenzioni internazionali multilaterali
(estratto)
Le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato concernenti la procedura civile, l'abolizione dell'obbligo di legalizzare gli atti, la notificazione e comunicazione degli atti, l'assunzione delle prove, la facilitazione dell'accesso alla giustizia, gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, la protezione dei minori, l'adozione, la scelta del foro, le obbligazioni alimentari e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di arbitrato commerciale internazionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori, informazione sul diritto estero, adozione, status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio e nazionalità.
Le convenzioni delle Nazioni Unite riguardanti le questioni connesse ai diritti di donne e minori, l'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli, l'arbitrato, le immunità, il trasporto, la proprietà intellettuale, la responsabilità extracontrattuale, la responsabilità civile per danni da inquinamento, l'abbordaggio, la prescrizione e i contratti di compravendita.
1.3 Principali convenzioni bilaterali
La Romania ha concluso trattati di assistenza giudiziale in materia civile con Albania, Algeria, Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Repubblica ceca, Cuba, Egitto, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Macedonia, Marocco, Moldova, Mongolia, Polonia, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina e Regno Unito.
2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi
L'applicazione di una legge straniera a un rapporto giuridico che presenta elementi internazionali può essere invocata d'ufficio dal giudice, così come su richiesta dalla parte interessata.
Un giudice può, avvalendosi del proprio ruolo attivo, sollevare la questione d'ufficio, portando le parti a discutere dell'applicazione di una legge straniera, laddove le norme rumene in materia di conflitto di leggi vi facciano riferimento. In aggiunta, ogni parte interessata può invocare una legge straniera dinanzi a un tribunale, conformemente al principio di disponibilità.
2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi
La legge straniera include le disposizioni di diritto sostanziale (incluse le norme in materia di conflitto di leggi), salvo nei casi in cui le parti abbiano scelto la legge straniera applicabile, nei casi in cui la legge straniera è applicabile alla forma degli atti giuridici e delle obbligazioni extracontrattuali e in altri casi specifici previsti dalle convenzioni internazionali di cui la Romania è firmataria, dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.
Laddove la legge straniera rinvii alla legge rumena o alla legge di un altro Stato, si applica la legge rumena, salvo ove disposto diversamente.
Cfr. gli articoli 2559 e 2560 del codice civile.
2.2 Rinvio
La legge straniera include le disposizioni di diritto sostanziale (incluse le norme in materia di conflitto di leggi), salvo nei casi in cui le parti abbiano scelto la legge straniera applicabile, nei casi in cui la legge straniera è applicabile alla forma degli atti giuridici e delle obbligazioni extracontrattuali e in altri casi specifici previsti dalle convenzioni internazionali di cui la Romania è firmataria, dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.
Laddove la legge straniera rinvii alla legge rumena o alla legge di un altro Stato, si applica la legge rumena, salvo ove disposto diversamente.
Cfr. gli articoli 2559 e 2560 del codice civile.
2.3 Modifica del criterio di collegamento
Tra i casi in cui la vecchia legge è sempre applicabile anche in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge dell'ultimo paese di nazionalità (decisione sulla presunta morte, assenza o scomparsa), la legge che, alla nascita di un figlio, disciplina gli effetti del matrimonio dei genitori (filiazione all'interno del matrimonio) e la legge dello Stato di nazionalità del figlio a partire dalla data della nascita (filiazione al di fuori del matrimonio).
Tra i casi in cui la vecchia legge predomina su quella nuova anche in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge dello Stato di spedizione di un bene (bene da spedire) e la legge della residenza/della sede sociale del debitore della prestazione caratteristica alla conclusione del contratto (che istituisca i collegamenti più stretti possibili per un contratto).
Tra i casi in cui è possibile applicare sia la legge nuova che quella precedente in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano: la legge del luogo in cui è situato il bene mobile al momento del fatto giuridico che ha creato o estinto il diritto (costituzione, trasferimento o estinzione di diritti reali), la legge applicabile nel momento e nel luogo in cui sono effettuate le forme di pubblicità (beni mobili trasferiti precedentemente o da trasferire in un altro paese in un secondo momento) e la legge dello Stato in cui è situata la proprietà all'inizio del periodo di possesso o in cui è stata trasferita (usucapione).
Tra i casi cui si applica la legge più favorevole in caso di modifica del criterio di collegamento rientrano il cambiamento della nazionalità al raggiungimento della maggiore età e la filiazione al di fuori del matrimonio (figli con due nazionalità alla nascita).
2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi
La legge straniera non si applica se in conflitto con l'ordine pubblico, a norma del diritto internazionale privato rumeno (ad esempio, qualora comporti effetti incompatibili con i principi fondamentali del diritto rumeno o dell'UE e con i diritti umani fondamentali) oppure nel caso in cui sia divenuta eseguibile col ricorso a una frode al diritto rumeno. Laddove la legge straniera non venga applicata, si applica la legge rumena.
In via eccezionale, una legge può non essere attuata nei modi stabiliti dalle norme nazionali sul diritto internazionale privato, qualora il rapporto giuridico presenti un collegamento remoto con la legge in questione. In tal caso si applica la legge che presenta il collegamento più stretto con il rapporto giuridico.
La priorità è data alle disposizioni obbligatorie del diritto rumeno in materia di regolamentazione dei rapporti giuridici con un elemento internazionale. Per disciplinare un rapporto giuridico che presenta elementi internazionali è possibile applicare direttamente anche le disposizioni obbligatorie previste dalla legge di un altro Stato, laddove il rapporto giuridico presenti uno stretto collegamento con la legge di quello Stato e se necessario ai fini degli interessi legittimi delle parti.
Cfr. gli articoli 2564 e 2566 del codice civile.
2.5 Accertamento della legge straniera
L'autorità giudiziaria accerta il contenuto della legge straniera per mezzo delle attestazioni ricevute dagli organismi statali che l'hanno prescritta, ricorrendo al parere di un esperto o a un altro metodo appropriato. La parte che invoca una legge straniera può essere tenuta a dimostrarne il contenuto.
Cfr. l'articolo 2562 del codice civile, l'articolo 29 della legge n. 189/2003 sull'assistenza giudiziale in materia civile, la convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (Londra, 1968) e i trattati bilaterali conclusi con gli Stati elencati al punto 1.3.
3 Norme sul conflitto di leggi
3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici
La sostanza di un negozio giuridico è stabilita dalla legge scelta dalle parti o dal rispettivo autore. Le parti possono scegliere la legge applicabile all'intero negozio giuridico o a una parte di esso.
In mancanza di tale scelta, si applica la legge dello Stato con cui il negozio giuridico presenta il collegamento più stretto (lo Stato della residenza abituale o della sede legale del debitore della prestazione caratteristica o dell'autore del negozio giuridico alla data della conclusione) e, in caso non sia possibile risalire a tale legge, si applica quella del luogo in cui è stato concluso il negozio giuridico.
I requisiti formali di un negozio giuridico sono determinati dalla legge che ne disciplina la sostanza. Il negozio è considerato valido laddove soddisfi le condizioni previste da una delle seguenti leggi: la legge del luogo in cui è stato redatto, la legge del luogo della cittadinanza o della residenza abituale della persona che l'ha approvato oppure la legge applicabile in base al diritto internazionale privato dell'autorità che si occupa di esaminarne la validità.
La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è determinata in base ai regolamenti del diritto dell'UE e, per le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, alle disposizioni interne sulla legge applicabile al negozio giuridico in questione, se non diversamente disposto da convenzioni internazionali o disposizioni speciali.
Cfr. gli articoli da 2640 a 2646 del codice civile.
3.2 Obbligazioni extracontrattuali
La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è determinata in base alle disposizioni normative del diritto dell'UE e, nelle questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, si applica la legge che disciplina la sostanza del precedente rapporto giuridico tra le parti, se non diversamente disposto da convenzioni internazionali o disposizioni speciali.
I ricorsi basati sulle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità sono disciplinati, a seconda della scelta della parte lesa, dalla legge dello Stato della rispettiva residenza abituale, dello Stato in cui si è verificato l'evento lesivo oppure in cui l'autore del danno ha la residenza abituale o la sede sociale.
Il diritto di replica contro le violazioni della personalità è retto dalla legge dello Stato in cui è uscita la pubblicazione o è stato trasmesso il programma.
Cfr. gli articoli 2641 e 2642 del codice civile.
3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)
Il nome di una persona è regolamentato dalla legge nazionale. L'attribuzione del nome a un minore al momento della nascita è disciplinata, in base alla scelta effettuata, dalla legge dello Stato di cui genitori e figlio hanno la nazionalità comune oppure dalla legge dello Stato in cui il figlio è nato e vive dalla nascita.
Il luogo di residenza di una persona è retto dalla legge nazionale.
Lo stato civile e la capacità di una persona sono disciplinati dalla rispettiva legge nazionale. Incapacità particolari relative a uno specifico rapporto giuridico sono soggette alla legge applicabile a tale rapporto giuridico. Il principio e la fine della personalità sono determinati dalla legge nazionale di ciascun individuo.
L'erogazione di assistenza a una persona dotata di piena capacità giuridica è soggetta alla legge dello Stato della rispettiva residenza abituale alla data di costituzione della tutela o di adozione di altre misure di protezione.
Cfr. l'articolo 2570 e gli articoli da 2572 a 2576 e da 2578 a 2579 del codice civile.
3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione
3.4.1 Rapporti tra genitori e figli
La filiazione all'interno del matrimonio è soggetta alla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio dei genitori al momento della nascita del figlio. Nel caso in cui il matrimonio dei genitori termini o sia sciolto prima della nascita del figlio, si applica la legge che governava gli effetti del matrimonio stesso al momento della conclusione o dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Ciò vale anche per i casi di disconoscimento della paternità di figli nati all'interno del matrimonio e di acquisizione del nome da parte dei figli.
La filiazione al di fuori del matrimonio è disciplinata, a partire dalla nascita, dalla legge dello Stato di nazionalità del bambino, che si applica al riconoscimento della filiazione e ai relativi effetti, nonché all'opposizione al riconoscimento. Qualora il figlio abbia altre cittadinanze oltre a quella rumena, si applica la legge del paese di cittadinanza che gli è più favorevole.
Cfr. gli articoli da 2603 a 2606 del codice civile.
3.4.2 Adozione
Le condizioni sostanziali necessarie per portare a termine un'adozione sono definite dalla legge nazionale dell'adottante e del minore da adottare, che devono inoltre soddisfare le condizioni necessarie per entrambi i regimi, secondo quanto previsto dalle due leggi nazionali. Le condizioni sostanziali necessarie per le adozioni congiunte da parte di entrambi i coniugi oppure per l'adozione da parte di un coniuge del figlio dell'altro coniuge sono stabilite dalla legge che disciplina gli effetti generali del matrimonio.
Gli effetti dell'adozione, i rapporti tra adottante e adottando e lo scioglimento dell'adozione sono disciplinati della legge nazionale dell'adottante e, in caso di adozione da parte di entrambi i coniugi, si applica legge che regolamenta gli effetti generali del matrimonio.
La forma dell'adozione è soggetta alla legge dello Stato in cui è conclusa.
Cfr. gli articoli da 2607 a 2610 del codice civile.
3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari
3.5.1 Matrimonio
I requisiti sostanziali necessari per la celebrazione di un matrimonio sono definiti dalla legge nazionale di ciascuno dei futuri coniugi al momento del rito matrimoniale.
La forma della celebrazione del matrimonio è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è celebrato.
La legge che disciplina i requisiti giuridici per la celebrazione del matrimonio si applica anche all'invalidità del matrimonio e ai relativi effetti.
Gli effetti generali del matrimonio sono disciplinati dalla legge della residenza abituale comune dei coniugi e, in mancanza di essa, dalla legge dello Stato della nazionalità comune dei coniugi. In difetto di una nazionalità comune, si applica la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.
Cfr. gli articoli da 2585 a 2589 del codice civile.
3.5.2 Convivenza e unioni civili
3.5.3 Divorzio e separazione legale
La Romania applica il regolamento Roma III.
In base al diritto nazionale, i coniugi possono scegliere di comune accordo una delle seguenti leggi da applicare al divorzio: la legge dello Stato in cui hanno la residenza abituale comune alla data dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune, se almeno uno dei coniugi vi risiede ancora al momento dell'accordo sulla scelta della legge applicabile, la legge dello Stato di cui uno dei due coniugi è cittadino, la legge dello Stato in cui hanno vissuto per almeno tre anni oppure la legge rumena.
L'accordo sulla scelta della legge applicabile al divorzio può essere concluso o modificato entro la data di rinvio all'autorità cui compete decidere in merito al divorzio. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può prendere atto dell'accordo dei coniugi non oltre la prima udienza del processo cui le parti sono state debitamente chiamate a comparire.
Nel caso in cui i coniugi non scelgano nessuna legge, al divorzio si applica la legge dello Stato della residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda di divorzio e, in mancanza di una residenza abituale comune, la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale comune se almeno uno dei due coniugi vi risiede ancora abitualmente al momento della domanda di divorzio. In mancanza di un'ultima residenza comune, si applica la legge della nazionalità comune dei coniugi al momento della domanda di divorzio e, in difetto anche di una stessa nazionalità, la legge dello Stato dell'ultima nazionalità comune dei coniugi qualora almeno uno dei due abbia mantenuto la nazionalità di tale Stato alla data della domanda di divorzio. In tutti gli altri casi si applica la legge rumena.
La legge che disciplina il divorzio si applica, come del caso, anche alla separazione.
Cfr. gli articoli da 2597 a 2602 del codice civile.
3.5.4 Obbligazioni alimentari
La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata in base alle norme del diritto dell'UE (articolo 2612 del codice civile).
3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi
La legge applicabile al regime matrimoniale è la legge scelta dai coniugi (la legge della residenza abituale di uno dei coniugi alla data della scelta, la legge della nazionalità di uno dei coniugi al momento della scelta oppure la legge della prima residenza abituale comune dopo la celebrazione del matrimonio). Tale legge regolamenta le misure in materia di pubblicità e di esecutività nei confronti di terzi e disciplina, in alternativa alla legge del luogo della conclusione, le formalità necessarie per la conclusione della convenzione matrimoniale.
L'accordo sulla scelta della legge applicabile al regime matrimoniale patrimoniale può essere concluso prima o in occasione della celebrazione del matrimonio oppure nel corso del matrimonio stesso.
Le condizioni formali sono quelle previste dalla legge scelta per disciplinare il regime matrimoniale o dalla legge del luogo in cui è stato concluso l'accordo. Se i coniugi non hanno scelto alcuna legge da applicare al rispettivo regime matrimoniale, questo è soggetto alla legge applicabile agli effetti generali del matrimonio.
Cfr. gli articoli da 2590 a 2596 del codice civile.
3.7 Successioni mortis causa, testamento
La Romania applica il regolamento (UE) n. 650/2012.
In base alla legislazione nazionale, le successioni sono disciplinate dalla legge dello Stato della residenza abituale del defunto al momento del decesso.
Una persona può scegliere come legge applicabile alla propria successione la legge dello Stato di cui ha la nazionalità. In caso di scelta della legge applicabile, la legge scelta disciplina l'esistenza e la validità del consenso espresso al momento della dichiarazione circa la scelta della legge applicabile.
L'elaborazione, la modifica o la revoca del testamento saranno considerate valide qualora l'atto soddisfi i requisiti formali applicabili alla data in cui è stato elaborato, modificato o revocato oppure al decesso del testatore, in base alla legge nazionale del testatore, alla legge del luogo di residenza abituale, alla legge del luogo in cui l'atto è stato elaborato, modificato o revocato, alla legge del luogo dei beni immobili oppure alla legge dell'autorità giudiziaria o dell'organismo che si occupa della procedura di trasferimento dei beni ereditati.
Qualora in base alla legge applicabile alla successione l'eredità sia vacante, la proprietà situata nel territorio rumeno è trasferita allo Stato rumeno come previsto dalla legge nazionale sull'assegnazione delle proprietà in caso di eredità vacante.
Cfr. gli articoli da 2633 a 2636 del codice civile.
3.8 Proprietà immobiliare
La legge del luogo in cui si trova la proprietà (lex rei sitae) disciplina aspetti quali il possesso, la proprietà e altri diritti reali sui beni immobili, garanzie incluse, (all'inizio del periodo di proprietà) l'usucapione, (nel momento in cui si è verificato il fatto giuridico che ha generato, modificato o estinto tale diritto) la creazione, la trasmissione o l'estinzione di diritti reali su un bene di cui si è cambiata la localizzazione, (alla conclusione del contratto di credito ipotecario su beni mobili) le condizioni di validità, la pubblicità e gli effetti di un credito ipotecario su beni mobili, le forme di pubblicità e gli elementi che stabiliscono diritti su determinati beni immobili e (al momento del furto/esportazione o al momento della rivendicazione) la rivendicazione di beni rubati o esportati illegalmente.
Le proprietà in trasferimento sono soggette alla legge dello Stato da cui provengono.
La creazione, il trasferimento o l'estinzione dei diritti reali relativi a un mezzo di trasporto sono disciplinati dalla legge del paese di bandiera della nave o di registrazione dell'aeromobile e dalla legge applicabile allo status organizzativo della società di trasporto per i veicoli stradali e su rotaia facenti parte dell'eredità.
L'emissione di azioni od obbligazioni, nominative o al portatore, è disciplinata dalla legge applicabile allo status organizzativo della persona giuridica che le emette.
L'istituzione, il contenuto e il termine dei diritti d'autore per un'opera di creazione intellettuale sono soggette alla legge dello Stato in cui l'opera è stata resa pubblica la prima volta.
L'istituzione, il contenuto e il termine dei diritti di proprietà industriale sono disciplinati dalla legge dello Stato del deposito o della registrazione oppure in cui è stata presentata la domanda di deposito o registrazione.
Cfr. gli articoli da 2613 a 2632 del codice civile.
3.9 Insolvenza
Le disposizioni sulla legge applicabile sono contenute nella legge n. 85/2014 relativa alle procedure di insolvenza e di prevenzione dell'insolvenza, che contribuisce all'applicazione del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.
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