Quale normativa nazionale si applica?

Slovenia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

La legge fondamentale che stabilisce le norme generali del diritto internazionale privato è la Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (legge in materia di procedura e diritto internazionale privato), abbreviata come ZMZPP, Uradni list RS (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 56/99). I conflitti di legge specifici sono disciplinati da leggi concernenti vari temi (come, ad esempio, la Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio), abbreviata come ZFPPIPP).

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

Le convenzioni che vengono ratificate e pubblicate nella Repubblica di Slovenia sono direttamente applicabili e prevalgono sulle leggi nazionali. Le norme in materia di conflitto di legge sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), che interessa gli Stati membri vincolati dalle modifiche alla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e dal regolamento n. 864/2007 (Roma II) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). Le norme in materia di conflitti di legge sono altresì contenute nelle convenzioni multilaterali adottate dalla Convenzione dell’Aia in materia di diritto internazionale privato, delle quali la Repubblica di Slovenia è firmataria.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

Le norme in materia di conflitto di leggi sono contenute inoltre in convenzioni bilaterali in materia di assistenza giudiziaria concluse con Austria, Bulgaria, Federazione russa, Francia, Mongolia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria. L’elenco delle convenzioni è disponibile sulle pagine web del Ministero.

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

Un giudice è vincolato dalla legge che disciplina il conflitto di leggi, tuttavia le parti sono libere di concordare quale legge desiderano disciplini il loro rapporto giuridico. In tal caso, si applica la legge scelta dalle parti. Inoltre, la legge che si applicherebbe normalmente in conformità con la legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non si applica quando, sulla base di tutte le circostanze, appare evidente che non vi è alcun collegamento significativo con la legge da applicare nel contesto del rapporto giuridico del caso di specie, bensì esiste un collegamento più stretto con qualche altra legge.

2.2 Rinvio

La dottrina del rinvio è sancita dall’articolo 6 della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato che stabilisce che, nel decidere quale legge applicare, qualora le norme di uno Stato estero rimandino al diritto sloveno, vada applicato quest’ultimo senza tener conto delle disposizioni slovene in merito a quale legge si debba applicare. Questa disposizione non si applica laddove le parti abbiano scelto la legge applicabile.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Solitamente una norma specifica sulla scelta della legge che disciplina i criteri di collegamento variabili definisce anche il momento in cui tale norma debba applicarsi. Alcuni criteri di collegamento includono tale indicazione temporale che è determinante nella scelta della legge applicabile sancita nella norma sul conflitto (ad esempio: la nazionalità di un testatore al momento della redazione di un testamento), mentre in altre circostanze la variazione della circostanza di collegamento può significare che si applica la legge di un sistema giuridico diverso. In caso di relazioni permanenti è necessario applicare il principio del riconoscimento dei diritti già acquisiti.

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

La legge determinata dalla legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non si applica laddove l’effetto della sua applicazione sarebbe contrario all’ordinamento giuridico sloveno. Il concetto di ordine pubblico costituisce una norma giuridica espressa attraverso la giurisprudenza. Nella maggior parte dei casi si basa sulle norme costituzionali dello Stato, sui principi fondamentali delle leggi nazionali e su principi morali.

2.5 Accertamento della legge straniera

Un organo giurisdizionale o un’altra autorità competente determina, di propria iniziativa, il contenuto della legge straniera da applicare utilizzando una notifica di una legge straniera del ministero responsabile per la giustizia oppure ne esamina il contenuto tramite qualche altro metodo adeguato. Le parti possono presentare un documento pubblico o un altro documento di una autorità o istituzione straniera competente sul contenuto della legge straniera. Qualora non sia possibile determinare il contenuto della legge straniera in un caso specifico, si applica la legge slovena.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

In relazione agli Stati membri, il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) è applicabile nella Repubblica di Slovenia e sostituisce le leggi nazionali che disciplinano il diritto sostanziale. Per questioni in merito alle quali non trova applicazione il regolamento, si applicano le convenzioni bilaterali, ove pertinenti. Laddove non esistano convenzioni bilaterali, si applica la legge nazionale che disciplina il conflitto di legge nei rapporti contrattuali (legge in materia di procedura e diritto internazionale privato).

Norma generale sul conflitto di leggi

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato prevede che la legge scelta dalle parti contraenti si applichi al loro contratto a meno che una legge o una convenzione internazionale non disponga diversamente. Si può indicare espressamente la volontà delle parti in merito alla scelta della legge, oppure le disposizioni contrattuali o altre circostanze possono indicare chiaramente la scelta di una data legge. La validità del contratto viene quindi esaminata in conformità con la legge scelta. Se le parti non hanno scelto quale legge applicare, allora si applica la legge che risulta più strettamente associata alla fattispecie. Qualora le circostanze non rimandino a un’altra legge, si applica la legge dello Stato in cui ha la sua residenza permanente o la sua sede principale di attività la parte che ha l’obbligo di eseguire gli elementi essenziali del contratto.

La legge dello Stato nel quale un lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro disciplina i contratti di impiego. Accettando l’applicazione di una legge diversa in un contratto di lavoro, le parti non possono escludere disposizioni obbligatorie in materia di tutela dei diritti dei lavoratori contenute nella legge dello Stato che si sarebbe applicata qualora le parti non avessero scelto una legge diversa.

Un contratto stipulato con un consumatore è un contratto per il trasferimento di beni, diritti e/o servizi a un consumatore. Un consumatore è una persona che acquista beni, diritti e servizi, prevalentemente per uso personale o domestico. Un contratto stipulato con un consumatore non include un contratto di trasporto o un contratto per la fornitura di servizi a un consumatore quando il contratto viene eseguito completamente al di fuori dello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza permanente. Fatte salve le disposizioni della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato, un contratto stipulato con un consumatore è disciplinato dalla legge dello Stato in cui risiede il consumatore, laddove il contratto sia stato concluso a fronte di un’offerta o di una pubblicità in tale Stato o qualora il consumatore abbia compiuto le azioni necessarie per concludere il contratto in tale Stato, oppure laddove il consumatore sia un co‑contraente o un suo rappresentante ottenga l’ordine del consumatore in tale Stato, oppure qualora il contratto di vendita sia stato concluso in un altro Stato o il consumatore abbia dato l’ordine in un altro Stato, oppure qualora un venditore abbia organizzato una trasferta con l’intenzione di promuovere la conclusione di tale contratti.

Negli scenari di cui sopra, le parti contraenti non possono concordare sull’applicazione di una legge che escluda le disposizioni obbligatorie in materia di diritti di tutela dei consumatori che sono applicabili nello Stato in cui il consumatore ha la sua residenza permanente.

Ai contratti legati a beni immobili, si applica sempre la legge dello Stato in cui è situato il bene immobile.

Se le parti contraenti non hanno concordato diversamente, alle parti contrenti si applica la norma generale in materia di conflitto di leggi, anche per decidere a partire da quale momento l’acquirente di un bene mobile vanta un diritto sui proventi generati dallo stesso, nonché per decidere il momento a partire dal quale l’acquirente ha accettato i rischi riguardanti il bene stesso.

Inoltre, qualora le parti contraenti non decidano diversamente, il metodo di consegna del bene e le misure necessarie in caso di rifiuto di consegna sono disciplinati dalla legge dello Stato in cui il bene doveva essere consegnato.

Per quanto riguarda l’effetto di una cessione di un credito o dell’assunzione di un debito: lo status giuridico di eventuali debitori o creditori non direttamente coinvolti nella cessione o nell’assunzione è disciplinato dalla stessa legge che norma l’assegnazione o l’assunzione in sé.

La legge applicabile alla transazione principale si applica a una transazione ausiliaria a meno che non sia stato deciso diversamente.

La legge dello Stato di residenza permanente del debitore o della sua sede si applica a un negozio giuridico unilaterale.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

Per quanto riguarda le obbligazioni extracontrattuali non disciplinate da una convenzione internazionale o dal regolamento n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), le norme in materia di conflitto di leggi prevedono che si applichi il diritto nazionale.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato prevede che alle obbligazioni extracontrattuali si applichi la legge dello Stato in cui ha avuto luogo un atto. La legge dello Stato in cui si verifica la conseguenza si applica qualora tale legge sia più favorevole alla vittima, a condizione che quest’ultima avesse dovuto o potuto prevedere il luogo delle conseguenze. Qualora tale legge non abbia uno stretto collegamento con il rapporto, bensì esista un collegamento con un’altra legge, allora si applica tale altra legge.

Qualora un evento per il quale si ravvisa la responsabilità per il risarcimento danni sia avvenuto a bordo di una nave in mare aperto o su un aeromobile, si presume che la legge applicabile sia quella dello Stato in cui la nave o l’aeromobile sono registrati.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Qualora un cittadino della Repubblica di Slovenia sia anche un cittadino di un altro Stato, tale persona è considerata essere soltanto un cittadino sloveno ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato. Nel caso di una persona che non ha cittadinanza della Repubblica di Slovenia ma è cittadina di due o più Stati, ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato si applica la legge dello Stato in cui tale persona ha la sua residenza permanente. Laddove una persona non abbia una residenza permanente in uno degli Stati di cui ha la cittadinanza, ai fini della legge in materia di procedura e diritto internazionale privato si applica la legge dello Stato con il quale la persona ha il collegamento più stretto.

Qualora una persona non abbia nazionalità oppure non sia possibile determinarne la cittadinanza, si applica la legge dello Stato della sua residenza permanente. Se una persona non ha una residenza permanente oppure se non è possibile determinarla, si applica la legge dello Stato della sua residenza temporanea. Qualora non sia possibile individuare nemmeno una residenza temporanea, si applica il diritto sloveno.

Alla modifica di un nome di persona si applica la legge dello Stato del quale la persona ha la cittadinanza.

La legge dello Stato del quale la persona ha la cittadinanza si applica alla capacità di una persona fisica di stipulare contratti. Si presume che una persona fisica, che ai sensi della legge dello Stato del quale ha cittadinanza non ha la capacità di stipulare contratti, abbia invece tale capacità qualora la stessa gli sia riconosciuta dalla legge dello Stato nel quale è sorta l’obbligazione. La perdita o le limitazioni alla capacità di una persona fisica di stipulare contratti sono disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona ha cittadinanza.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

3.4.1 Rapporti tra genitori e figli

La nomina o la revoca di una tutela e di rapporti tra un tutore e la persona soggetta a tutela (persona che necessita di assistenza) sono disciplinate dalla legge dello Stato del quale la persona soggetta a tutela ha la cittadinanza. Le misure sanitarie temporanee erogate a favore di un cittadino straniero o apolide nella Repubblica di Slovenia sono disciplinate dalla legge slovena e restano in vigore fino a quando uno Stato competente non emette una decisione in merito alla specifica misura o non la annulla, a seconda dei casi. Questa norma vale anche per la tutela dei beni di un cittadino straniero o apolide che si trovano nella Repubblica di Slovenia.

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i genitori e i figli siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui tutti hanno la loro residenza permanente. Laddove genitori e figli siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

La procedura per il riconoscimento, la determinazione e la contestazione della paternità o della maternità sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

L’obbligo di erogare alimenti a parenti consanguinei, escludendo quelli dai genitori verso i figli, e l’obbligo di erogare alimenti ai parenti per affinità (ossia ai parenti non consanguinei) sono disciplinati dalla legge dello Stato del quale ha cittadinanza la persona che richiede detto sostentamento.

Il processo per la legittimazione di un figlio è disciplinato dalla legge dello Stato di cui i genitori sono cittadini o dalla legge dello Stato del genitore per il quale l’adozione deve essere valida, qualora i genitori non siano cittadini di uno stesso Stato. L’accettazione di una legittimazione da parte di un figlio, un’altra persona o un organismo nazionale è disciplinata dalla legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

3.4.2 Adozione

Le condizioni per l’adozione e la revoca della stessa sono determinate dalla legge dello Stato di cui l’adottante e l’adottato sono cittadini. Quando un adottante e un adottato sono cittadini di Stati diversi, le condizioni per l’adozione e la revoca della stessa sono disciplinate congiuntamente dagli Stati di cui sono cittadini. Laddove i coniugi adottino insieme, le condizioni per l’adozione e la sua revoca sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui l’adottato è cittadino ed anche dalla legge degli Stati di cui uno e l’altro coniuge sono cittadini. La forma dell’adozione è dettata dalla legge dello Stato in cui si è verificata l’adozione. L’effetto dell’adozione è disciplinato dalla legge dello Stato di cui l’adottante e l’adottato erano cittadini al momento della concessione dell’adozione. Qualora un adottante e un adottato siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui essi hanno la loro residenza permanente. Laddove un adottante e un adottato siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui l’adottato è cittadino.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

3.5.1 Matrimonio

Le condizioni per contrarre un matrimonio sono disciplinate dalla legge dello Stato di cui ogni persona ha la cittadinanza al momento della celebrazione del matrimonio. La forma del matrimonio è dettata dalla legge dello Stato in cui è stato contratto il matrimonio. La nullità del matrimonio è disciplinata dalla legge in base alla quale detto matrimonio è stato contratto, tramite applicazione delle norme sul conflitto di leggi di cui sopra.

3.5.2 Convivenza e unioni civili

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti le coppie conviventi/non sposate. Tuttavia, dato che le conseguenze delle unioni di fatto di coppie conviventi/non sposate sono le stesse di quelle del matrimonio, potrebbe accadere che le disposizioni che disciplinano il matrimonio si applichino anche alle coppie conviventi/non sposate.

I rapporti patrimoniali tra due persone conviventi/non sposate che vivono nell’ambito di un’unione di fatto sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui queste hanno la cittadinanza. Qualora dette persone non abbiano la stessa nazionalità, si applica la legge dello Stato nel quale esse hanno la loro residenza comune. Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali contrattuali tra persone conviventi/non sposate che vivono nell’ambito di una unione di fatto, la legge che si applica è quella applicabile al loro rapporto patrimoniale al momento della conclusione del contratto.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti le coppie di fatto conviventi/non sposate dello stesso sesso e le loro condizioni. Tuttavia, dato che le conseguenze delle unioni di fatto di persone dello stesso sesso sono le stesse di quelle del matrimonio, possono applicarsi le disposizioni che disciplinano il matrimonio.

3.5.3 Divorzio e separazione legale

Il divorzio è disciplinato dalla legge dello Stato di cui entrambi i coniugi sono cittadini al momento del deposito della richiesta di divorzio. Laddove i coniugi siano cittadini di Stati diversi al momento del deposito della richiesta di divorzio, tale procedura è disciplinata congiuntamente dagli Stati di cui essi sono cittadini. Qualora il divorzio non possa avere luogo ai sensi delle norme di cui sopra, il divorzio è quindi disciplinato dal diritto sloveno, se uno dei coniugi aveva la sua residenza permanente nella Repubblica di Slovenia al momento del deposito della richiesta di divorzio. Qualora uno dei coniugi sia un cittadino sloveno, ma non abbia una residenza permanente in Slovenia e il divorzio non possa avvenire in conformità con le norme di cui sopra, il divorzio è quindi disciplinato dalla legge slovena.

La legge in materia di procedura e diritto internazionale privato non contiene disposizioni speciali riguardanti la cessazione di unioni di fatto tra persone dello stesso sesso. Tuttavia, considerando che le conseguenze delle unioni di fatto tra persone dello stesso sesso sono le stesse di quelle in caso di matrimonio, possono applicarsi le stesse disposizioni che disciplinano il divorzio.

3.5.4 Obbligazioni alimentari

I rapporti tra genitori e figli sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i genitori e i figli siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui tutti hanno la loro residenza permanente. Laddove genitori e figli siano cittadini di Stati diversi e non abbiano una residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato di cui il figlio è cittadino.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Regimi personali e patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato di cui essi sono cittadini. Qualora i coniugi siano cittadini di Stati diversi, si applica la legge dello Stato in cui essi hanno la loro residenza permanente. Laddove i coniugi non abbiano la stessa nazionalità né residenza permanente nello stesso Stato, si applica la legge dello Stato della loro ultima residenza comune. Nei casi in cui non sia possibile determinare la legge applicabile secondo queste norme, si applica la legge con la quale essi hanno il collegamento più stretto.

I regimi patrimoniali contrattuali tra i coniugi sono disciplinati dalla legge dello Stato che governava il loro rapporto personale e patrimoniale al momento della conclusione del contratto. Qualora detta legge preveda che i coniugi possano scegliere una legge che disciplini i loro accordi patrimoniali, si applica la legge scelta dagli stessi.

Quando un matrimonio viene annullato o sciolto, in relazione ai regimi personali e patrimoniali comuni trovano applicazione le stesse norme in materia di conflitto di leggi che si applicano ai regimi personali e patrimoniali tra coniugi.

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La legge dello Stato di cui un defunto era cittadino al momento del decesso disciplina l’eredità. La capacità di testare è disciplinata dalla legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento dell’esecuzione del testamento.

La forma del testamento è valida se è valida secondo uno dei seguenti sistemi giuridici: la legge dello Stato in cui è stato redatto il testamento; la legge dello Stato di cui il testatore era cittadino al momento della redazione del testamento o al momento del decesso; la legge dello Stato in cui un testatore aveva la sua residenza permanente al momento della redazione del testamento o al momento del decesso; la legge slovena; oppure la legge dello Stato in cui si trova il bene immobile per quanto riguarda i beni immobili.

Una forma di revoca di un testamento è valida se è valida secondo una qualsiasi delle leggi ai sensi delle quali la redazione del testamento sarebbe valida, così come spiegato.

3.8 Proprietà immobiliare

Ai rapporti patrimoniali e ad altri diritti su beni si applica la legge dello Stato in cui si trovano i beni. Ai rapporti patrimoniali riguardanti beni in fase di trasporto si applica la legge dello Stato di destinazione. Ai rapporti patrimoniali in materia di veicoli di trasporto, si applica la legge dello Stato in cui detti veicoli si trovano, a meno che la legge slovena non disponga diversamente.

3.9 Insolvenza

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza si applica direttamente in Slovenia alle questioni che rientrano nella sua applicabilità e negli Stati membri dell’UE. Qualora il regolamento non si applichi, la legge applicabile è il diritto nazionale sloveno, vale a dire la Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio), abbreviata come ZFPPIPP, UL RS, ZFPPIPP-UPB7, n. 63/2013).

In tale legge, il capitolo intitolato “Procedure di insolvenza con natura internazionale” contiene norme generali relative alle procedure di insolvenza con natura internazionale, disciplina l’accesso dei creditori e degli amministratori stranieri a un tribunale nazionale e disciplina la cooperazione con i tribunali stranieri e gli amministratori stranieri. Esso disciplina inoltre il riconoscimento di misure temporanee e procedure di insolvenza straniere, misure parallele dovute all’insolvenza e la legge da applicare alle conseguenze di una procedura di insolvenza.

Un giudice nazionale che ha giurisdizione su procedure di insolvenza nazionali può decidere in merito al riconoscimento di una procedura estera e alla cooperazione con tribunali stranieri. I tribunali nazionali locali competenti della gestione delle procedure di insolvenza nazionali sono: 1. nel caso in cui un debitore, che è una persona giuridica, o un imprenditore nazionale abbia sede nella Repubblica di Slovenia: il tribunale del territorio in cui ha sede il debitore; 2. nel caso in cui un debitore, che è una persona straniera, abbia una filiale nella Repubblica di Slovenia: il tribunale del territorio in cui la filiale del debitore ha la sua sede principale di attività; 3. negli altri casi: il Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunale distrettuale di Lubiana).

Per quanto riguarda la legge applicabile alle conseguenze giuridiche delle procedure di insolvenza, la norma generale prevede che si applichi la legge dello Stato in cui si tengono le procedure, a meno che la legge non disponga diversamente per un caso particolare. La legge in materia di operazioni finanziarie, procedure di insolvenza e scioglimento obbligatorio contiene norme in materia di legge applicabile in relazione a contratti concernenti l’uso di beni immobili acquisiti, come quella che statuisce che si applica la legge dello Stato in cui si trova il bene immobile. Norme speciali sulla legge sui diritti registrati in un registro (legge dello Stato la cui autorizzazione è quella di gestire il registro) si applicano in riferimento alla legge sull’applicazione di sistemi di pagamento e mercati finanziari (legge dello Stato applicata a tali sistemi di pagamento/mercati finanziari) per quanto riguarda la legge da applicare per compensare contratti e riacquistare contratti e la legge che disciplina i contratti di lavoro.

Ultimo aggiornamento: 17/04/2018

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