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Quale normativa nazionale si applica?

Svezia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Fonti del diritto vigente

1.1 Diritto nazionale

Il diritto internazionale privato è ora ampiamente disciplinato dalla legislazione dell'UE. Le norme nazionali svedesi in materia sono stabilite dalla legge e dalla giurisprudenza. Il quadro legislativo è destinato principalmente a garantire l'applicazione delle convenzioni internazionali cui la Svezia aderisce. Le principali disposizioni giuridiche nel settore sono le seguenti:

Matrimonio e figli

• Capo 3, articoli 4 e 6 della Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela) (in appresso "IÄL");

• Articoli 9, 12 e 13 del Förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap [ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela] (in appresso "NÄF");

• Articolo 3 della Lagen om adoption i internationella situationer [legge (2018:1289) sull'adozione nei casi internazionali];

• Articoli 2, 3, 3bis, 5, 5bis, 6 e 6bis della Lagen om internationella faderskapsfrågor [legge (1985:367) su questioni di paternità internazionali] (in appresso "IFL");

• Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

• Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

• La Lagen om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer [legge (2019:234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali];

• Articolo 1 della Lagen om 1996 års Haagkonvention [legge (2012:318) relativa alla convenzione dell'Aia del 1996] e articoli da 15 a 22 della convenzione sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori, conclusa all'Aia il 19 ottobre 1996 (in appresso convenzione dell'Aia del 1996);

• Articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (in appresso regolamento sulle obbligazioni alimentari) e protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Successione

• Articoli 20-38 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

Contratti e acquisti

• Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (in appresso regolamento Roma I);

• Articoli 79-87 della Växellagen 1932:130 [legge (1932:130) sui titoli cambiari];

• Articoli 58-65 della Checklagen 1932:131 [legge (1932:131) sugli assegni bancari];

• La Lagen om tillämplig lag beträffande köp av lösa saker [legge (1964:528) sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali] (in appresso IKL);

• Articoli 25bis, 31bis e 42bis della Lagen om medbestämmande i arbetslivet [legge (1976:580) sulla codecisione nel campo del lavoro] (in appresso MBL);

- La Lagen om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal [legge (1993:645) sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi];

• Capo 13, articolo 4, e capo 14, articolo 2, del Sjölagen 1994:1009 (codice della navigazione marittima);

• Articolo 14 della Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden [legge (1994:1512) sui contratti stipulati con i consumatori];

• Capo 1, articolo 4, della Lagen om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt [legge (2011:914) sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine];

• Capo 3, articolo 14, della Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler [legge (2005:59) sulle vendite a distanza e a domicilio];

• Articolo 48 della Konsumentköplagen 1990:932 [legge (1990:932) sulle vendite ai consumatori].

Responsabilità civile per danni

• Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in appresso regolamento Roma II);

• Articoli 8, 14 e 38 della Trafikskadelagen 1975:1410 [legge (1975:1410) sugli infortuni stradali];

• Articolo 1 della Lagen med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning [legge (1972:114) sulla convenzione del 9 febbraio 1972 sottoscritta da Svezia e Norvegia sul pascolo delle renne)];

• Articolo 1 della Lagen med anledning av miljöskyddskonventionen den 19 februari 1974 mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige [legge (1974:268) sulla convenzione del 19 febbraio 1974 sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia sulla protezione dell'ambiente].

Diritto fallimentare

• Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (in appresso regolamento sull'insolvenza del 2015);

• Articoli 1, 3 e da 5 a 8 della Lag med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge [legge (1934:67) che stabilisce norme intese a disciplinare i casi di insolvenza riguardanti beni situati in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia];

• Articoli 1, da 4 a 9 e 13 della Lag om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge [legge (1934:68) relativa agli effetti comportati da casi di insolvenza in Danimarca, Finlandia, Islanda o Norvegia];

• Articoli 1, da 3 a 8 e 12 della Lag om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land [legge (1981:6) sui casi di insolvenza relativi a beni situati in un altro paese nordico];

• Articoli 1, da 4 a 9, 13 e 14 della Lag om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land [legge (1981:7) sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico].

1.2 Convenzioni internazionali multilaterali

La Svezia ha aderito alle convenzioni internazionali multilaterali indicate in appresso che contengono disposizioni riguardanti il diritto applicabile. La Svezia assume un approccio "dualistico" in relazione ai trattati internazionali; ciò significa che le convenzioni multilaterali sono state anche riprese nell'ordinamento nazionale (vedasi sopra).

Società delle nazioni

• Convenzione del 1930 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di cambiali e vaglia bancari;

• Convenzione del 1931 per la composizione di determinati conflitti di leggi in materia di assegni.

Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato

• Convenzione del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali;

• Convenzione del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie;

• Convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure per la tutela dei minori;

• Protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Unione europea

Convenzione del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali (il regolamento Roma I ha sostituito la convenzione per i contratti conclusi a partire dal 17 dicembre 2009).

Convenzioni tra paesi nordici

• Convenzione del 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia recante disposizioni di diritto internazionale privato in tema di matrimonio, adozione e tutela (modificata da ultimo dalla modifica alla convenzione del 2006);

• Convenzione del 1933 tra Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda e Norvegia in materia di insolvenza (in appresso convenzione nordica in materia di insolvenza);

• Convenzione del 1934 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia in materia di successioni, atti testamentari e amministrazione del patrimonio (modificata da ultimo dalla modifica alla convenzione del 2012);

• Convenzione del 1974 sulla protezione dell'ambiente sottoscritta da Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

1.3 Principali convenzioni bilaterali

  • La 1972 års konvention mellan Sverige och Norge om renbetning (Convenzione del 1972 tra Svezia e Norvegia in materia di pascolo delle renne).

2 Applicazione delle norme sul conflitto di leggi

2.1 Applicazione d’ufficio delle norme sul conflitto di leggi

In generale, quando una controversia presenta implicazioni internazionali, il giudice dovrebbe affrontare di propria iniziativa la questione relativa alla legge applicabile. Diverse norme di diritto internazionale privato svedese stabiliscono che deve essere rispettata la legge applicabile scelta dalle parti contraenti per le questioni relative all'accordo. Quando una controversia può essere oggetto di una composizione amichevole, le parti possono anche concordare la legge applicabile al momento dell'esame della controversia da parte del giudice. Se una causa riguarda un rapporto giuridico per il quale la conciliazione è consentita dal diritto nazionale svedese, il giudice dovrebbe approvare una dichiarazione unanime di assoggettamento al diritto svedese, purché vi sia un collegamento con la Svezia [cfr. New Law Archive (NJA) 2017 pag. 168].

2.2 Rinvio

In generale il diritto internazionale privato in Svezia non accetta la teoria del rinvio. È prevista tuttavia una deroga all'articolo 79, secondo comma, della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58, secondo comma, della legge sugli assegni bancari per quanto riguarda la facoltà dei cittadini stranieri di sottoscrivere impegni che implichino l'emissione di cambiali o di assegni. Ciò si spiega con il fatto che tali disposizioni si basano su convenzioni internazionali. Un'altra eccezione è prevista all'articolo 9, secondo comma, della legge (1981:7) sugli effetti comportati da casi di insolvenza in un altro paese nordico. Per quanto riguarda infine la validità formale del matrimonio, il rinvio è riconosciuto al capo 1, articolo 1, settimo comma, della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela.

2.3 Modifica del criterio di collegamento

Non esistono norme generali per le conseguenze di un cambiamento del criterio di collegamento. Ad esempio, i regolamenti dell'Unione europea sui regimi patrimoniali dei coniugi e dei conviventi registrati si basano sul principio dell'immutabilità. Ciò significa che la legge applicabile determinata in base al criterio di collegamento esistente al momento in cui il matrimonio è stato celebrato, o al momento della registrazione dell'unione, sarà modificata solo in via eccezionale e a seguito di una domanda, a determinate condizioni previste dal pertinente regolamento dell'Unione europea.

Il principio della mutabilità, d'altro canto, si applica invece ai regimi patrimoniali tra coniugi nei contesti nordici. Ciò significa che se i coniugi non hanno concluso un accordo sulla scelta della legge applicabile e se entrambi sono successivamente domiciliati in un altro paese nordico e vi hanno risieduto da almeno due anni, si applica invece la legge di tale paese. Tuttavia, se entrambi i coniugi erano domiciliati in tale paese prima del matrimonio, o se i coniugi sono cittadini di tale paese, la legge di tale paese si applica a partire dal momento in cui erano ivi domiciliati. Un principio analogo si applica alla convivenza. (Cfr. il capo 3, articolo 9, e il capo 5, articolo 6 della legge [2019: 234] sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali).

2.4 Eccezioni all’applicazione delle norme sul conflitto di leggi

Secondo un principio generale del diritto internazionale privato svedese una disposizione di diritto straniero non va applicata qualora la sua applicazione sia manifestamente incompatibile con i fondamenti dell'ordinamento giuridico svedese. Disposizioni in tal senso figurano anche in diverse normative del diritto internazionale privato. Da ciò non si può tuttavia concludere che una restrizione per motivi di ordine pubblico debba essere contenuta in un atto normativo. Sono numerose le sentenze che stabiliscono che la legge straniera non può essere applicata per ragioni di ordine pubblico.

Spetta di norma alla magistratura determinare quali norme del diritto svedese siano vincolanti a livello internazionale.

2.5 Accertamento della legge straniera

Se un tribunale ritiene applicabile una legge straniera, ma ignora le disposizioni sostanziali del sistema giuridico straniero, può scegliere tra due soluzioni: o condurre egli stesso un'indagine o chiedere a una delle parti di produrre le necessarie informazioni. Sceglierà la soluzione più conveniente. Se il tribunale decide di indagare coi propri mezzi sulla questione può contare sull'appoggio del ministero della Giustizia. Il tribunale in genere svolgerà un ruolo più attivo nelle vertenze su cui solo un'autorità giudiziaria può decidere, mentre per quelle in cui le parti sono libere di trovare un accordo tra ‑, può lasciare che le parti interessate si occupino degli accertamenti.

3 Norme sul conflitto di leggi

3.1 Obbligazioni contrattuali e negozi giuridici

La Svezia è parte firmataria della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile agli obblighi contrattuali. In determinati ambiti si applicano altre norme di legge. Il regolamento Roma I ha sostituito la convenzione per i contratti conclusi a partire dal 17 dicembre 2009.

Gli accordi relativi alla vendita di beni mobili materiali è disciplinata dalla legge (1964:528) sul diritto applicabile alla compravendita di oggetti mobili corporali con la quale è stata recepita nel diritto svedese la convenzione dell'Aia del 1955 sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali. Tale legge prevale sulle disposizioni del regolamento Roma I. Essa non contempla tuttavia i contratti stipulati con i consumatori. Secondo l'articolo 3 della legge, l'acquirente e il venditore possono accordarsi sulla legge applicabile. L'articolo 4 stabilisce che se le parti non hanno stabilito il diritto applicabile, si applica la legge del paese in cui risiede abitualmente il venditore. Deroga a tale norma il venditore che ha accettato l'ordine nel paese di residenza abituale dell'acquirente e gli acquisti in borsa o in un'asta pubblica.

Costituiscono un'altra deroga alle norme del regolamento Roma I taluni contratti stipulati con i consumatori. L'articolo 48 della legge sulle vendite ai consumatori (1990:932), l'articolo 14 della legge sui contratti stipulati con i consumatori (1994:1512), il capo 1, articolo 4 della legge (2011:914) sulla protezione dei consumatori per quanto riguarda la multiproprietà o i prodotti per le vacanze di lungo termine e il capo 3, articolo 14, della legge (2005:59) sulle vendite a distanza e a domicilio prevedono norme speciali volte a proteggere il consumatore dalle clausole sulla legge applicabile. Secondo tali norme in determinate circostanze va applicata la legge di un paese membro del SEE qualora essa garantisca al consumatore un livello di protezione più elevato.

Per quanto riguarda titoli di cambio e assegni sono previste norme specifiche agli articoli 79-87 della legge sui titoli cambiari (1932:130) e agli articoli 58-65 della legge sugli assegni bancari (1932:131). Tali norme si basano sulla convenzione di Ginevra del 1930 per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiali e vaglia cambiari e sulla convenzione di Ginevra del 1931 per regolare taluni conflitti di legge in materia di assegni bancari.

Alcuni contratti di assicurazione per la responsabilità civile sono disciplinati dalla legge (1993:645) sul diritto applicabile a determinati contratti assicurativi.

3.2 Obbligazioni extracontrattuali

La questione della legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è disciplinata dal regolamento Roma II.

3.3 Status personale e relativi aspetti legati allo stato civile (nome, domicilio, capacità)

Nel diritto internazionale privato svedese il criterio di collegamento decisivo per stabilire lo statuto personale era considerato tradizionalmente la nazionalità. Oggigiorno esistono numerosi esempi in cui la nazionalità, in quanto principale criterio di collegamento, è sostituita dal domicilio al punto che è lecito chiedersi se si possa parlare ancora di un unico criterio di collegamento principale per stabilire lo statuto personale. Nel diritto privato internazionale svedese il concetto di "statuto personale" riguarda prevalentemente la capacità delle persone fisiche e il nome.

Secondo il capo 1, articolo 1, della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela, la capacità di contrarre matrimonio di fronte ad un'autorità svedese deve essere in linea di massima stabilita conformemente alla legge svedese, se una delle due parti è cittadino svedese o domiciliata in Svezia. Norme simili si applicano nei paesi nordici in virtù dell'articolo 1 dell'ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Norme speciali in materia di tutela dei minori e amministrazione fiduciaria sono previste ai capi 4 e 5 della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela e agli articoli 14-21bis dell'ordinanza (1931:429) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio, l'adozione e la tutela.

Per quanto riguarda la questione della legge applicabile alla capacità contrattuale, una risposta parziale è fornita dall'articolo 13 del regolamento Roma I. La capacità di effettuare operazioni che prevedano l'emissione di cambiali o assegni è disciplinata da norme speciali di cui all'articolo 79 della legge sui titoli cambiari e all'articolo 58 della legge sugli assegni bancari.

Una norma speciale che disciplina la capacità di essere parte in giudizio figura al capo 11, articolo 3 del rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria). Secondo tale norma il cittadino straniero che nel proprio paese non può intentare un'azione giudiziaria può farlo in Svezia se il diritto svedese gliene conferisce la facoltà.

Per il diritto internazionale privato svedese le questioni relative al nome appartengono alla legislazione sullo statuto personale. Ciò significa, ad esempio, che l'assunzione del cognome del coniuge non è classificata come una questione che rientra negli effetti giuridici del matrimonio nella sfera personale. Secondo l'articolo 31 della Lagen om personnamn 2016:1013 (legge (2016:1013) sui nomi personali), le disposizioni non si applicano ai cittadini svedesi domiciliati in Danimarca, Norvegia o Finlandia. Da ciò si può concludere a contrario che essa si applica agli altri cittadini svedesi. Ai sensi dell'articolo 32, la legge può applicarsi anche agli stranieri domiciliati in Svezia.

3.4 Rapporti tra genitori e figli, adozione

Il diritto sostanziale svedese non distingue tra figli legittimi e illegittimi e il diritto internazionale privato svedese non prevede norme specifiche sulla scelta della legge applicabile per determinare se un figlio sia da considerare nato entro o al di fuori del matrimonio o se un figlio nato al di fuori del matrimonio possa essere legittimato.

Per quanto riguarda la legge applicabile all'accertamento della paternità, esistono norme diverse in materia di presunzione di paternità e per il riconoscimento della paternità da parte della giustizia. La presunzione di paternità è disciplinata dall'articolo 2 della legge (1985:367) sulle questioni di paternità internazionali. Secondo tale legge un uomo che è sposato o è stato sposato con una donna che ha un figlio è considerato il padre di questo, per effetto della legge dello Stato in cui il figlio è domiciliato dalla nascita o, qualora tale legge non attribuisca la paternità a nessuno, per effetto della legge dello Stato di cui il minore è divenuto cittadino per nascita. Se tuttavia il bambino era domiciliato in Svezia al momento della nascita, la questione sarà sempre regolata nei termini della legislazione svedese. Se la paternità va stabilita in via giudiziale, si applica in genere la legge del paese in cui il bambino risultava domiciliato al momento della pronuncia della sentenza di primo grado.

A norma dell'articolo 3 della legge (2018:1289) sull'adozione nei casi internazionali, in caso di domanda di adozione il tribunale svedese deve applicare il diritto svedese.

Una decisione di adozione straniera valida in Svezia ha lo stesso effetto giuridico di una decisione di adozione svedese.

La questione della legge applicabile al mantenimento dei figli è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Di norma le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui il figlio ha il domicilio. Nel caso in cui il figlio non riceva gli alimenti dalla parte tenuta per legge a versarli, la legge da applicare è quella del paese in cui si trova l'autorità giudiziaria. Se il figlio non riceve gli alimenti dalla parte tenuta a versarli in base a una delle suddette leggi ed entrambe le parti hanno la cittadinanza dello stesso Stato, la legge da applicare è quella dello Stato in questione.

3.5 Matrimonio, convivenza, unioni civili, divorzio, separazione legale, obbligazioni alimentari

Per quanto concerne la capacità di contrarre matrimonio, si veda il precedente punto 3.3. La norma generale prevede che il matrimonio sia considerato valido quanto alla forma se è valido nel paese in cui è stato celebrato; cfr. capo 1, articolo 7 della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela.

Gli effetti giuridici del matrimonio possono essere suddivisi in due categorie principali, quelli della sfera personale e quelli connessi con il regime patrimoniale dei coniugi (cfr. punto 3.6 di seguito). Sotto il profilo personale, l'effetto giuridico principale del matrimonio è il dovere di mutua assistenza dei coniugi. Nel diritto internazionale privato svedese questioni come il diritto successorio dei coniugi, l'acquisizione del cognome dell'altro o l'obbligo di mantenimento dei figli del coniuge non sono considerate effetti giuridici del matrimonio e la legge applicabile è determinata dalle norme in materia di scelta della legge applicabile che disciplinano la successione, i nomi personali, ecc.

La questione del diritto applicabile al mantenimento del coniuge è disciplinata dal protocollo dell'Aia del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari. Secondo la norma generale, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di domicilio della parte cui spetta l'obbligo di mantenimento. Se uno dei coniugi si oppone all'applicazione di tale legge e la legge di un altro Stato presenta un collegamento più stretto con il matrimonio (in particolare la legge dello Stato in cui entrambi i coniugi hanno avuto il più recente domicilio comune), si applica la legge dell'altro Stato.

Per quanto riguarda il divorzio, il capo 3, articolo 4, primo comma, della legge (1904:26, pag. 1) su determinate relazioni giuridiche internazionali connesse con il matrimonio e la tutela stabilisce l'applicazione da parte del tribunale svedese del diritto interno. Il secondo comma dello stesso articolo prevede una deroga nel caso in cui entrambi i coniugi siano cittadini stranieri e né l'uno né l'altro siano stati domiciliati in Svezia per almeno un anno.

Il diritto sostanziale svedese non contempla gli statuti giuridici della separazione legale o dell'annullamento del matrimonio. Le norme che disciplinano la divisione dei beni in seguito alla separazione legale sono riportate al capo 2, articolo 6, e al capo 3, articolo 13 della legge (2019: 234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali.

3.6 Regimi patrimoniali tra coniugi

Le questioni relative al diritto applicabile al regime patrimoniale dei coniugi sono disciplinate dal capo III del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Norme analoghe sono previste per i partner registrati al capo III del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Il capo 2 della legge (2019:234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali stabilisce disposizioni che integrano i regolamenti dell'Unione europea (cfr. tra l'altro il capo 2, articoli 4 e 5).

Esistono disposizioni speciali sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi nel contesto nordico al capo 3 della legge (2019:234) sui rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi nei casi internazionali (cfr. tra l'altro il capo 3, articoli da 8 a 11).

3.7 Successioni mortis causa, testamento

La questione della scelta della legge applicabile riguardante testamenti e successioni è disciplinata dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. Le norme in materia di scelta della legge applicabile contenute nel regolamento si applicano indipendentemente dall'esistenza di un collegamento internazionale con un determinato Stato membro o un altro Stato.

Esistono tuttavia disposizioni speciali relative alla validità della forma, ai sensi del capo 2, articolo 3 della Lagen om arv i internationella situationer (legge (2015:417) sulla successione nei casi internazionali), che recepisce nel diritto svedese la convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di leggi concernenti la forma delle disposizioni testamentarie. Un testamento deve essere considerato valido per quanto riguarda la forma se conforme alla legge del luogo in cui è stato redatto oppure del luogo di cui il testatore aveva il domicilio o era cittadino al momento della redazione del testamento o del decesso. Una disposizione testamentaria riguardante beni immobili deve essere considerata valida quanto alla forma se conforme alla legge del luogo in cui si trovano i beni. Lo stesso vale per l'annullamento delle ultime volontà. L'annullamento deve essere considerato valido quanto alla forma se conforme a una delle leggi in base ai cui termini il testamento era considerato valido sotto il profilo della forma.

3.8 Proprietà immobiliare

Nell'ambito del diritto di proprietà esistono norme codificate in materia di scelta della legge applicabile solo per determinati casi riguardanti navi e aerei, strumenti finanziari e beni culturali sottratti illecitamente, nonché per talune situazioni disciplinate dalla convenzione nordica sul fallimento e dal regolamento sulle procedure di insolvenza.

Gli effetti in termini di diritto di proprietà, ad esempio dell'acquisto o dell'ipoteca di beni mobili o immobili, devono essere determinati in conformità alla legislazione del paese in cui la proprietà è situata al momento dell'acquisto o dell'ipoteca. Tale legge determinerà la natura di eventuali diritti di proprietà, la loro insorgenza e cessazione, i requisiti formali da rispettare nonché i diritti che si possono opporre a terzi in forza del diritto di proprietà.

Per quanto riguarda le garanzie straniere, la giurisprudenza stabilisce che, qualora al momento della costituzione della garanzia il venditore fosse stato a conoscenza del fatto che la proprietà sarebbe stata trasferita in Svezia (e che in Svezia la garanzia non fosse valida), egli avrebbe dovuto costituire al suo posto una garanzia conforme alle prescrizioni della legislazione svedese. Inoltre la garanzia straniera non produce effetti giuridici se è trascorso un certo periodo dal momento in cui il bene è stato trasferito in Svezia. In tali casi, si ritiene che il creditore straniero aveva tempo sufficiente per ottenere una nuova garanzia o recuperare il suo credito.

3.9 Insolvenza

Il regolamento sull'insolvenza del 2015 stabilisce le norme che disciplinano la legge applicabile agli altri Stati membri dell'Unione europea (esclusa la Danimarca).

Per quanto riguarda i paesi nordici che non sono soggetti al regolamento sull'insolvenza del 2015, esistono disposizioni distinte relative alla legge applicabile che si basano sulla convenzione nordica in materia di insolvenza del 1933 e che sono state recepite nel diritto svedese mediante una legge adottata nel 1981 (tuttavia, le disposizioni della legislazione precedente risalente al 1934 si applicano in relazione all'Islanda). In base alla norma generale della convenzione nordica in materia di insolvenza, una procedura di insolvenza in uno dei paesi contraenti (il paese in cui ha luogo la procedura di insolvenza) interessa anche i beni del debitore situati in altri paesi contraenti. In generale, le questioni concernenti i beni, quali il diritto del debitore di controllare i propri beni e di decidere cosa includere nella massa fallimentare, sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si svolge la procedura di insolvenza.

Gran parte del diritto fallimentare internazionale svedese non è disciplinato da leggi diverse da quelle summenzionate. Il presupposto fondamentale è l'applicazione della legge del paese in cui si svolge la procedura di insolvenza (lex fori concursus). Ciò significa, tra l'altro, che, per un'insolvenza svedese, il diritto svedese si applicherà sia alla procedura stessa sia a qualsiasi altra questione relativa al diritto fallimentare.

Ultimo aggiornamento: 30/03/2021

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