- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
- Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
- Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
1.) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?
La "chiamata in causa del terzo" avviene mediante notifica formale di una causa pendente o in corso, presentata da una delle parti del procedimento a un terzo non coinvolto sino a quel momento. L'atto notificato può includere una domanda di intervento nella causa. La parte che chiama in causa il terzo trasmette al tribunale un apposito atto scritto, che il tribunale provvede in seguito a notificare o comunicare ufficialmente al terzo. Il terzo non è obbligato a partecipare perché chiamato in causa; rimane bensì libero di decidere se partecipare al procedimento e, in tal caso, a lato di quale parte. Un terzo che decida di non partecipare al procedimento non diventa parte della controversia, ma semplicemente interveniente e, in questo caso, le sue dichiarazioni e azioni non devono essere contrarie a quelle della parte principale. L'interveniente non è tenuto a sostenere alcuna spesa. Ciononostante, laddove la parte principale vinca la causa, ha diritto al rimborso dei costi a carico della controparte.
Un terzo che abbia la possibilità, in seguito alla chiamata in causa, di influenzare il corso del procedimento in qualità interveniente può, anche senza partecipare al procedimento, proporre una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo per i procedimenti giudiziari precedenti al suo intervento o su questioni afferenti al merito che non ha potuto impedire neppure quale interveniente o che non avrebbero potuto essere evitate se non fosse intervenuto. Sostenendo la parte per cui interviene a favore, l'interveniente può contribuire all'esito positivo della causa di tale parte ed evitare quindi procedure di ricorso nei propri confronti o migliorare la propria posizione in eventuali ricorsi del genere.
2.) Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?
La chiamata in causa del terzo presuppone che una parte di un procedimento in corso abbia motivi per temere un esito negativo, nonché ragioni per aspettarsi che in caso di esito negativo potrà proporre un'azione contro il terzo. La parte che trasmette la chiamata in causa del terzo ha un interesse nel non perdere la causa iniziale (e in tal caso l'interveniente può apportare un contributo) oppure, in caso di esito negativo della causa, nel recuperare quanto perso precedentemente prevalendo in un successivo procedimento contro il terzo.
Allo stesso tempo, notificando al terzo la chiamata in causa, la parte gli impedisce di presentare in un procedimento successivo una domanda di risarcimento danni perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto. Una terza parte a cui è stato notificato un atto di chiamata in causa e a cui è quindi stata data la possibilità di influenzare l'esito di una causa può presentare una domanda di risarcimento perché il contraddittorio non è stato costituito in modo corretto solo in procedimenti giudiziari precedenti l'intervento o su questioni riguardanti il merito della causa che, anche come intervenienti, non avrebbero potuto impedire o che non avrebbero potuto essere impediti. L'interveniente può presentare memorie e atti procedurali, purché non agisca in modi che contraddicano la parte principale. Qualora sia intentata una causa successiva tra la parte principale e l'interveniente, gli effetti della sentenza definitiva del procedimento iniziale si estendono all'interveniente o a coloro che, benché invitati a farlo, non sono intervenuti nel procedimento, nella misura in cui tali persone, quali parti di una causa successiva, non possono presentare memorie in conflitto con gli elementi principali della sentenza emessa nella causa iniziale.
3.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti vincolanti sulla decisione riguardante elementi di diritto della causa principale.
4.) L'esito della causa iniziale non è vincolante, laddove l'interveniente non abbia potuto presentare memorie per lo stato del procedimento al momento dell'intervento oppure per le dichiarazioni e azioni della parte principale (ad esempio, perché quella parte non ha sostenuto determinati fatti o dichiarazioni).
5.) Come affermato in precedenza, gli effetti della chiamata in causa del terzo si applicano indipendentemente dal fatto che il terzo partecipi alla causa (principale) quale interveniente o meno.
6.) La chiamata in causa del terzo non ha effetti sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che l'ha chiamato in causa, a meno che il terzo non intervenga a favore della parte avversa.
Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
A questo proposito si fa riferimento alle informazioni al riguardo fornite dall'Austria sul portale europeo "e-Justice" nelle sezioni riguardanti l'introduzione di un'azione in giudizio, l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e i procedimenti di esecuzione, al seguente URL.
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- in Austria, il Bezirksgericht (tribunale distrettuale), dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo. Le domande proposte per chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento (articolo 36, paragrafo 2) e quelle presentate quando il riconoscimento è negato (articolo 45) sono di competenza del tribunale distrettuale della regione in cui ha la sede legale o la residenza la parte interessata dalla decisione.
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- in Austria, il Landesgericht (tribunale regionale di più alto livello), tramite il Bezirksgericht (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- in Austria, l'Oberste Gerichtshof (Corte suprema), tramite il Bezirksgericht (tribunale distrettuale) dinanzi al quale è pendente il procedimento esecutivo.
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Il tedesco è l'unica lingua accettata.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- in Austria: articolo 99 della Jurisdiktionsnorm (legge sulla competenza giurisdizionale).
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
- in Austria: articolo 21 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile).
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
- convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e documentale, firmato a Sofia il 20 ottobre 1967;
- convenzione tra il Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;
- convenzione tra il Regno Unito e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970;
- convenzione tra i Paesi Bassi e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;
- convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
- convenzione tra il Lussemburgo e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
- convenzione tra l'Italia e l'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
- convenzione tra l'Austria e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
- convenzione tra l'Austria e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984;
- convenzione tra la Finlandia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986;
- trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d'Austria relativa alle relazioni reciproche in materia civile e documentale firmata a Vienna l'11 dicembre 1963;
- convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia nonché la validità e la notifica degli atti, e relativo protocollo, firmati a Vienna il 17 novembre 1965.
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