- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
- Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
- Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
Non pertinente
Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Informazione non disponibile
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
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- in Belgio: tribunale di primo grado (“tribunal de première instance”)
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
In Belgio:
a) per quanto concerne il ricordo del convenuto dinanzi al tribunale di primo grado
b) per quanto concerne il ricorso dell’attore: la corte d’appello.
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
- in Belgio: corte di cassazione (“Cour de cassation”)
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Non pertinente
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
Nessuna
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
Non pertinente
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
- convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza, la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l’8 luglio 1899,
- convenzione tra il Belgio e i Paesi Bassi sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925,
- convenzione tra il Regno Unito e il Regno del Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, e relativo protocollo, firmati a Bruxelles il 2 maggio 1934,
- convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958,
- convenzione tra il Belgio e l’Austria sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959,
- convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
- trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza, il fallimento, nonché la validità e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961, nella misura in cui sia in vigore;
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