- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
- Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
- Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
Non pertinente
Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
Si veda la scheda "Procedura per l'esecuzione di una decisione giudiziaria".
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
per le domande di diniego dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione del "tribunal judiciaire", quando tale domanda può essere proposta unicamente nell'ambito di una contestazione di un atto di esecuzione forzata.
per le domande volte ad ottenere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, e le domande di diniego di riconoscimento (articolo 45), il "tribunal judiciaire" se è a titolo principale
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- in Francia: "Cour d'appel". La Corte d'appello territorialmente competente dipende dall'autorità giurisdizionale che ha reso la decisione in primo grado.
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- in Francia: "Cour de cassation"
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Non pertinente
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- in Francia: articoli 14 e 15 del codice civile
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
Non pertinente
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899,
- l'accordo tra il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria e il governo della Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Sofia il 18 gennaio 1989,
- il trattato fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica socialista cecoslovacca sull'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984,
- la convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969,
- l'accordo concluso il 25 febbraio 1974, mediante lo scambio di note interpretative degli articoli 2 e 17 della convenzione tra la Francia e la Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmato a Parigi il 28 maggio 1969,
- la convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia ed il governo della Repubblica francese sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 18 maggio 1971,
- la convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e familiare, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980,
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,
- la convenzione tra la Francia e l'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966,
- la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974.
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