Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Brussels I recast


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Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La chiamata in causa del terzo è utilizzata per notificare formalmente un procedimento giudiziario pendente (procedimento iniziale - Vorprozess) a terzi che non ne sono parte. La chiamata in causa del terzo viene effettuata presentando al tribunale un atto scritto che viene poi ufficialmente notificato o comunicato al destinatario della stessa. Il soggetto terzo è libero di decidere se partecipare o meno al procedimento. Un terzo che decida di non partecipare al procedimento non ne diventa parte, ma semplicemente interveniente e, in questo caso, le sue dichiarazioni e azioni non devono essere contrarie a quelle della parte principale. L'interveniente non è tenuto a sostenere alcuna spesa.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo presuppone che una parte di un procedimento in corso (procedimento iniziale) abbia motivi per temere un esito negativo, nonché ragioni per aspettarsi che in caso di esito negativo potrà proporre un'azione per danni contro il terzo o presentare una richiesta di risarcimento danni contro il terzo in virtù di una garanzia. Pertanto, la parte che notifica la chiamata in causa del terzo ha interesse a veder accogliere la sua domanda nel procedimento iniziale (e in tal caso l'interveniente può apportare un contributo) oppure, in caso di esito negativo del procedimento iniziale, recuperare quanto ha perso prevalendo in un successivo procedimento (Folgeprozess) contro il terzo.

Se il terzo sostiene la parte che ha notificato l'atto di chiamata in causa, il terzo deve accettare la causa così com'è. Può presentare memorie e atti procedurali, purché non agisca in modi che contraddicano la parte principale. Se il terzo rifiuta di partecipare al procedimento, o non prende posizione, il procedimento continua senza prestare attenzione al soggetto terzo. Se la parte che ha notificato la chiamata in causa del terzo intenta successivamente un'azione contro il terzo, quest'ultimo non può rivendicare il fatto che il procedimento iniziale fosse impostato in maniera non corretta. Ciò significa che, nel procedimento successivo, qualsiasi accertamento del procedimento iniziale a vantaggio della parte che ha notificato la chiamata in causa del terzo sarà considerato vincolante.

3. La chiamata in causa del terzo non ha alcun effetto sulla decisione sui punti di diritto nel procedimento iniziale.

4. L'esito della causa iniziale non è vincolante, laddove l'interveniente non abbia potuto presentare memorie per lo stato del procedimento al momento dell'intervento oppure per le dichiarazioni e azioni della parte principale.

5. Gli effetti della chiamata in causa del terzo si applicano indipendentemente dal fatto che il terzo si costituisca in giudizio meno nel procedimento iniziale.

6. La chiamata in causa del terzo non ha effetti sul rapporto tra il terzo e la parte avversa a quella che l'ha chiamato in causa, a meno che il terzo non intervenga a favore della parte avversa.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Germania, il Landgericht.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

- in Germania, l'Oberlandesgericht.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

- in Germania, il Bundesgerichtshof.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

n.d.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Germania: articolo 23 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

- in Germania: articoli 68 e 72-74 del codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • convenzione tra l'Italia e la Germania sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
  • convenzione tra la Germania e il Belgio sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, dei lodi arbitrali e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
  • convenzione tra la Germania e l'Austria sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
  • convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960;
  • convenzione tra i Paesi Bassi e la Germania sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
  • convenzione tra la Germania e la Grecia sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961;
  • convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti pubblici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983.
Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

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