Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Brussels I recast


*campo obbligatorio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

1.) Definizione della chiamata in causa del terzo nel diritto processuale civile ungherese

Laddove una parte risulti soccombente in un procedimento e desideri intentare una causa contro un terzo oppure sia destinataria di un'azione proposta da un terzo, può citare il terzo a comparire inviando un atto di chiamata in causa. Possono trasmettere una chiamata in causa del terzo non solo gli attori o i convenuti, ma anche gli intervenienti o i terzi chiamati in causa.

2.) Termini per la chiamata in causa del terzo quale atto procedurale:

Per chiamare in causa un terzo, il convenuto ha 30 giorni di tempo dal ricevimento dell'atto di citazione, mentre l'attore 30 giorni dalla notifica di un atto contenente una domanda riconvenzionale sostanziale. Questa disposizione si applica per analogia alle modifiche consentite alle domande e alle domande riconvenzionali.

Una persona che interviene dopo l'inizio del contenzioso, ossia la parte interveniente o il terzo chiamato in causa, può presentare una chiamata in causa del terzo entro 30 giorni dall'intervento nel procedimento. Nei casi ritenuti particolarmente gravi (importi oggetto della controversia superiori a 400 milioni di HUF), il termine per le dichiarazioni della parte che chiama il terzo in causa e del terzo chiamato in causa non è di 30 giorni, ma di 15. Una dichiarazione presentata dalla parte che chiama il terzo in causa oltre il termine fissato è nulla e inefficace e ritenuta come non presentata dall'autorità giurisdizionale.

3.) Trasmissione dell'atto di chiamata in causa del terzo:

La parte che chiama il terzo in causa ha due obblighi nel trasmettere la comunicazione. In primo luogo, è tenuta a inviare l'atto per iscritto al terzo interessato, indicandone i motivi e fornendo un breve resoconto dello stato del procedimento. In secondo luogo, l'atto di chiamata in causa deve essere presentato al giudice, per iscritto o oralmente in udienza, specificandone anche le ragioni. Nel presentare la chiamata in causa del terzo all'autorità giudiziaria, la parte deve includere i documenti che dimostrano che il terzo chiamato in causa ha ricevuto l'atto e il giustificativo della data di ricezione.

Se il terzo citato non invia al tribunale, entro 30 giorni dalla relata di notifica esibita dalla parte che ha chiamato in causa il terzo, una dichiarazione di costituzione nel procedimento, si ritiene che il terzo oggetto della notifica non abbia accettato la chiamata in causa del terzo. Le dichiarazioni presentate oltre i termini fissati sono nulle.

Laddove si costituisca in giudizio, il terzo può partecipare assieme alla parte che l'ha convocato in qualità di interveniente, comunicando la propria intenzione per iscritto od oralmente durante l'udienza.

In caso contrario, l'ammissione dell'intervento del terzo notificato e lo stato giuridico del terzo notificato sono soggetti alle norme che disciplinano gli interventi.

4.) Conseguenze giuridiche della chiamata in causa del terzo.

Qualora accolga l'invito a partecipare al procedimento, il terzo può costituirsi quale parte interveniente (invitata) a fianco della parte che l'ha citato. Il codice di procedura civile ungherese prevede per gli intervenienti i due scenari seguenti:

- se l'efficacia giuridica della decisione non concerne la relazione giuridica tra l'interveniente e la parte avversa, l'interveniente (in principio, il terzo chiamato in causa) può proporre in modo autonomo le azioni giuridiche ammesse per la parte sostenuta, ad esclusione della composizione delle controversie, del riconoscimento di diritti e delle rinunce a diritti. Le azioni dell'interveniente hanno effetto solo se la parte sostenuta non propone tali azioni e se non sono in conflitto con le azioni della parte sostenuta;

- se, a norma della legislazione vigente, l'efficacia giuridica della decisione riguarda altresì la relazione giuridica tra l'interveniente e la parte avversa, l'interveniente (in principio, il terzo chiamato in causa) può proporre in modo autonomo le azioni giuridiche possibili per la parte sostenuta dall'interveniente, ad esclusione della composizione delle controversie, del riconoscimento dei diritti e delle rinunce a diritti. Tali azioni producono effetti anche se in conflitto con quelle della parte sostenuta. Nell'esaminare il caso, il giudice valuta l'impatto delle azioni contrarie, tenendo conto anche degli altri aspetti della causa.

Tuttavia, se l'efficacia giuridica di una sentenza interessa la relazione tra la parte interveniente e la parte avversa non è una questione di discrezionalità giudiziaria, ma deriva esclusivamente da disposizioni di legge.

Tra tali disposizioni giuridiche rientra l'articolo 32, comma 2, della legge LXII del 2009 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che stabilisce quanto segue: "Il campo di applicazione delle decisioni giuridicamente vincolanti che respingono domande di risarcimento presentate da una parte offesa include anche il contraente, nonché l'operatore e l'autista nei casi di cui all'articolo 35, comma 1, qualora questo sia quanto deciso del giudice in una causa tra la parte offesa e la compagnia assicurativa, l'incaricato della liquidazione dei sinistri, l'ufficio nazionale o il gestore del fondo per gli indennizzi. (Il suddetto articolo 35, comma 1, prevede quanto segue: "La parte offesa può presentare un reclamo al gestore del fondo per gli indennizzi, al fine di ricevere un risarcimento per la perdita o il danno causato all'interno del territorio ungherese da un veicolo a motore non assicurato in violazione dell'obbligo assicurativo, da un veicolo a motore utilizzato da un operatore non identificato o da un veicolo non identificato, oppure durante il periodo di sospensione di cui all'articolo 26, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 36. Il gestore del fondo per gli indennizzi garantirà per le domande di un importo entro i limiti fissati specificati dall'articolo 13, comma 1. Il gestore del fondo per gli indennizzi risarcirà inoltre la parte offesa per eventuali perdite causate da un veicolo a motore che non è stato sottoposto a manutenzione o che è stato ritirato dalla circolazione").

Accettando la chiamata in causa del terzo il terzo non riconosce necessariamente l'esistenza di un obbligo nei confronti della parte che l'ha chiamato in causa. La relazione giuridica tra la parte che ha chiamato il terzo in causa e il terzo in questione non può essere decisa nel procedimento principale (al quale è stato invitato il terzo chiamata in causa).

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Si veda il modulo alla pagina Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

In Ungheria, gli Járásbíróság (Tribunali distrettuali) situati presso la sede del Törvényszék (Tribunale regionale). Nella contea di Pest, il tribunale distrettuale di Buda, a Budapest il Tribunale distrettuale centrale di Buda.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

In Ungheria, i Törvényszék (tribunali regionali). A Budapest, il Fővárosi Törvényszék (tribunale regionale di Budapest capitale).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

- in Ungheria, la Curia (mediante una domanda di riesame della decisione trasmessa al tribunale di primo grado).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Ungheria: articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

- in Ungheria: articoli da 58 a 60 (riguardanti la chiamata in causa del terzo) della legge III del 1952 relativa al codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Sofia il 16 maggio 1966;
  • convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest il 30 novembre 1981;
  • trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bratislava il 28 marzo 1989, ancora in vigore tra la Repubblica ceca e Repubblica slovacca;
  • convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e di diritto di famiglia, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, sull'assistenza giudiziaria in materia penale e sull'estradizione, firmata a Budapest il 31 luglio 1980;
  • convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Budapest l'8 ottobre 1979;
  • trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968, rispetto alla Repubblica di Croazia e alla repubblica di Slovenia;
  • convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959;
  • trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958.
Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

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