- Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
- Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
Non pertinente
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- in Italia: tribunali ordinari
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- in Italia: corte d’appello
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
Suprema Corte di Cassazione
Piazza Cavour
00193 Roma
Tel: +39 0668831
fax: +39 066883423
web: http://www.cortedicassazione.it
Festività locale: 29 giugno
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Italiano
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- in Italia: articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
Non pertinente
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
- convenzione tra la Francia e l’Italia sull’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930,
- convenzione tra l’Italia e la Germania sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936,
- convenzione tra i Paesi Bassi e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959,
- convenzione tra il Belgio e l’Italia sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962,
- convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964, e relativo protocollo di modifica, firmato a Roma il 14 luglio 1970,
- convenzione tra l’Italia e l’Austria sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici, firmata a Roma il 16 novembre 1971,
- convenzione tra la Spagna e l’Italia sull’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973,
- trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Praga il 6 dicembre 1985 e ancora in vigore tra la Repubblica ceca, la Slovacchia e l’Italia,
- convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l’11 novembre 1972,
- convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989,
- accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica italiana sull’assistenza giudiziaria e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Roma il 18 maggio 1990,
- convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960 e ancora in vigore tra la Slovenia, la Croazia e l’Italia;
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