Regolamento Bruxelles I (rifusione)

Polonia

Contenuto fornito da
Polonia

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Polonia

Brussels I recast


*campo obbligatorio

Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

1. Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

In Polonia la chiamata in causa del terzo è disciplinata dagli articoli 84 e 85 del codice di procedura civile. Questa nozione è denominata in polacco "przypozwanie". Consiste nella possibilità per una parte di chiamare una eventuale futura parte avversa a partecipare al procedimento, laddove una decisione contraria alla parte potrebbe comportare una successiva azione (sorta ad esempio da un accordo di garanzia) proposta contro la parte da un terzo. A tal fine, la parte presenta una richiesta, notificata alla terza parte, la quale può quindi comunicare l'intenzione di partecipare al procedimento quale interveniente ausiliario.

2. Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

Con la chiamata in causa del terzo, la persona che ne è oggetto non diventa automaticamente parte del procedimento pendente. La partecipazione al procedimento avviene sotto forma di intervento ausiliario (articoli da 76 a 78 del codice di procedura civile). Con l'accordo delle parti, l'interveniente può sostituire la parte a favore della quale interviene. In caso contrario, la decisione ha efficacia diretta (ma nel caso della chiamata in causa del terzo, solo se è in linea con la natura della relazione contestata o della disposizione giuridica pertinente).

3. Vi sono effetti vincolanti per quanto riguarda la valutazione giuridica del procedimento principale?

Se, nonostante la richiesta, il terzo non si costituisce come parte del procedimento, rinuncia in tal modo alla possibilità di presentare un'azione per negligenza nel primo procedimento in eventuali cause successive (articolo 82 in combinato disposto con l'articolo 85 del codice di procedura civile).

4. Vi sono effetti vincolanti per i fatti che il terzo non ha potuto contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non contestati dalle parti?

Chiamare in causa il terzo e chiederne la partecipazione al procedimento è anche nell'interesse delle terze parti, perché può permettere di ottenere un esito positivo, che potrebbe rendere superfluo ogni ulteriore procedimento.

5. Gli effetti della chiamata causa del terzo si verificano indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno?

Se, nonostante la richiesta, il terzo non si costituisce quale parte del procedimento, rinuncia in tal modo alla possibilità di presentare un'azione per negligenza nel primo procedimento in eventuali cause successive (articolo 82 in combinato disposto con l'articolo 85 del codice di procedura civile).

6. La chiamata in causa del terzo ha ripercussioni sulla relazione tra il terzo e la parte avversa a quella che ha chiamato in causa il terzo?

Sì, se la persona cui è stato chiesto di aderire al procedimento diviene interveniente ausiliare e può, con l'accordo delle parti, sostituire la parte che ha deciso di sostenere.

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

Articolo 74 - Una descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione è disponibile nella scheda informativa Procedury służące wykonaniu orzeczenia (Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria).

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

Il sąd okręgowy (tribunale regionale) competente nel luogo di domicilio o della sede legale del debitore oppure, in mancanza di tale organo giurisdizionale, il tribunale regionale nella cui regione è pendente o applicata l'esecuzione.

In caso di domanda per il diniego del riconoscimento:

il sąd okręgowy (tribunale regionale) competente per la causa decisa dalla sentenza o competente nella regione in cui si trova il sąd rejonowy (tribunale distrettuale) competente oppure, in mancanza di questo, il tribunale regionale di Varsavia.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

La sąd apelacyjny (corte d'appello) tramite il sąd okręgowy (tribunale regionale).

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

La Sąd Najwyższy (Corte suprema) attraverso la sąd apelacyjny (corte d'appello).

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

N.D.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

Articolo 11037, comma 4, del codice di procedura civile e articolo 1110 del codice di procedura civile, a condizione che prevedano la competenza esclusiva dei tribunali polacchi per una delle seguenti caratteristiche dell'attore: cittadinanza polacca, domicilio, residenza abituale o sede legale in Polonia.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Articoli 84 e 85 del codice di procedura civile concernenti la chiamata in causa del terzo.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • convenzione tra la Repubblica popolare di Ungheria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmata a Budapest il 6 marzo 1959;
  • convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960 e attualmente in vigore tra la Polonia e la Slovenia e tra la Polonia e la Croazia;
  • accordo tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Varsavia il 4 dicembre 1961;
  • convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica d'Austria sulle relazioni reciproche in materia civile e documentale firmata a Vienna l'11 dicembre 1963;
  • convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica ellenica sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata ad Atene il 24 ottobre 1979;
  • trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria e sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987 e ancora in vigore nei rapporti tra la Polonia e la Repubblica ceca e tra la Polonia e la Slovacchia;
  • convenzione tra la Repubblica popolare di Polonia e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria e sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989;
  • accordo tra la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Lituania sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Varsavia il 26 gennaio 1993;
  • accordo tra la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia e del lavoro, firmato a Riga il 23 febbraio 1994;
  • convenzione tra la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Polonia relativa alla cooperazione giuridica in materia civile e penale, firmata a Nicosia il 14 novembre 1996;
  • accordo tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto del lavoro, firmato a Tallinn il 27 novembre 1998;
  • trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999.
Ultimo aggiornamento: 23/09/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.