- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
- Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
- Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
Non applicabile.
Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
Un'azione esecutiva è un'azione legale avviata dal creditore o dalla parte che chiede l'esecuzione nei confronti del debitore o del convenuto, con la quale il creditore chiede al tribunale di dare esecuzione a un'obbligazione cui il creditore ha diritto. Le azioni esecutive si basano sul presupposto che il diritto in questione sia stato precedentemente dichiarato o riconosciuto per mezzo di un titolo esecutivo. Tali azioni mirano ad assicurare l'adempimento coercitivo dell'obbligazione tramite l'autorità dello Stato. Un titolo esecutivo espone i fatti giuridici su cui si basa la richiesta avanzata dalla parte che chiede l'esecuzione e fornisce il grado di certezza necessario per applicare misure coercitive nei confronti del convenuto. Il codice di procedura civile (Código de Processo Civil) classifica i seguenti tipi di titoli esecutivi:
a) Condanne: le condanne costituiscono titoli esecutivi solo dopo che una sentenza è divenuta definitiva, a meno che l'appello presentato contro la condanna non abbia effetto meramente devolutivo. Le sentenze emesse da un tribunale arbitrale (tribunal arbitral) sono esecutive alle stesse condizioni delle sentenze emesse dai tribunali ordinari (articolo 47 della legge 63/2011 del 14 dicembre 2011).
b) Documenti redatti o autenticati da un notaio o da un altro organo o professionista autorizzato a tal fine, che istituiscano o riconoscano un'obbligazione: rientrano in questa definizione i documenti autentici (documenti redatti secondo le formalità di legge dalle autorità pubbliche nei limiti dei loro poteri o entro il campo di attività loro assegnato da un notaio o da un altro funzionario pubblico accreditato dallo Stato) e i documenti autenticati (documenti redatti da privati e successivamente da loro certificati dinanzi a un notaio o da un altro organo o professionista con poteri equivalenti).
c) Note di credito, anche non garantite, a condizione che i fatti su cui si basano le relazioni siano esposti nel documento o citati nel titolo esecutivo: per esempio la lettera, la cambiale o l'assegno.
d) Documenti resi esecutivi da una disposizione specifica: per esempio un'ingiunzione cui sia allegato un titolo esecutivo (articoli 6-8 del decreto-legge n. 32/2003 del 17 febbraio 2003 e articoli 7-21 del decreto-legge 269/98 del 1° settembre 1998).
Per l'esecuzione di un'obbligazione, è necessario che l'obbligazione stessa sia certa (ossia di natura determinata – an debeatur), esigibile (ossia la data di esigibilità è trascorsa, oppure l'obbligazione diventa automaticamente esigibile nel momento in cui il debitore riceve la richiesta) e netta (ossia di ammontare determinato – quantum debeatur).
Si applicano forme di procedure diverse a seconda dello scopo dell'esecuzione (pagamento di una somma specifica, consegna di un articolo specifico, esecuzione o non esecuzione di un atto specifico). Ove la legge preveda una forma di procedura speciale di esecuzione (per esempio la procedura di esecuzione per obbligazioni alimentari), si applica tale forma. In tutti i casi in cui la forma speciale di procedura non si applica, si utilizza la forma generale. La procedura generale di esecuzione può essere sommaria oppure ordinaria, a seconda dello scopo dell'esecuzione e del tipo di titolo esecutivo.
Le autorità competenti per l'esecuzione sono gli ufficiali giudiziari e i tribunali (giudice e cancelleria). L'ufficiale giudiziario svolge tutte le attività esecutive che non sono assegnate alla cancelleria o rientrano tra le competenze del giudice, come citazioni, notificazioni, pubblicazioni, ricerche su banche dati, pignoramenti e relative registrazioni, liquidazioni e pagamenti. Spetta al giudice svolgere gli atti processuali soggetti al principio della prerogativa del giudice o che entrano in conflitto con i diritti fondamentali delle parti o di terzi. La cancelleria si occupa degli aspetti amministrativi e garantisce il corretto svolgimento delle procedure di esecuzione.
Per quanto riguarda le restrizioni all'esecuzione, motivate dalla tutela del debitore, si rileva che il consueto atto di esecuzione per il pagamento di una somma specifica è il pignoramento, che consiste nel sequestro legale di beni appartenenti alla parte sottoposta a esecuzione, allo scopo di venderli e utilizzare il ricavato della vendita per soddisfare l'obbligazione oggetto di esecuzione. In linea di principio, tutti i beni suscettibili di pignoramento, appartenenti al debitore e che, a norma del diritto sostanziale, garantiscono il debito esigibile, possono essere soggetti ad esecuzione. La legge però esclude dai beni del debitore, in tutto o in parte, taluni beni o diritti pignorabili tramite una immunità dal pignoramento assoluta o relativa oppure una immunità dal pignoramento totale o parziale. Inoltre il pignoramento deve essere limitato ai beni necessari per pagare il debito cui si applica l'esecuzione e a coprire gli eventuali, prevedibili costi relativi all'esecuzione.
Il codice di procedura civile prevede restrizioni all'esecuzione per motivi di scadenza e prescrizione. Tali restrizioni costituiscono motivo per opporsi all'esecuzione tramite una fase processuale denominata "opposizione all'esecuzione con pignoramento", ma soltanto se la scadenza o la prescrizione sono successive alla chiusura della discussione nell'ambito dell'azione di accertamento.
In generale, ogni diritto alienabile od ogni diritto non dichiarato imprescrittibile dalla legge è soggetto a prescrizione se non è esercitato entro il periodo di tempo stabilito per legge.
I tribunali non possono invocare ex officio la prescrizione, che dev'essere invocata invece dalla persona che ne fruisce, dal suo rappresentante o dalla procura (Ministério Público).
Scaduti i termini di prescrizione, il beneficiario (ossia il debitore) può rifiutarsi di adempiere l'obbligazione od opporsi, in qualunque modo, all'esercizio del diritto caduto in prescrizione.
Il periodo di prescrizione ordinario è di 20 anni, ma esistono disposizioni che prevedono periodi più brevi. I termini di prescrizione possono essere interrotti o sospesi. La differenza sta nel fatto che la sospensione scatta per forza di legge e indipendentemente dalla volontà del creditore, mentre l'interruzione dipende da un'azione intrapresa a tal fine dal creditore.
Per quanto riguarda la durata dell'interruzione dei termini del periodo di prescrizione, se l'interruzione è il risultato di una citazione, di una notificazione o di un atto equivalente, oppure di un accordo di arbitrato, i nuovi termini di prescrizione iniziano solo dopo che la decisione di chiusura della procedura è diventata definitiva.
Scaduti i termini di prescrizione, il beneficiario può rifiutarsi di adempiere l'obbligazione od opporsi, in qualunque modo, all'esercizio del diritto caduto in prescrizione. Se tuttavia il debitore compie un'azione volontaria in merito a un'obbligazione prescritta, non può successivamente chiedere la restituzione, neppure se ignorava la prescrizione.
L'invocazione della prescrizione può essere effettuata solo dai creditori e dai terzi che abbiano un legittimo interesse alla dichiarazione della prescrizione, anche qualora il debitore vi abbia rinunciato. In caso di rinuncia alla prescrizione, quest'ultima può essere invocata dai creditori solo a condizione che siano rispettate le condizioni dettate dal diritto civile per un'azione revocatoria (actio pauliana). Se, dopo che siano state formulate delle accuse, il debitore non invoca i termini di prescrizione ed è condannato, la decisione definitiva non incide sul diritto riconosciuto dei creditori.
Per quanto riguarda la scadenza, qualora per legge o volontà delle parti un diritto debba essere esercitato entro un determinato periodo, si applicano le norme sulla scadenza a meno che la legge non faccia espresso riferimento alla prescrizione. La scadenza si può evitare solo tramite gli atti che hanno, in base alla legge o al contratto, effetto preventivo nei termini legali o contrattuali.
Un'azione di accertamento o un'azione esecutiva evitano la scadenza, senza bisogno di darne notifica al debitore. Il termine della scadenza può essere sospeso o interrotto solo nei casi in cui la legge lo preveda; qualora la legge non fissi un'altra data specifica, il periodo di scadenza comincia nel momento in cui i diritti possono essere legalmente esercitati. La scadenza è valutata dal tribunale ex officio e può essere invocata in qualunque fase del procedimento nel caso di diritti inalienabili. Qualora l'esecuzione sia avviata sulla base di diritti alienabili, la scadenza dev'essere invocata dalla persona che se ne avvantaggia (in linea di principio il debitore/la parte contro cui si richiede l'esecuzione).
Per ulteriori e più dettagliate informazioni, consultare le Procedure per l'esecuzione di una decisione giudiziaria – Portogallo.
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
I giudici competenti a ricevere e decidere in merito alle domande presentate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1, sono:
- il giudice civile centrale (Juízo Central Cível) del tribunale distrettuale competente, se esiste; oppure
- il giudice civile locale (Juízo Local Cível) e, se non esiste, il giudice locale avente competenza generale (Juízo Local de Competência Genérica) del tribunale distrettuale competente.
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
L'impugnazione della decisione relativa alla domanda di diniego dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, va presentata alla Corte d'appello (Tribunal da Relação).
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
Gli eventuali ricorsi successivi vanno presentati alla Corte suprema (Supremo Tribunal de Justiça).
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Non applicabile. Si accetta unicamente la lingua portoghese.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
Le norme in materia di competenza nazionale cui fanno riferimento l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6, paragrafo 2, sono:
- l'articolo 63, primo comma, del codice di procedura civile, che contempla la competenza extraterritoriale dei giudici, nella fattispecie ove ha sede la succursale, agenzia, filiale, delegazione o rappresentanza (se ubicata in Portogallo), nei casi in cui si chiede la citazione dell'amministrazione principale (se ubicata all'estero); e
- l'articolo 10 del codice del processo del lavoro (Código de Processo do Trabalho), che contempla la competenza extraterritoriale dei giudici, nella fattispecie ove risiede la parte attrice, per le cause relative al contratto di lavoro, avviate dal lavoratore contro il datore di lavoro.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
Non applicabile.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
Convenzione fra la Repubblica cecoslovacca e il Portogallo relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata a Lisbona il 23 novembre 1927.
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