Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Romania

Brussels I recast


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Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

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Non applicabile

Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione

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Esecuzione nelle cause civili e commerciali

Le forme di esecuzione diretta sono quelle che si riferiscono all'oggetto di un'obbligazione quale individuato dal titolo esecutivo, ossia il pignoramento di beni mobili/immobili e l'esecuzione di un'obbligazione di fare (o di non fare). In caso di esecuzione di obbligazioni di fare, la legge distingue tra un'obbligazione che può essere adempiuta anche da una persona/un soggetto diversa/o dal debitore e un'obbligazione intuitu personae.

L'esecuzione indiretta si riferisce al mezzo per ottenere una somma di denaro che è oggetto di un titolo esecutivo mediante vendita forzata di beni del debitore (pignoramento di somme di denaro o pignoramento seguito da vendita di beni).

Le obbligazioni che sono oggetto dell'esecuzione sono le obbligazioni pecuniarie, la consegna di un bene o la cessione del suo uso, la demolizione di un edificio/l'abbandono di una piantagione/la cessazione di lavori, ecc.

Autorità competenti per l'esecuzione

Le sentenze di organi giurisdizionali e altri titoli esecutivi ottengono esecuzione mediante un ufficiale giudiziario che opera presso l'organo giurisdizionale competente per l'appello della zona di competenza territoriale nella quale si trova il bene immobile (in caso di pignoramento di beni immobili) o (in caso di pignoramento di beni mobili) nella quale è domiciliato il debitore o nella quale sono ubicati i beni.

Il pignoramento è effettuato, su istanza del creditore, da un ufficiale giudiziario il cui ufficio si trova nella zona di competenza dell'organo giurisdizionale di appello competente per il domicilio del debitore/terzo soggetto a pignoramento o, nel caso di pignoramento di conti bancari, competente per la sede legale dell'ente creditizio interessato.

L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione è il tribunale distrettuale nella cui zona di competenza si trova il domicilio del debitore. L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione si occuperà delle domande di dichiarazione di esecutività, delle domande di opposizione all'esecuzione, ecc.

Condizioni alle quali è possibile emettere un titolo esecutivo o una sentenza esecutiva

L'esecuzione può avvenire soltanto in virtù di una sentenza di un organo giurisdizionale (sentenze definitive, decisioni provvisoriamente esecutive) o di un altro atto scritto (atto pubblico notarile, garanzia di debito, lodo arbitrale, ecc.).

Dopo aver ricevuto una domanda di esecuzione presentata da un creditore, l'ufficiale giudiziario la registra e può emettere una decisione in merito a una dichiarazione di esecutività, senza convocare le parti. La decisione è notificata al creditore. In caso di diniego, il creditore può proporre reclamo, entro 15 giorni dalla data della notificazione, all'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione.

Successivamente l'ufficiale giudiziario richiederà l'emissione di una dichiarazione di esecutività da parte dell'organo giurisdizionale, al quale sottoporrà la richiesta del creditore, il titolo esecutivo, la decisione e la prova del pagamento dei diritti. La decisione in merito alla domanda sarà emessa durante una sessione a porte chiuse, senza convocazione delle parti. L'organo giurisdizionale può respingere la domanda se: quest'ultima rientra nella competenza di un altro organo; la sentenza non è un titolo esecutivo; il documento non soddisfa tutti i requisiti di forma; il credito non è certo, di importo fisso ed esigibile; il debitore gode dell'immunità rispetto all'esecuzione; l'atto contiene disposizioni che non possono essere eseguite, ecc. Una sentenza di un organo giurisdizionale che accoglie una domanda di dichiarazione di esecutività non è impugnabile, ma può essere rivista nel caso in cui l'esecuzione in sé sia contestata. Una decisione che respinge tale domanda può essere impugnata dal creditore entro 15 giorni dalla sua notificazione.

L'Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (Associazione nazionale degli ufficiali giudiziari) stabilisce e aggiorna, previa approvazione del ministro della Giustizia, le commissioni minime per i servizi forniti.

È possibile avviare qualsiasi procedura se il debitore viene convocato.

Oggetto e natura delle misure di esecuzione

Possono essere soggetti a esecuzione il reddito di un debitore, gli importi detenuti presso conti bancari, i beni mobili e immobili, ecc.

Dopo che i beni mobili sono stati individuati, vengono pignorati. In caso di mancato pagamento dell'importo dovuto, l'ufficiale giudiziario vende i beni pignorati ad un'asta pubblica, o mediante vendita diretta, ecc.

Eventuali somme di denaro dovute al debitore da parte di terzi potranno essere oggetto di pignoramento. Tutte le somme di denaro e tutti i beni pignorati vengono congelati a decorrere dalla data in cui l'ingiunzione di pignoramento viene inviata alla terza parte soggetta a pignoramento. Dal momento del congelamento fino al pagamento completo delle obbligazioni, il terzo soggetto a pignoramento non effettuerà alcun altro pagamento. In caso contrario la questione può essere deferita all'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione al fine di ottenere la convalida del pignoramento. La decisione di convalida finale ha l'effetto di una cessione del credito e costituisce un titolo esecutivo nei confronti del terzo soggetto a pignoramento. Dopo la convalida del pignoramento, il terzo soggetto a pignoramento deve effettuare un deposito o un pagamento nei limiti dell'importo in questione. In caso contrario viene avviata l'esecuzione.

Per quanto concerne l'esecuzione nei confronti di un bene immobile, se il debitore non soddisfa il proprio debito, l'ufficiale giudiziario avvia la procedura di vendita dopo che la dichiarazione di esecutività è stata notificata ed è stata iscritta nel registro fondiario.

Il termine applicabile è di sei mesi se il creditore ha fatto trascorrere tale periodo dal termine per il rispetto di qualsiasi provvedimento di esecuzione senza aver intrapreso altre azioni di recupero. Il termine di prescrizione è di tre anni.

Possibilità di impugnazione della decisione di concessione di tale misura

È possibile opporsi all'esecuzione effettiva. Se l'esecuzione viene attuata sulla base della sentenza di un organo giurisdizionale, il debitore non può contestarla invocando motivi di fatto/di diritto che avrebbe potuto addurre nel contesto del procedimento dinanzi l'organo giurisdizionale di primo grado o dinanzi un organo giurisdizionale competente per l'appello.

L'organo giurisdizionale avente competenza è quello competente per l'esecuzione.

L'impugnazione può essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui: il ricorrente è stato informato del titolo esecutivo; la parte interessata è stata informata dell'imposizione del pignoramento; al debitore è stata notificata la citazione o la data in cui è stato messo a conoscenza del primo titolo esecutivo.

Se accoglie l'impugnazione dell'esecuzione, l'organo giurisdizionale annulla il titolo esecutivo impugnato e ordina la cessazione dell'esecuzione o dell'attuazione del titolo esecutivo. In caso di respingimento dell'impugnazione, il ricorrente può essere tenuto a risarcire i danni causati dalla ritardata esecuzione.

In attesa di pronunciarsi sull'opposizione all'esecuzione o su un'altra domanda concernente l'esecuzione, l'organo giurisdizionale competente può sospendere l'esecuzione, su domanda della parte interessata e solo sulla base di validi motivi. La domanda di sospensione dell'esecuzione può essere presentata contestualmente all'opposizione all'esecuzione o mediante un'istanza distinta.

La decisione in merito all'opposizione può essere contestata solo mediante impugnazione.

Limitazioni all'esecuzione, in particolare relative alla protezione del debitore o ai termini.

Alcuni beni e proprietà sono esenti. I beni mobili esenti sono: beni essenziali per uso personale/casalinghi, articoli religiosi; articoli indispensabili alle persone disabili o destinati alla cura di malati; una scorta di alimenti per tre mesi; una scorta di combustibile invernale per tre mesi; lettere personali, fotografie, dipinti, ecc.

Lo stipendio/la pensione del debitore è oggetto di pignoramento fino alla metà di tale reddito mensile netto in caso di obbligazioni alimentari e fino a un terzo per altri tipi di obbligazioni.

Se tale reddito è inferiore al salario minimo netto nazionale, il pignoramento può essere effettuato soltanto sull'importo per il quale supera la metà del salario minimo.

I redditi esclusi dall'esecuzione sono: prestazioni statali e assegni per i figli, pagamenti per la cura di un figlio malato, indennità di maternità, indennità in caso di morte, borse di studio statali, indennità giornaliere, ecc.

Collegamenti utili

http://www.executori.ro/

http://www.just.ro/

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

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Le domande di diniego del riconoscimento, le domande di pronuncia di una decisione che non costituiscono motivi di diniego del riconoscimento e le domande di diniego di una dichiarazione di esecutività sono di competenza degli organi giurisdizionali[1] (articolo 1 dell'articolo I4 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche, e articolo 95, comma 1, della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile, ripubblicata, e successive modifiche).

______

[1] Ai sensi dell'articolo 2 dell'articolo I4 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche, le domande basate sull'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1215/2012 che fanno riferimento all'adattamento di una misura o di un provvedimento emessa/o in una sentenza, in una transazione che è stata approvata o conclusa o in atti pubblici ufficialmente redatti o registrati in un altro Stato membro dell'UE, possono essere presentate nei casi in cui l'oggetto è un diniego del riconoscimento, una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento o un diniego di esecuzione, o separatamente. Le domande di adattamento di una misura o di un provvedimento depositate separatamente rientrano nella competenza dei tribunali.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

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- in Romania, la Curtea de apel (Corte d'appello)

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

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- in Romania, l'Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e giustizia)

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

Non applicabile

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

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- in Romania: articoli 1066-1082 di cui al titolo I "Competenza territoriale degli organi giurisdizionali rumeni" nel libro VII "Procedura civile internazionale" della legge n. 134/2010 sul codice di procedura civile.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

Non applicabile

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

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  • Il trattato tra la Repubblica popolare di Bulgaria e la Repubblica popolare rumena sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Sofia il 3 dicembre 1958;
  • il trattato tra la Repubblica ceca e la Romania sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmato a Bucarest l'11 luglio 1994;
  • la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e il Regno di Grecia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest il 19 ottobre 1972;
  • la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica italiana sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Bucarest l'11 novembre 1972;
  • la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica francese sull'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 5 novembre 1974;
  • il trattato tra la Romania e la Repubblica di Polonia sull'assistenza giudiziaria e i rapporti giuridici in materia civile, firmato a Bucarest il 15 maggio 1999;
  • il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia (applicabile in virtù della dichiarazione di successione conclusa con Slovenia e Croazia) sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960;
  • il trattato tra la Repubblica popolare di Romania e la Repubblica ceca (applicabile in virtù della dichiarazione di successione conclusa con la Slovacchia) sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958;
  • la convenzione tra la Romania e il Regno di Spagna sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Bucarest il 17 novembre 1997;
  • il trattato tra la Repubblica popolare rumena e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria in materia civile, familiare e penale, firmato a Bucarest il 7 ottobre 1958;
  • la convenzione tra la Repubblica socialista di Romania e la Repubblica d'Austria sull'assistenza giudiziaria in materia di diritto civile e di famiglia e sulla validità e la notificazione o comunicazione di atti e il relativo protocollo allegato, firmati a Vienna il 17 novembre 1965.
Ultimo aggiornamento: 14/02/2024

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