- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
- Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
- Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
- Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
- Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
- Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2
N. P.
Articolo 74 - Descrizione delle norme e delle procedure nazionali in materia di esecuzione
Si prega di consultare la sezione Procedimenti esecutivi di una decisione giudiziaria
Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
- in Slovacchia: il tribunale distrettuale ("Okresný súd")
Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
- in Slovacchia: la corte regionale, tramite il tribunale distrettuale, la cui decisione costituisce l'oggetto del ricorso
Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
- in Slovacchia: viene presentato un ricorso dinanzi alla Corte Suprema della Repubblica slovacca. Il ricorso va interposto tramite il tribunale distrettuale la cui decisione costituisce l'oggetto del ricorso.
Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
- in Slovacchia: il ceco.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
- in Slovacchia: articoli da 37 a 37 sexies della legge n. 97/1963 Racc. relativa al diritto internazionale privato e alle norme di procedura in questione.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento
N. P.
Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento
- Accordo tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare bulgara relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e alle relazioni in materia civile, familiare e penale firmato a Sofia il 25 novembre 1976.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica di Cipro relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmato a Nicosia il 23 aprile 1982.
- Trattato tra la Repubblica slovacca e la Repubblica ceca relativo all'assistenza fornita dagli organi giurisdizionali e relativamente a talune relazioni giudiziarie in materia civile e penale firmato a Praga il 29 ottobre 1992.
- Trattato tra il governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica francese relativo all'assistenza giudiziaria reciproca, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile, familiare e commerciale, firmato a Parigi il 10 maggio 1984.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica ellenica relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmato ad Atene il 22 ottobre 1980.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica federale socialista iugoslava relativo alle relazioni giudiziarie in materia civile, familiare e penale firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare di Ungheria relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e alle relazioni giudiziarie in materia civile, familiare e penale firmato a Bratislava il 28 marzo 1989.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica popolare polacca relativo all'assistenza giudiziaria reciproca e alle relazioni in materia civile, familiare e penale firmato a Varsavia il 21 dicembre 1987.
- Trattato tra la Repubblica popolare rumena e la Repubblica cecoslovacca relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile, familiare e penale, firmato a Praga il 25 ottobre 1958.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e il Regno di Spagna relativo all'assistenza giudiziaria reciproca, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile, firmato a Madrid il 4 maggio 1987.
- Trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica italiana relativo all'assistenza giudiziaria reciproca in materia civile e penale firmato a Praga il 6 dicembre 1985.
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