Regolamento Bruxelles I (rifusione)

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Brussels I recast


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Articolo 65, paragrafo 3 – Informazioni su come determinare, in base al diritto nazionale, gli effetti delle decisioni di cui all’articolo 65, paragrafo 2

1.) Come può essere descritta, in generale, la chiamata in causa del terzo?

La chiamata in causa del terzo (litis denuntiatio) è una notifica formale a un terzo di una causa pendente. Può essere accompagnata da un invito al terzo di partecipazione al procedimento. La chiamata in causa del terzo mira a garantire i diritti e gli effetti riconosciuti nell'ambito del diritto civile per l'attore o il convenuto. La parte (una delle parti della causa) che chiama in causa il terzo ne trasmette notifica al tribunale, che procede quindi alla notificazione o comunicazione al terzo, il quale è libero di decidere se prendere parte al procedimento o meno. Conformemente al diritto sloveno, il tribunale non decide se la domanda della parte di notifica ufficiale al terzo sia giustificata o meno. Anche se il terzo partecipa al procedimento, non lo farà in qualità di attore e la relazione con entrambe le parti del procedimento penale non può essere decisa nell'ambito della controversia in questione. Il terzo può sostenere una qualsiasi parte del procedimento principale. Se le condizioni sono soddisfatte, il terzo può partecipare al procedimento quale interveniente. In tal caso, può contribuire all'esito positivo della causa e, di conseguenza, evitare ulteriori azioni (ricorsi) nei propri confronti o migliorare la propria posizione in caso di un'eventuale causa successiva. Il soggetto terzo non può trasmettere una richiesta per la conclusione di un procedimento avviato, per la proroga dei termini o lo spostamento di una udienza.

2.) Quali sono gli effetti principali delle sentenze sul terzo chiamato in causa?

La chiamata in causa del terzo tutela la parte che ne fa notifica da talune richieste di danni, che potrebbero altrimenti essere avanzate dal terzo. Una (terza) persona che, con la chiamata in causa, ha la possibilità di influenzare l'esito di un procedimento non può più, in linea di principio, chiedere un risarcimento dei danni poiché non è stato instaurato correttamente il contraddittorio dalla persona che ha notificato l'atto. Inoltre, nel caso in cui sia presentata una impugnazione che concerna la parte che chiama il terzo in causa e il terzo cui è stato notificato il procedimento principale, il terzo non può opporre alla parte che l'ha chiamato in causa argomentazioni o fatti che contraddicano gli elementi sostanziali (fattuali) della decisione del procedimento principale.

3.) Non vi è tuttavia alcun effetto vincolante per quanto concerne la valutazione processuale del procedimento principale.

4.) Non vi sono inoltre effetti vincolanti per quanto concerne i fatti che il terzo non è stato in grado di contestare nel procedimento principale, ad esempio, perché non sono stati contestati dalle parti.

5.) Gli effetti della chiamata in causa del terzo si verificano indipendentemente dal fatto che il terzo decida di partecipare al procedimento principale o meno.

6.) La chiamata in causa del terzo non incide sulla relazione tra il terzo e la controparte della parte che l'ha chiamato in causa, fatti salvi i casi in cui il terzo decide di partecipare al procedimento al lato della controparte.

Articolo 75, lettera a) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali devono essere presentate le domande ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 47, paragrafo 1

- in Slovenia: Tribunale distrettuale.

Articolo 75, lettera b) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 2

- in Slovenia: Tribunale distrettuale.

Articolo 75, lettera c) - I nomi e gli estremi di contatto delle autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un’ulteriore impugnazione ai sensi dell’articolo 50

- in Slovenia: Corte suprema della Repubblica di Slovenia.

Articolo 75, lettera d) - Le lingue accettate per la traduzione degli attestati riguardanti le decisioni, gli atti pubblici e le transazioni giudiziarie

- in Slovenia: oltre allo sloveno nei seguenti tribunali è accettata quale lingua ufficiale anche la lingua delle minoranze nazionali:

  • Tribunale distrettuale di Capodistria: italiano;
  • Tribunale locale di Capodistria: italiano;
  • Tribunale locale di Pirano: italiano;
  • Tribunale locale di Lendava: ungherese.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera a) - Le norme sulla competenza di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento

- in Slovenia: articolo 58 della Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (legge sul diritto internazionale privato e processuale).

Articolo 76, paragrafo 1, lettera b) - Le disposizioni sulla chiamata in causa del terzo di cui all’articolo 65 del regolamento

- in Slovenia: articolo 204 della Zakon o pravdnem postopku (legge sulla procedura civile), che disciplina la chiamata in causa del terzo.

Articolo 76, paragrafo 1, lettera c) - Le convenzioni di cui all’articolo 69 del regolamento

  • trattato tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica d'Austria sulla cooperazione giudiziaria, firmato a Vienna il 16 dicembre 1954;
  • convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica italiana sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e amministrativa, firmata a Roma il 3 dicembre 1960;
  • convenzione tra la Repubblica popolare federale di Iugoslavia e il Regno di Grecia sul riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle sentenze, firmata ad Atene il 18 giugno 1959;
  • convenzione tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Varsavia il 6 febbraio 1960;
  • trattato tra la Repubblica socialista cecoslovacca e la Repubblica socialista federale di Jugoslavia sulla disciplina dei rapporti giuridici in materia civile, penale e di diritto di famiglia, firmato a Belgrado il 20 gennaio 1964;
  • trattato tra la Repubblica socialista federale di Jugoslavia e la Repubblica di Cipro sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Nicosia il 19 settembre 1984;
  • accordo tra la Repubblica popolare federale di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Bulgaria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Sofia il 23 marzo 1956;
  • trattato tra la Repubblica popolare federale di Iugoslavia e la Repubblica popolare di Romania sull'assistenza giudiziaria in materia firmato a Belgrado il 18 ottobre 1960 e relativo protocollo;
  • trattato tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Repubblica popolare di Ungheria sull'assistenza giudiziaria, firmato a Belgrado il 7 marzo 1968;
  • trattato tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Croazia sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmato a Zagabria il 7 febbraio 1994;
  • convenzione tra il governo della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e il governo della Repubblica francese sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Parigi nel 18 maggio 1971.
Ultimo aggiornamento: 28/02/2019

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