Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee — misure di protezione europee in materia civile


*campo obbligatorio

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Per disporre una misura di protezione (a seconda dell'oggetto della causa nel cui ambito è stato richiesto un provvedimento in tal senso) sono competenti: il tribunale della famiglia, il tribunale del lavoro o il pubblico ministero, con un controllo a posteriori del tribunale della famiglia o del tribunale della gioventù.

Il cancelliere capo del tribunale che ha emesso il provvedimento di protezione, o eventualmente il pubblico ministero è competente per il rilascio del certificato.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, o in cui ha o fisserà la residenza abituale.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, oppure ha o avrà la sua residenza abituale. Tale provvedimento può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al tribunale di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Il tribunale di primo grado.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

In base alle lingue ufficiali del luogo di esecuzione, conformemente al diritto nazionale belga, sono accettate le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in francese, neerlandese e/o tedesco.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2022

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