Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

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Ai sensi della legge sulla (protezione dalla) violenza domestica (Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji), il reo di violenza domestica può essere sanzionato e condannato a pene detentive; inoltre, in aggiunta alle misure di protezione previste dalla legge sui reati minori (Prekršajni zakon), possono essere imposte al reo le misure di protezione seguenti:

1. trattamento psicosociale obbligatorio;

2. un'ingiunzione che vieti al reo di avvicinarsi alla vittima di violenza domestica, molestarla o perseguitarla (stalking);

3. sfratto dall'abitazione condivisa;

4. trattamento obbligatorio per abuso di sostanze.

L'organo giurisdizionale può imporre misure di protezione su richiesta della persona esposta alla violenza domestica, della polizia oppure d'ufficio. Le misure di protezione di cui sopra possono essere imposte dall'organo giurisdizionale prima dell'avvio del procedimento per reati minori, su richiesta della vittima o di un altro richiedente autorizzato, se sussiste un rischio diretto per l'incolumità della vittima o dei suoi familiari o di un membro del nucleo familiare comune.

Ai sensi dell'articolo 65 del codice penale (Kazneni zakon), l'organo giurisdizionale può imporre misure preventive al reo: trattamento psichiatrico obbligatorio, trattamento obbligatorio per abuso di sostanze, trattamento psicosociale obbligatorio, ingiunzione che vieti al reo di svolgere determinate mansioni o attività, ingiunzione che vieti al reo di guidare un veicolo a motore, divieto di avvicinamento, di molestia o di persecuzione, sfratto dall'abitazione condivisa, divieto di accesso a Internet e sorveglianza dopo che la pena detentiva è stata scontata per intero.

Ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura penale (Zakon o kaznenom postupku), l'organo giurisdizionale e il pubblico ministero possono inoltre imporre misure cautelari all'autore di un reato violento: divieto di avvicinamento a una determinata persona, divieto di stabilire o mantenere contatti con una determinata persona, divieto di perseguitare o molestare la vittima o un'altra persona e/o sfratto dall'abitazione.

Ai sensi dell'articolo 130, sesto comma, della legge sui reati minori, gli agenti di polizia possono emettere sulla scena del reato una misura cautelare che vieti al reo di violenza domestica di frequentare un luogo o una zona specifici, di avvicinarsi a una determinata persona o di stabilire o mantenere contatti con una determinata persona. Tale misura può essere imposta per un massimo di otto giorni.

Norme sulle modalità di attuazione delle misure di protezione che vietano al reo di avvicinarsi alla vittima di violenza domestica, molestarla o perseguitarla e dello sfratto dall'abitazione condivisa (Narodne Novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 28/19).

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Le misure di protezione sono stabilite in conformità delle disposizioni della legge sui reati minori e della legge sulla (protezione dalla) violenza domestica.

I tribunali municipali, che sono competenti per i casi di reati minori, possono imporre misure di protezione su richiesta della persona esposta alla violenza domestica, della polizia oppure d'ufficio.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le autorità dinanzi alle quali in Croazia può essere invocata una misura di protezione imposta in un altro Stato membro sono le seguenti:

direzioni di polizia competenti nel luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia.

Le autorità competenti per l'esecuzione di tale misura in Croazia sono le seguenti:

direzioni di polizia competenti nel luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia, in conformità dell'articolo 3 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (Zakon o provedbi Uredbe (UE) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima).

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

I tribunali municipali, che sono competenti per i casi di reati minori, sono competenti anche per l'adeguamento delle misure di protezione sulla base del luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia, in conformità dell'articolo 4 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Gli organi giurisdizionali a cui deve essere presentata la domanda di diniego del riconoscimento sono i tribunali municipali competenti a trattare i casi di reati minori sulla base del luogo di residenza permanente o temporanea della persona protetta sul territorio della Repubblica di Croazia, in conformità dell'articolo 5 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Organi giurisdizionali a cui deve essere presentata la domanda di diniego dell'esecuzione:

tale eventualità non è applicabile nella Repubblica di Croazia, poiché anche una persona che costituisce un rischio può presentare una domanda di diniego del riconoscimento e dell'esecuzione di una misura di protezione al tribunale municipale competente per i reati minori. Una domanda di diniego dell'esecuzione di una misura di protezione non può essere presentata come ricorso indipendente.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

La lingua croata, ai sensi dell'articolo 6 della legge che attua il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

Ultimo aggiornamento: 15/07/2024

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