Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Cipro

Contenuto fornito da
Cipro

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

La sezione n. 32 della legge sugli organi giurisdizionali (legge n. 14/60) dispone che ogni organo giurisdizionale nell’esercizio della sua giurisdizione civile può concedere un’azione inibitoria (interlocutoria, definitiva, o obbligatoria).

Ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli organi giurisdizionali sezione diritto di famiglia (legge n. 23/90), le sezioni di diritto di famiglia godono degli stessi poteri.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

L’autorità competente a ordinare una misura di protezione è la corte distrettuale (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) del distretto in cui l’attore risiede o è domiciliato.

Nel caso di una controversia vertenti su una norma di diritto di famiglia la competente autorità è il tribunale civile sezione diritto di famiglia (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) del distretto in cui l’attore o il convenuto risiedono o sono domiciliati. Se la controversia riguarda un minore è competente la sezione diritto di famiglia dell’organo giurisdizionale del distretto in cui il minore è stato trovato.

L’autorità competente all’emissione dei certificati è la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia che ha ordinato la misura di protezione.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Autorità dinnanzi alla quale può essere invocata una misura di protezione:

In tutti i casi l’autorità competente è la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l’indirizzo è sconosciuto, l’autorità competente è la corte distrettuale di Nicosia.

Autorità competente all’esecuzione di questa misura:

In tutti i casi l’autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l’indirizzo è sconosciuto l’autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

In tutti i casi l’autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l’indirizzo è sconosciuto l’autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Corte cui deve essere trasmessa la domanda di diniego di riconoscimento:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

Se del caso la corte cui deve essere trasmessa la domanda o il rifiuto di esecuzione:

la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Documenti devono essere trasmesse in greco. Sono accettate anche traduzioni in inglese.

Ultimo aggiornamento: 23/01/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.