- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini
- Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
- Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
- Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
- Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
- Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini
La sezione n. 32 della legge sugli organi giurisdizionali (legge n. 14/60) dispone che ogni organo giurisdizionale nell’esercizio della sua giurisdizione civile può concedere un’azione inibitoria (interlocutoria, definitiva, o obbligatoria).
Ai sensi dell’articolo 16 della legge sugli organi giurisdizionali sezione diritto di famiglia (legge n. 23/90), le sezioni di diritto di famiglia godono degli stessi poteri.
Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
L’autorità competente a ordinare una misura di protezione è la corte distrettuale (Eparchiakó Dikastírio tis Dimokratías) del distretto in cui l’attore risiede o è domiciliato.
Nel caso di una controversia vertenti su una norma di diritto di famiglia la competente autorità è il tribunale civile sezione diritto di famiglia (Oikogeneiakó Dikastírio tis Dimokratías) del distretto in cui l’attore o il convenuto risiedono o sono domiciliati. Se la controversia riguarda un minore è competente la sezione diritto di famiglia dell’organo giurisdizionale del distretto in cui il minore è stato trovato.
L’autorità competente all’emissione dei certificati è la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia che ha ordinato la misura di protezione.
Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
Autorità dinnanzi alla quale può essere invocata una misura di protezione:
In tutti i casi l’autorità competente è la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l’indirizzo è sconosciuto, l’autorità competente è la corte distrettuale di Nicosia.
Autorità competente all’esecuzione di questa misura:
In tutti i casi l’autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l’indirizzo è sconosciuto l’autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.
Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
In tutti i casi l’autorità competente la corte distrettuale del distretto in cui si è trasferita temporaneamente o definitivamente la persona che causa il rischio. Se l’indirizzo è sconosciuto l’autorità competente la corte distrettuale di Nicosia.
Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
Corte cui deve essere trasmessa la domanda di diniego di riconoscimento:
la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.
Se del caso la corte cui deve essere trasmessa la domanda o il rifiuto di esecuzione:
la corte distrettuale o la sezione di diritto di famiglia dinnanzi alla quale è stata chiesta la misura di protezione ordinata nello Stato membro di origine.
Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
Documenti devono essere trasmesse in greco. Sono accettate anche traduzioni in inglese.
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