Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee — misure di protezione europee in materia civile


*campo obbligatorio

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1, della legge sul diritto delle obbligazioni (võlaõigusseadus) possono essere ordinate misure di protezione in materia civile. Il suddetto articolo prevede che qualora venga provocato in maniera continuativa un danno o esista una minaccia di danno, la vittima o la persona minacciata può chiedere che sia messo fine al comportamento causa del danno o che la minaccia derivante da un simile comportamento sia evitata. In caso di lesioni personali, danno alla salute, violazione della protezione della vita privata o di altri diritti della persona, si può chiedere in particolare di vietare all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (ordine di protezione), di regolamentare l'utilizzo dell'abitazione o la comunicazione, oppure di porre in essere altre misure analoghe. Le norme di procedura relative all'applicazione delle misure di protezione in materia civile sono disciplinate all'articolo 475, comma 1, punto 7, del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), secondo il quale l'applicazione di una decisione relativa alle misure di protezione e di altre misure analoghe rientra nella procedura di volontaria giurisdizione, e agli articoli da 544 a 549 del capo 55, che prevedono più precisamente la procedura di adozione di una decisione di protezione. Ai sensi dell'articolo 378, comma 1, punto 3, dell'articolo 546 e dell'articolo 551, comma 1, del codice di procedura civile, possono essere anche applicate misure di protezione in materia civile a titolo conservativo nell'ambito di una procedura contenziosa o di una procedura di volontaria giurisdizione.

Ai sensi dell'articolo 1055, comma 1, della legge sulle obbligazioni si può chiedere di vietare all'autore del danno di avvicinarsi a un'altra persona (ordine di protezione), di regolamentare l'utilizzazione dell'abitazione o la comunicazione o di applicare altre misure analoghe. Di conseguenza, le misure che possono essere applicate in vista della protezione dei diritti della personalità non sono elencate in modo esaustivo nella legge ed è possibile chiedere l'applicazione di una misura appropriata e necessaria in funzione delle circostanze specifiche. Secondo l'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione realizzate dalla Corte suprema (Riigikohus) nel 2008, se la persona esposta a un rischio e la persona all'origine del rischio vivono (o lavorano) in prossimità l'una dell'altra, è preferibile regolamentare le modalità delle loro comunicazioni e il contenuto dei divieti (misure di protezione) potrebbe consistere prima di tutto in un elenco di azioni vietate. Per ordinare misure di protezione in materia civile non è necessario che sia stato commesso un atto illecito nei confronti della persona esposta a un rischio. È sufficiente che il comportamento precedente del convenuto faccia temere che la vittima possa subire lesioni personali, un danno alla salute, un danno alla protezione della vita privata o ad altri diritti della personalità.

Le statistiche relative alla durata media di applicazione delle misure non sono disponibili. In Estonia è possibile applicare, a livello nazionale, misure intese a proteggere la vita privata o altri diritti della personalità ai sensi dell'articolo 1055 della legge relativa al diritto delle obbligazioni per una durata massima di tre anni. Conformemente all'analisi della giurisprudenza relativa alle decisioni di protezione poste in essere dalla Corte suprema nel 2008, in generale, gli organi giurisdizionali hanno adottato decisioni di protezione di una durata di tre anni.

Il regolamento (UE) n. 606/2013 ha per oggetto le misure di protezione in materia civile. Esso non si applica alle misure di protezione previste dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

La persona esposta a un rischio o che subisce un danno può chiedere l'applicazione di una misura di protezione sia nell'ambito di una procedura autonoma sia contemporaneamente alla presentazione di un'altra domanda. Ai fini dell'applicazione di una misura di protezione una persona esposta a un rischio deve presentare domanda, conformemente alle norme di competenza generale, dinnanzi al tribunale regionale (maakohus) del luogo di residenza della persona origine del rischio o della sua ultima residenza conosciuta. Il tribunale esamina la richiesta nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione. Prima dell'applicazione di una misura di protezione il tribunale sente la persona nei cui confronti la misura è chiesta e la persona nell'interesse della quale è esaminata. Se necessario il tribunale sente anche i familiari delle persone interessate o i rappresentanti del comune rurale o urbano o dell'autorità di polizia del luogo di residenza del richiedente e del convenuto.

La domanda presentata al tribunale deve essere redatta in estone e deve rispettare i requisiti di cui agli articoli da 338 a 363 del codice di procedura civile. Conformemente all'articolo 338 del codice di procedura civile tutti gli atti processuali presentati al tribunale da una parte devono indicare:

  1. il nome e l'indirizzo delle parti procedurali e dei loro eventuali rappresentanti, nonché i loro contatti;
  2. la denominazione dell'organo giurisdizionale;
  3. il merito della causa;
  4. il numero di protocollo della causa esaminata;
  5. la domanda presentata dalla parte;
  6. le circostanze che giustificano la domanda;
  7. l'elenco degli allegati agli atti processuali;
  8. la firma della parte procedurale o del suo rappresentate o, nel caso di documenti elettronici, la firma digitale o un altro messo di identificazione conforme all'articolo 336 del codice di procedura civile.

Nel caso di una persona fisica l'atto processuale deve indicare inoltre il numero di identificazione personale o, in mancanza di questo, la data di nascita.

Se una parte del procedimento non conosce l'indirizzo e gli altri dati dell'altra parte, occorre indicare nell'atto processuale ciò che ha fatto per ottenere tali informazioni.

Tutte le domande presentate all'organo giurisdizionale devono essere dattiloscritte chiaramente. Se possibile sono fornite all'organo giurisdizionale anche coppie elettroniche dei documenti processuali presentati per iscritto. I rappresentanti contrattuali, i notai, gli ufficiali giudiziari, gli amministratori giudiziari, le autorità nazionali e locali e le altre persone giuridiche trasmettono i documenti all'organo giurisdizionale in formato elettronico, a meno che esista un valido motivo per produrre il documento in altra forma. Un decreto del ministro competente in materia definisce una procedura più dettagliata per la trasmissione di documenti in formato elettronico all'organo giurisdizionale, i requisiti relativi al formato dei documenti e l'elenco dei documenti da presentare tramite il portale. Le parti del procedimento devono presentare all'organo giurisdizionale, contemporaneamente ai documenti scritti e ai loro allegati, il numero necessario di copie destinate alle altre parti, ad eccezione del caso in cui i documenti debbano essere presentati in formato elettronico.

Al momento della presentazione di una domanda o di un appello nell'ambito di una procedura di volontaria giurisdizione, deve essere versata una tassa di 50 euro. La stessa somma deve essere versata per la presentazione di una domanda a titolo cautelare.

Ai sensi del diritto estone le parti di un procedimento relativa all'applicazione di misure di protezione in materia civile non devono essere rappresentate dinnanzi all'organo giurisdizionale.

La persona che deve eseguire l'ordinanza contente l'ordine di protezione o di applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della personalità può presentare appello nei confronti dell'ordinanza o della sua modifica. L'appello contro l'ordinanza con cui l'organo giurisdizionale rigetta la domanda di ordine di protezione o di un'altra misura di protezione dei diritti della personalità oppure con cui annulla o modifica tale ordine o misura può essere presentato dalla persona che ha chiesto la misura o nel cui interesse la misura è stata adottata. L'appello è presentato in forma scritta presso un tribunale distrettuale (ringkonnakohus) tramite il tribunale regionale di cui si impugna l'ordinanza. Il termine è di 15 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Il termine per l'impugnazione proporre appello è di cinque mesi dall'emissione dell'ordinanza nel quadro di una procedura contenziosa o di volontaria giurisdizione, a meno che la legge non disponga altrimenti. Nel caso in cui le circostanze cambino, l'organo giurisdizionale può annullare o modificare l'ordine di protezione o un'altra misura di protezione di diritti della personalità. L'organo giurisdizionale sente le parti prima dell'annullamento o della modifica. L'ordinanza relativa all'ordine di protezione o all'applicazione di un'altra misura di protezione dei diritti della personalità è comunicata o notificata alle persone nei cui confronti o nell'interesse delle quali la misura è adottata.

L'ordinanza che contiene misure di protezione deve essere eseguita a decorrere dalla sua notificazione o dalla sua comunicazione alla persona tenuta alla sua esecuzione (la persona che ha provocato il rischio).

L'esecuzione della decisione che ordina misure di protezione è garantita da un ufficiale giudiziario. In generale, l'ufficiale giudiziario è informato della violazione di una misura di protezione dalla persona esposta al rischio. Se una misura di protezione è ordinata prima che sia determinato il diritto di visita, l'organo giurisdizionale può decidere sul diritto di visita tenendo conto della misura di protezione.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

In Estonia gli organi giurisdizionali sono competenti a disporre misure di protezione. Il tribunale regionale che ha ordinato la misura di protezione è competente all'emissione dei certificati relativi alle misure di protezione conformemente all'articolo 5. Affinché un certificato sia emesso, occorre presentare una domanda presso il tribunale regionale. Gli indirizzi degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul relativo sito web.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Per chiedere l'applicazione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro, la persona deve contattare l'ufficiale giudiziario competente per il luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio, oppure in cui si trova il patrimonio del debitore. L'ufficiale giudiziario dà inizio al procedimento esecutivo su richiesta della persona esposta al rischio e sulla base di un documento che costituisce un titolo esecutivo. I contatti degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul sito web dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Se necessario, l'ufficiale giudiziario competente del procedimento di esecuzione di una misura di protezione di un altro Stato membro, può adeguarla. L'ufficiale giudiziario competente per il luogo in cui il debitore ha il domicilio o la residenza o in cui il debitore ha il patrimonio, è competente all'esecuzione di una misura di protezione emessa in un altro Stato membro. I contatti degli ufficiali giudiziari possono essere reperiti sul sito web dell'ordine degli ufficiali giudiziari e degli amministratori giudiziari.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

La domanda di rifiuto di riconoscimento o di esecuzione di una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro deve essere presentata al domicilio del debitore o presso il tribunale regionale nella cui circoscrizione l'esecuzione è richiesta. Gli indirizzi degli organi giurisdizionali estoni sono disponibili sul relativo sito web.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Estone e inglese

Ultimo aggiornamento: 17/02/2021

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