Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Competente a disporre le misure di protezione è, in base alla legge italiana, il Tribunale del luogo di residenza della persona protetta, che, quindi, può rilasciare il certificato di cui all'art. 5.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

La misura di protezione disposta in un altro Stato membro va invocata ed eventualmente eseguita sotto la sorveglianza del Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona protetta al momento della richiesta.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Competente ad effettuare l'adeguamento delle misure di protezione a norma dell'art. 11 § 1 è il Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora della persona protetta.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Lo stesso Tribunale di cui al punto III

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Italiano

Ultimo aggiornamento: 15/07/2024

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