- Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini
- Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
- Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
- Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
- Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
- Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Le norme e le procedure applicabili relativamente alle misure di protezione in materia civile sono disciplinate dal Codice di procedura civile.
Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
Le autorità lettoni competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare i certificati sono i tribunali distrettuali (articolo 5411, comma 45, del Codice di procedura civile).
Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
Le autorità competenti a eseguire una misura di protezione disposta in un altro Stato membro sono i tribunali distrettuali del luogo in cui la decisione deve essere eseguita o il luogo che l'attore ha dichiarato come propria residenza o, in difetto, del luogo di residenza o della sede sociale dell'attore (articolo 6513, comma 1, del Codice di procedura civile).
Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
Le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione sono gli stessi tribunali distrettuali competenti per l'esecuzione di tali misure (articolo 6515, comma 2, del Codice di procedura civile).
Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
Sono i giudici dei tribunali distrettuali nella cui giurisdizione devono essere eseguite le misure di protezione disposte con decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (articolo 6443, comma 43) del Codice di procedura civile).
Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
Qualsiasi traslitterazione o traduzione richiesta si sensi del presente regolamento è redatta nella lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia, ossia in lettone.
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