Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Lituania

Contenuto fornito da
Lituania

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Lituania

Procedure transfrontaliere europee — misure di protezione europee in materia civile


*campo obbligatorio

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

In Lithuania le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono disposte dal giudice. I certificati ai sensi dell’articolo 5 del regolamento sono emessi dal giudice che ha ordinate la misura di protezione.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

In Lituania gli ufficiali giudiziari sono competenti a eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del suddetto regolamento. Se l’ufficiale giudiziario è ostacolato nell’eseguire misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento, ha il diritto di chiedere l’intervento delle forze di polizia inteso a rimuovere eventuali impedimenti all’esecuzione.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Le misure di protezione rientranti nel campo di applicazione del regolamento sono adeguate dall’ufficiale giudiziario che esegue la misura di protezione in conformità con l’articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Le domande di diniego del riconoscimento o, se pertinenti, dell’esecuzione di una misura di esecuzione devono essere trasmesse alla corte d’appello lituana.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Le translitterazioni o le traduzioni richieste ai sensi del regolamento per comunicare con le competenti autorità lituane devono essere redatte nella lingua ufficiale della Repubblica di Lituania, vale a dire in lituano.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.