- Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
- Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
- Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
- Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
- Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
Trova informazioni a seconda delle regioni
- Belgiobe
- Bulgariabg
- Repubblica cecacz
- Danimarcadk
- Germaniade
- Estoniaee
- Irlandaie
- Greciael
- Spagnaes
- Franciafr
- Croaziahr
- Italiait
- Ciprocy
- Lettonialv
- Lituanialt
- Lussemburgolu
- Ungheriahu
- Maltamt
- Paesi Bassinl
- Austriaat
- Poloniapl
- Portogallopt
- Romaniaro
- Sloveniasi
- Slovacchiask
- Finlandiafi
- Sveziase
- Regno Unitouk
Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5
Le autorità competenti a disporre misure cautelari:
Il Procuratore dello Stato (in base alla legge modificata dell'8 settembre 2003 sulla violenza domestica) e il Presidente del tribunale circondariale (in base agli articoli 1017-1 - 1017-12 del nuovo codice di procedura civile).
Le autorità competenti a rilasciare certificati:
Il Procuratore dello Stato (nell'ambito della legge modificata dell'8 settembre 2003 sulla violenza domestica) e il Presidente del tribunale circondariale (in base agli articoli 1017-1 - 1017-12 del nuovo codice di procedura civile).
Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura
Le autorità competenti relativamente a una misura cautelare disposta in un altro Stato membro:
Il Procuratore di Stato e, per talune misure particolari, il Presidente del Tribunale circondariale.
Le autorità competenti ad eseguire tale misura:
Il Procuratore di Stato e, per talune misure particolari, il Presidente del Tribunale circondariale.
Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1
Le autorità competenti a disporre la modifica di misure cautelari di cui all'articolo 11, paragrafo 1:
Il Presidente del Tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).
Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13
La domanda di opposizione al riconoscimento va presentata conformemente all'articolo 13 al Présidente del tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).
La domanda di opposizione all'esecuzione va presentata conformemente all'articolo 13 al Presidente del tribunale circondariale che presiede in materia di provvedimenti interinali (provvisori e d'urgenza).
Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1
Il Lussemburgo accetta il francese e il tedesco.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.