Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Svezia

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Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

In Svezia non esistono misure di protezione di diritto civile per il minore di cui al regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. Pertanto non esiste alcuna autorità che abbia il potere di ordinare tali misure o di emettere certificati ai sensi dell’articolo 5.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Una misura di protezione ordinata in un altro Stato membro può essere invocata dinanzi al pubblico ministero (åklagaren) del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

Il pubblico ministero del luogo in cui il provvedimento in tutto o in parte deve essere applicato è competente all’adeguamento delle misure di protezione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Una domanda di diniego del riconoscimento, conformemente all’articolo 13 deve essere presentata dinnanzi alla corte distrettuale (tingsrätt) di Stoccolma.

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Svedese

Ultimo aggiornamento: 03/04/2023

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