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Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
In Ungheria le ingiunzioni di pagamento sono emesse dai notai. Tutti i notai sono competenti per il territorio dell'intero paese.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
In Ungheria è competente il tribunale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea nel caso di cui trattasi.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
In Ungheria le domande d'ingiunzione possono essere presentate, per posta o di persona, direttamente al notaio (in Ungheria il procedimento d'ingiunzione di pagamento è di competenza dei notai).
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
In Ungheria, l'ingiunzione di pagamento europea emessa ai fini della sua esecuzione deve essere sempre corredata della traduzione in ungherese.
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