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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
È competente per decidere in merito alle domande di rilascio o di impugnazione di un'ingiunzione di pagamento europea nonché in merito alle relative domande di rilascio di un certificato di esecutività qualsiasi tribunale municipale o di commercio, se si tratta di una causa di competenza materiale dei tribunali di commercio, della circoscrizione ove il convenuto ha domicilio o residenza abituale oppure la sede legale.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
La decisione del giudice in merito a una domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea non può essere impugnata.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Formulari, altre istanze o dichiarazioni devono essere presentate in forma scritta, via fax oppure via e-mail.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Le ingiunzioni di pagamento europee devono essere munite di traduzione in croato, certificata da una persona autorizzata in tal senso.
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