Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Sono competenti le seguenti entità: tutti i tribunali di primo grado della Repubblica di Cipro che operano nei quattro distretti amministrativi controllati dallo Stato di diritto della Repubblica di Cipro, ossia Nicosia, Lemesos, Larnaca-Amohostos e Pafos. La giurisdizione dei giudici è stabilita dalla Legge sui tribunali (14/60) in base alla posizione gerarchica del giudice, ossia giudice distrettuale, giudice distrettuale di grado superiore o Presidente di un tribunale distrettuale.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
La procedura di riesame è prevista dalle norme di procedura civile. La procedura si basa sulla documentazione scritta presentata dalle parti in causa della controversia. In casi straordinari, e ogni qual volta la Corte lo ritiene necessario, può essere acquisita anche una testimonianza verbale, oltre alla documentazione scritta e alle dichiarazioni sotto giuramento. I tribunali competenti sono quelli indicati alla lettera a).
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
I mezzi di comunicazione accettati ai fini della procedura europea d'ingiunzione di pagamento e disponibili in tutti i tribunali sono: iscrizione di una richiesta nel registro, di persona oppure per posta o altro mezzo di comunicazione come il fax o la posta elettronica.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
La lingua accettata dai tribunali è il geco. Tuttavia, ai fini del regolamento, è ammesso anche l'inglese, che viene utilizzato a Cipro.
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