Ingiunzione di pagamento europea

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Nella Repubblica ceca la normativa applicabile per stabilire quali giudici siano competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è rappresentata dalle disposizioni generali che regolano la competenza in materia di controversie di diritto civile, contenute nella legge n. 99/1963 ("Codice di procedura civile").

La suddetta competenza dei giudici è regolata dagli articoli 9-12 e la competenza territoriale è disciplinata dagli articoli 84-89 bis del codice di procedura civile.

Visto il tipo di controversie di cui trattasi, i giudici competenti in materia saranno di regola i tribunali distrettuali, mentre il criterio per stabilire la competenza territoriale sarà di regola il luogo della residenza/del domicilio dichiarato del convenuto.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il giudice competente per le impugnazioni in materia è l'organo giurisdizionale che si è pronunciato in primo grado.

Il giudice competente deve applicare direttamente l'articolo 20 del regolamento. Si possono impugnare le pronunce che respingono l'istanza di revisione.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 42 del codice di procedura civile, sono accettabili i seguenti strumenti di comunicazione:

a) e-mail con firma elettronica avanzata in base alla legge n. 227/200 sulle firme elettroniche, come modificata;

b) e-mail senza la firma elettronica avanzata;

c) fax.

Nelle fattispecie previste alle lettere b) e c) il formulario dell'istanza originale dev'essere presentato al giudice competente entro tre giorni dall'invio dell'e-mail o del fax; in caso contrario il giudice non esaminerà l'istanza.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La Repubblica ceca accetta soltanto gli atti in lingua ceca.

Ultimo aggiornamento: 11/12/2023

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