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Ingiunzione di pagamento europea

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Regno Unito

Inghilterra e Galles

Procedure transfrontaliere europee - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Gli organi giurisdizionali competenti per emettere un'ingiunzione di pagamento europea in Inghilterra e Galles sono i tribunali di contea (country court) e la High Court of Justice.

La competenza dei tribunali di contea è interamente definita dalla legge e copre quasi tutti i campi del diritto civile. La sua competenza generale in materia civile coincide perlopiù con quella della High Court, fatta eccezione per le richieste di risarcimento per danni personali di importo inferiore a 50 000 GBP e di decreti ingiuntivi di importo inferiore a 15 000 GBP che devono essere presentate presso i tribunali di contea. Ulteriori informazioni sono disponibili nella legge relativa alle competenze della High Court e dei tribunali di contea del 1991 (High Court and County Courts Jurisdiction Order 1991) e successive modificazioni. Una serie di leggi conferisce competenza esclusiva ai tribunali di contea, ad esempio, praticamente tutti i casi nell'ambito della legge sul credito al consumo del 1974 (Consumer Credit Act 1974) e la maggior parte delle azioni dei creditori ipotecari e dei proprietari di immobili.

Un'azione giudiziaria può essere avviata presso qualsiasi tribunale di contea dell'Inghilterra e del Galles. Il sito dei servizi giudiziari contiene gli indirizzi di tutti i tribunali di contea e informazioni sulla High Court.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

In Inghilterra e in Galles la domanda di riesame a norma dell'articolo 20 deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale competente che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea, conformemente alla parte 23 delle norme di procedura civile (Part 23 of the Civil procedure rules).

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Per avviare il procedimento di ingiunzione di pagamento europea, l'unico mezzo di comunicazione accettabile dagli organi giurisdizionali in Inghilterra e in Galles è la via postale (vista la necessità di percepire spese di giudizio per avviare la procedura). Si sta attualmente considerando la possibilità di consentire la presentazione del modulo di domanda per via elettronica. Tuttavia è possibile inviare all'organo giurisdizionale i documenti successivi, comprese le eventuali dichiarazioni di opposizione, per posta, fax o posta elettronica conformemente alla parte 5.5 delle norme di procedura civile (Part 5.5 of the Civil Procedure Rules) e alle istruzioni pratiche (Practice Directions) che contengono norme per il deposito e l'invio di documenti all'organo giurisdizionale.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

La lingua ufficiale accettata di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), è l'inglese.

Ultimo aggiornamento: 09/06/2021

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