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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
In Estonia, i maakohus sono competenti a trattare la procedura relativa all'ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Un'ingiunzione di pagamento europea può essere impugnata presentando ricorso conformemente alla procedura prevista dall'articolo 489 1 del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere depositato presso il tribunale regionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. La decisione in merito al ricorso può essere impugnata dinanzi al ringkonnakohus (corte distrettuale) competente.
In via eccezionale e su istanza di parte, qualora siano emerse nuove prove, è inoltre possibile proporre dinanzi al Riigikohus (Corte Suprema) una domanda di riesame di una sentenza divenuta esecutiva, conformemente alla procedura prevista al capo 68, del codice di procedura civile.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
I mezzi di comunicazione ammessi nell'ambito del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento accettati dai giudici estoni sono: la consegna a mano, per posta, via fax e tramite canali di trasmissione elettronica, in conformità ai requisiti di formato e alle norme previste dal codice di procedura civile.
Una procedura più dettagliata per depositare documenti elettronici presso gli organi giurisdizionali e i requisiti di formato dei documenti sono disciplinati da un regolamento emanato dal ministro della Giustizia.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, un'ingiunzione di pagamento europea è considerata esecutiva in Estonia se è redatta in estone o in inglese o se è accompagnata da una traduzione in estone o in inglese.
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