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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Gli organi giurisdizionali competenti per emettere un'ingiunzione di pagamento europea sono il giudice che si occupa del contenzioso relativo alla protezione o tutela (contentieux de la protection) o il presidente del tribunale o il presidente del tribunale distaccato di primo grado (tribunal de proximité) o il presidente del tribunale commerciale, nei limiti della competenza di tali organi giurisdizionali.
Nel caso in cui il regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale non si riferisca al giudice territorialmente competente, ma ai giudici di uno Stato membro, il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede il convenuto o uno dei convenuti.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Le norme che disciplinano il procedimento di riesame in casi eccezionali, previsti all'articolo 20 del regolamento, sono identiche a quelle applicabili alla procedura d'opposizione. La richiesta ai fini del riesame è formata dinanzi al giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
La richiesta di ingiunzione di pagamento può essere indirizzata al giudice per via postale o per via elettronica.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Le lingue ammesse a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b) sono: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo.
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