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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
I giudici competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea sono i tribunali distrettuali o municipali (rajona (pilsētas) tiesas), organi giurisdizionali di primo grado per le cause civili. Il tribunale distrettuale o municipale competente è quello del luogo di residenza (deklarētā dzīvesvieta) dichiarato del convenuto, o, in mancanza, il suo domicilio (dzīvesvietas adrese) o la sua sede legale (juridiskā adrese). L'elenco degli organi giurisdizionali lettoni è consultabile qui.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
L'articolo 485.1, primo comma, punto 1., del codice di procedura civile stabilisce che la domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea emessa da un tribunale distrettuale o municipale debba essere presentata al tribunale regionale (abgabaltiesa) competente. I tribunali regionali competenti per le cause civili sono cinque. La competenza di ciascun tribunale regionale si estende su una circoscrizione cui afferiscono diversi tribunali distrettuali o municipali. L'elenco degli organi giurisdizionali lettoni è consultabile qui.
La domanda di riesame di un'ingiunzione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data in cui la persona viene a conoscenza delle circostanze che costituiscono motivo di riesame a norma della legislazione dell'Unione europea di cui al primo comma dell'articolo.
Una domanda senza l'indicazione dei motivi di riesame ai sensi del regolamento non sarà ammessa e sarà rinviata al richiedente. Inoltre l'organo giurisdizionale non prenderà in considerazione una nuova domanda di riesame, a meno che i motivi forniti siano diversi. Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale può essere proposto ricorso (blakus sūdzība).
La domanda di riesame di un'ingiunzione è trattata con procedimento scritto. Se al momento dell'esame della domanda il tribunale regionale ritiene che le condizioni per il riesame dell'ingiunzione siano soddisfatte, annullerà integralmente l'ingiunzione impugnata e rinvierà la causa al giudice di primo grado per il riesame‑.
Se il tribunale regionale ritiene che le circostanze contenute nella domanda non siano sufficienti per giustificare un riesame dell'ingiunzione, rigetterà la domanda. Avverso la decisione dell'organo giurisdizionale può essere proposto ricorso. La procedura per la presentazione e l'esame dei reclami di questo tipo è stabilita nel capo 55 del codice di procedura civile. La traduzione del codice in lingua inglese è consultabile qui.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
I documenti destinati all'organo giurisdizionale devono essere presentati in forma cartacea, per posta o a mano. I documenti destinati a un organo giurisdizionale possono essere trasmessi anche per via elettronica attraverso il portale e-lietas portāls o per posta elettronica inviata direttamente all'organo giurisdizionale. I documenti inviati per via elettronica devono essere muniti della firma elettronica sicura riconosciuta in Lettonia (firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 910/2014).
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
L'ingiunzione di pagamento europea deve essere redatta o tradotta nella lingua nazionale, il lettone.
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