Ingiunzione di pagamento europea

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Lussemburgo

Procedure transfrontaliere europee - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Sono competenti a emettere un'ingiunzione di pagamento europea:

1. il presidente del tribunale circoscrizionale, o il suo sostituto, quando la domanda riguarda un importo superiore a 15 000 euro;

2. il giudice di pace, quando la domanda riguarda un importo massimo di 15 000 euro;

3. il presidente del tribunale del lavoro, o il suo sostituto, quale che sia l’importo della domanda, per le contestazioni riguardanti:

  • i contratti di lavoro, i contratti di apprendistato e i regimi pensionistici complementari tra i datori di lavoro, da un lato, e i loro dipendenti, dall’altro, compresi quelli conclusi dopo la fine dell’impegno;
  • le prestazioni di assicurazione contro il rischio di insolvenza di cui al capitolo V della legge 8 giugno 1999 sui regimi pensionistici complementari conclusi tra l’organismo di cui all’articolo 21 o una compagnia d’assicurazione vita quale descritta all’articolo 24, paragrafo 1 della medesima legge, da un lato, e i dipendenti, ex dipendenti e aventi diritto, dall’altro.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Sono competenti a deliberare sull’opposizione e sulla domanda di riesame:

1. il tribunale circoscrizionale, se l’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa dal presidente del tribunale circoscrizionale o dal suo sostituto;

2. il giudice di pace direttore, o il suo sostituto, se l’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa da un giudice di pace;

3. il tribunale del lavoro, se l’ingiunzione di pagamento europea è stata emessa dal presidente del tribunale del lavoro o dal suo sostituto.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il Lussemburgo accetta l’invio postale quale mezzo di comunicazione.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

Ultimo aggiornamento: 14/05/2024

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