Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
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Articolo 2 della Legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea
La domanda d'ingiunzione di pagamento europea, quale indicata all'articolo 7 del regolamento, viene presentata in tribunale. Se l'importo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) del regolamento non è superiore a quello indicato all'articolo 93, lettera a) del Codice di procedura civile olandese, o se si tratta di uno dei casi indicati alla lettera c) dello stesso articolo, la domanda è esaminata e la decisione presa dal kantonrechter (giudice cantonale).
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Articolo 9 della Legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea
1. Il convenuto può presentare domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva ai sensi del regolamento, dinanzi al giudice che l'ha emessa in base ai motivi di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento.
2. La domanda deve essere presentata:
a. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, entro quattro settimane dalla notifica al convenuto dell'ingiunzione di pagamento esecutiva;
b. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, entro quattro settimane da quando non sussistono più i motivi ivi menzionati;
c. nel caso di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento, entro quattro settimane dalla notifica al convenuto del motivo ivi indicato per chiedere il riesame.
3. Per la presentazione di una domanda di riesame non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Conformemente al diritto processuale civile olandese (articolo 33 del Codice di procedura civile olandese), la presentazione per via elettronica della domanda d'ingiunzione di pagamento europea è consentita se lo prevede il regolamento processuale del tribunale. Per il momento nessun tribunale offre questa possibilità: per la presentazione della domanda sono quindi consentite solo le seguenti modalità:
- la posta
- il deposito presso la cancelleria del tribunale.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Articolo 8, comma 2 della Legge d'attuazione dell'ingiunzione di pagamento europea
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva da un giudice d'origine di un altro Stato membro è redatta o tradotta in lingua neerlandese.
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