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Il procedimento giudiziario nell'Irlanda del Nord è disciplinato dalle norme del "Tribunale di Judicature" (Irlanda del Nord) del 1980 e dalle "County Court Rules" (Northern Ireland) del 1981. Le norme sono stabilite in base alla legge del Judicature (Northern Ireland) 1978.
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Il giudice competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea in Irlanda del Nord è la High Court of Justice.
La competenza delle county courts è stabilita dalla legge e in particolare dall'ordinanza delle County Courts (Northern Ireland) del 1980. Pertanto, in attesa di una modifica dell'ordinanza, i procedimenti previsti dal regolamento non rientrano nella competenza delle county courts, ma rientrano, invece, nella competenza della High Court, indipendentemente dal valore della causa.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 20, nell'Irlanda del Nord, può essere presentata presso la High Court, conformemente alla parte IV dell'Order 71 della normativa di cui al Justice of Judicature (Irlanda del Nord) del 1980.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Nell'Irlanda del Nord le ingiunzioni di pagamento europee vengono avviate per posta. In futuro potrà essere presa in considerazione la possibilità di presentare la domanda per via elettronica. Tuttavia, altri documenti inviati all'organo giurisdizionale nell'ambito di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, comprese le dichiarazioni di opposizione, possono essere inviati alla cancelleria competente per posta, fax o altro mezzo elettronico, ove siano disponibili strutture a norma dell'articolo 39 dell'Order 71 del regolamento del Judiciatura (Irlanda del Nord) 1980. La domanda e gli altri documenti per il presente procedimento possono essere depositati presso l'organo giurisdizionale anche personalmente.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.
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