Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
L'organo competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è l'organo giurisdizionale incaricato di trattare la causa in primo grado. L'organo competente a pronunciarsi sulla richiesta di riesame è l'organo giurisdizionale la cui decisione è impugnata, rappresentato da un collegio formato da due giudici. Si vedano gli articoli 1 e 2 dell'articolo I^9 del decreto di urgenza del governo n. 119/2006 relativo ad alcune misure necessarie per l'applicazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione Europea, approvato con legge n. 191/2007 e successive modifiche.
L'organo competente a emettere un'ingiunzione di pagamento europea è l'organo giurisdizionale incaricato di trattare la causa in primo grado, vale a dire:
- l'organo giurisdizionale distrettuale (che ha competenza per trattare cause in primo grado per uno specifico importo, fino a 200 000 RON)
oppure
- il tribunale (che ha competenza per trattare cause in primo grado che non siano per legge, in base alla competenza per materia, trattate specialmente da altri giudici e pertanto vanno incluse le cause per uno specifico importo superiore a 200 000 RON) – articolo 94, primo comma, lettera k), e articolo 95, primo comma, del nuovo Codice di procedura civile (riguardo agli ordini di pagamento si veda l'articolo 1016 del nuovo Codice di procedura civile nel quale si stabilisce che il creditore può presentare un'istanza d'ingiunzione di pagamento al giudice preposto a trattare il merito della causa in primo grado).
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
- procedimento in base al diritto comune:
- le decisioni finali possono essere impugnate con un ricorso ammissibile solo eccezionalmente, con il quale si richiede l'annullamento poiché colui che ricorre non era stato citato regolarmente e non era presente al processo; tale impugnazione con la quale si chiede l'annullamento può essere depositata entro 15 giorni dalla data della notifica della decisione, ma non oltre un anno dopo la data in cui la decisione è divenuta definitiva; i motivi per presentare tale ricorso devono essere presentati entro il termine suddetto di 15 giorni, altrimenti il procedimento sarà nullo (articoli 503, primo comma, e 506 del nuovo Codice di procedura civile);
- un ricorso ammissibile solo eccezionalmente per la revisione di una decisione presa sul merito o che si riferisce al merito della causa può essere presentato qualora la parte interessata abbia avuto un impedimento a comparire nel procedimento per circostanze di forza maggiore e a informarne il giudice; qualora tali circostanze si verifichino, le decisioni che non si riferiscono al merito della causa sono altresì oggetto di revisione; il termine per presentare tale ricorso è di 15 giorni a decorrere dal momento in cui cessano gli impedimenti (articolo 509, primo comma, punto 9, e secondo comma, e articolo 511, secondo comma, del nuovo Codice di procedura civile);
- alla parte che non ha rispettato il termine stabilito dalla procedura sarà concesso un nuovo termine solo nel caso in cui si dimostri che il ritardo è dovuto a gravi e giustificati motivi; a tal fine la parte deve eseguire l'atto processuale necessario entro 15 giorni dal momento in cui non sussistono più gli impedimenti, chiedendo la concessione di un nuovo termine; nel caso di procedimenti d'impugnazione tale termine è identico a quello previsto per presentare appello; sul ricorso per la concessione di un nuovo termine deciderà il giudice competente per le domande relative a diritti che non sono stati esercitati entro il termine previsto (articolo 186 del nuovo Codice di procedura civile).
- procedura speciale per l'ingiunzione di pagamento:
- il nuovo Codice di procedura civile (articoli da 1014 a 1025) prevede una procedura speciale per le ingiunzioni di pagamento;
- il debitore può depositare un'istanza di annullamento di un'ingiunzione di pagamento entro 10 giorni dalla notifica o dalla comunicazione di quest'ultima (articolo 1024, primo comma, del nuovo Codice di procedura civile);
- il creditore, entro 10 giorni (articolo 1024, secondo comma, del nuovo Codice di procedura civile), può presentare un'istanza di annullamento di una pronuncia ai sensi dell'articolo 1021, commi primo e secondo, [1] del nuovo Codice di procedura civile, o di un'ingiunzione di pagamento di cui all'articolo 1022, secondo comma [2];
- un'istanza di annullamento sarà trattata dall'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento rappresentato da un collegio formato da due giudici (articolo 1024, quarto comma, del nuovo Codice di procedura civile);
- nel caso in cui l'organo giurisdizionale che tratta la causa ammetta l'istanza di annullamento in toto o in parte, esso annullerà l'ingiunzione in toto o in parte ed emetterà una decisione definitiva; nel caso in cui il giudice adito accolga l'istanza di annullamento quest'ultimo pronuncerà una decisione definitiva con la quale emetterà l'ingiunzione di pagamento; la decisione di rigetto dell'istanza di annullamento è da considerarsi definitiva (articolo 1024, sesto comma, frase I, commi settimo e ottavo, del nuovo Codice di procedura civile);
- la parte interessata può contestare l'esecuzione forzata dell'ingiunzione di pagamento conformemente al diritto comune; nell'ambito della contestazione possono essere invocate solo irregolarità riguardanti il procedimento d'esecuzione e cause di estinzione dell'obbligazione sorte dopo che l'ingiunzione di pagamento è divenuta definitiva (articolo 1025, secondo comma, del nuovo Codice di procedura civile).
[1] Articolo 1021 Contestazione del credito
1) Se il debitore contesta il credito, il giudice verifica la fondatezza della contestazione in base alla documentazione del fascicolo e alle spiegazioni e ai chiarimenti forniti dalle parti. Nel caso in cui il giudice ritenga che la difesa del debitore sia fondata, emette una decisione di rigetto dell'istanza del creditore.
2) Qualora la difesa nel merito formulata dal debitore comporti la produzione di elementi probatori diversi da quelli previsti al primo comma e qualora questi ultimi siano, in base alla legge, ammissibili nel procedimento di diritto comune, il giudice emette una decisione di rigetto della domanda d'ingiunzione di pagamento del creditore.
3) Nei casi previsti ai commi primo e secondo, il creditore può presentare un'istanza dinanzi al giudice competente in base al diritto comune".
[2] Conformemente all'articolo 1022, secondo comma, del nuovo Codice di procedura civile: "qualora il giudice, esaminando gli elementi probatori del fascicolo, constati che solo una parte delle domande del creditore sono fondate, emette un'ingiunzione di pagamento soltanto per tale parte e fissa il termine di pagamento. In questo caso, il creditore può presentare un'istanza in base al diritto comune per ottenere la condanna del debitore al pagamento del saldo del credito".
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
- procedura di diritto comune
- gli atti introduttivi del giudizio e gli altri atti processuali devono essere prodotti/comunicati in conformità alle condizioni di cui agli articoli da 153 a 173 del nuovo Codice di procedura civile. Esempi di modalità di produzione/comunicazione:
- la comunicazione degli atti introduttivi del giudizio e di tutti gli altri atti processuali viene effettuata d'ufficio da coloro che sono stati incaricati dall'organo giurisdizionale o da qualsiasi altro dipendente di quest'ultimo, ovvero da operatori o dipendenti di altri organi giurisdizionali da cui dipende il destinatario della comunicazione (articolo 154, primo comma, del nuovo Codice di procedura civile);
- nel caso in cui la comunicazione non possa essere effettuata alle condizioni sopramenzionate essa viene realizzata per posta con una lettera raccomandata, con dichiarazione del contenuto e ricevuta di ritorno, in busta chiusa accompagnata dalla ricevuta di ritorno nonché dal verbale e dall'avviso prescritti dalla legge (articolo 154, quarto comma, del nuovo Codice di procedura civile);
- la parte interessata può chiedere che gli atti processuali siano comunicati a sue spese direttamente tramite un ufficiale giudiziario, che sarà tenuto a rispettare le formalità procedurali previste in base alla legge, o tramite corriere (articolo 154, quinto comma, del nuovo Codice di procedura civile);
- gli atti introduttivi del giudizio e gli altri atti processuali possono essere comunicati tramite la cancelleria dell'organo giurisdizionale via fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo atto a trasmettere il testo dell'atto e a confermarne il ricevimento, a condizione che la parte interessata abbia fornito all'organo giurisdizionale i dati necessari a tal fine; ai fini della conferma l'organo giurisdizionale allega all'atto processuale un modulo contenente quanto segue: La notifica degli atti processuali è corredata della firma elettronica avanzata dell'organo giurisdizionale che sostituisce il timbro e la firma del cancelliere dell'udienza negli elementi obbligatori della citazione. Ogni organo giurisdizionale dispone di una forma elettronica avanzata unica ai fini della notifica degli atti processuali (articolo 154, sesto comma, del nuovo codice di procedura civile).
- procedura speciale per ingiunzione di pagamento:
- l'ingiunzione dev'essere notificata alla parte presente o a ognuna delle parti tempestivamente in conformità alla legge (articolo 1022, quinto comma del nuovo Codice di procedura civile).
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Le istanze vanno redatte in rumeno.
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