Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Sono competenti le corti locali (okrajna sodišča) e le corti distrettuali (okrožna sodišča).
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Le corti locali e distrettuali sono competenti per i procedimenti di revisione e relativi all'applicazione dell'articolo 20 del regolamento.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
La comunicazione con le corti avviene mediante posta, mezzi elettronici, utilizzo di tecnologie della comunicazione, consegna diretta alla corte o mediante persona professionalmente incaricata della consegna (corriere privato) (articolo 105, lettera b) del codice di procedura civile (in seguito: ZPP), Uradni List RS (UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia), n. 73/07 – versione consolidata ufficiale, 45/08 – Legge sull'arbitrato (ZArbit), 45/08, 111/08 – sentenza della Corte costituzionale, 57/09 – CC Dec., 12/10 – CC Dec., 50/10 – CC Dec., 107/10 – CC Dec., 75/12 – CC Dec., 40/13 – CC Dec., 92/13 – CC Dec., 10/14 – CC Dec., 48/15 – CC Dec., 73 13.8.2007, p. 10425).
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Le lingue ufficiali sono lo sloveno, oltre alle due lingue delle minoranze nazionali, ufficialmente in uso nelle corti nelle aree in cui vivono le relative minoranze nazionali (articoli 6 e 104 ZPP). Le lingue delle minoranze nazionali sono l'italiano e l'ungherese.
La legge sull'istituzione di comuni e dei rispettivi confini (UL RS, n. 108/06 – versione ufficiale consolidata e 9/11; in prosieguo: ZUODNO) definisce le aree a nazionalità mista. L'articolo 5 della ZUODNO dispone che: 'Le aree a nazionalità mista ai sensi della presente legge sono quelle definite come tali nei vigenti statuti dei comuni di Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Capodistria, Isola e Pirano.
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