Ingiunzione di pagamento europea

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee - Ingiunzione europea di pagamento


*campo obbligatorio

Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti

Giudici di primo grado.

Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame

Il riesame previsto all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento può aver luogo mediante l’annullamento di sentenze definitive, su istanza del debitore, in conformità con l’articolo 501 e segg. della legge 1/2000, del 7 gennaio 2000, del codice di procedura civile. Il riesame previsto all’articolo 20, paragrafo 2, può aver luogo mediante azione di nullità di atti giudiziari (articolo 238 e segg. della Ley Orgánica 6/1985, 1° luglio, del Poder Judicial). In entrambi i casi sono competenti i giudici di primo grado.

Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione

Il modulo per la domanda può essere presentato direttamente, per lettera o per fax.

Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate

Spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 26/12/2023

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