- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
Gli organi giurisdizionali competenti a trattare i procedimenti di questa categoria sono i tribunali distrettuali competenti nel luogo del domicilio o della sede sociale del convenuto.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
Il modulo di domanda standard A deve essere registrato direttamente presso il competente tribunale distrettuale o inviato per posta.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Il Centro europeo dei consumatori in Bulgaria, che fa parte della rete dei centri europei dei consumatori (ECC-Net), fornisce assistenza pratica e informazioni a norma dell'articolo 11 del regolamento. Su richiesta, il Ministero della giustizia fornisce informazioni in merito all'applicazione del regolamento.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
I mezzi di notificazione applicabili sono stabiliti dal vigente codice di procedura civile. A norma dell'articolo 43 le notifiche possono essere effettuate di persona o attraverso qualsiasi altra persona. Il giudice può anche ordinare che la notifica sia effettuata aggiungendola al fascicolo della causa, mediante affissione alla porta o alla cassetta postale del destinatario o mediante avviso pubblico.
A norma dell'articolo 42, quarto comma, del codice di procedura, le parti costituite nei procedimenti possono ricevere gli avvisi a un indirizzo di posta elettronica. Gli avvisi si ritengono notificati una volta inseriti nel sistema informatico.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
Non è specificato nulla esplicitamente.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Non è specificato nulla esplicitamente.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
I ricorsi avverso una decisione europea per le controversie di modesta entità devono essere presentati presso il tribunale distrettuale competente (articolo 624, secondo comma, del codice di procedura civile).
Il ricorso deve essere presentato entro due settimane dalla notifica della decisione del tribunale distrettuale alla parte in questione. La procedura di ricorso è stabilita al capo 20 del codice di procedura civile.
La sentenza del tribunale distrettuale è impugnabile in cassazione dinanzi alla corte suprema di cassazione alle condizioni stabilite all'articolo 280 (articolo 624, secondo comma, del codice di procedura civile).
I motivi e le condizioni per l'esecuzione di una decisione durante il ricorso in cassazione sono esplicitamente stabiliti al capo 22 del codice di procedura civile.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
Il convenuto può chiedere di riesaminare una sentenza pronunciata nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità presso il competente tribunale di secondo grado alle condizioni stabilite all'articolo 18. Il giudice invia una copia della domanda di riesame alla controparte, che ha l'opportunità di rispondere entro una settimana dal ricevimento. La domanda di riesame viene esaminata in camera di consiglio. Se il giudice lo ritiene necessario, la domanda può essere riesaminata in udienza pubblica. Non è possibile ricorrere avverso la decisione relativa alla domanda di riesame.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Ai fini dell'articolo 21 bis, primo comma, la lingua accettata è il bulgaro.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Le autorità competenti ai fini dell'applicazione sono gli ufficiali giudiziari (pubblici e privati).
Una domanda di titolo esecutivo sulla base del procedimento europeo per le controversie di modesta entità deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale nel luogo di domicilio o la sede sociale del debitore o nel luogo di esecuzione.
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