- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
In Croazia gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono i tribunali municipali e commerciali.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
I moduli, le altre domande o le dichiarazioni devono essere presentati in forma scritta, a mezzo fax o e-mail.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato (Narodne novine (NN; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n. 143/13, 98/19 – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_143_3064.html), l'assistenza legale di base è fornita da uffici, associazioni di professionisti e "cliniche legali".
L'assistenza legale di base comprende:
a) informazioni legali di natura generale;
b) consulenza legale;
c) la presentazione di osservazioni scritte presso organismi di diritto pubblico, la Corte europea dei diritti dell'uomo e le organizzazioni internazionali in virtù degli accordi internazionali e dello statuto di questi organismi;
d) la rappresentanza nei procedimenti dinanzi a organismi di diritto pubblico;
e) il patrocinio nelle transazioni stragiudiziarie amichevoli.
Un elenco delle associazioni di professionisti e delle cliniche legali che forniscono patrocinio a spese dello Stato di base è reperibile all'indirizzo https://mpu.gov.hr/istaknute-teme/besplatna-pravna-pomoc/ovlastene-udruge-i-pravne-klinike-za-pruzanje-primarne-pravne-pomoci/6190.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
I documenti sono notificati o comunicati a mezzo posta o da un cancelliere, ovvero un ufficiale di giustizia preposto, mediante un'autorità competente, un notaio pubblico o direttamente in tribunale o per via elettronica, conformemente a una legge in materia.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
Non pertinente.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
I seguenti atti implicano il pagamento delle spese di giudizio, calcolate in funzione del valore della controversia:
- atto di citazione in giudizio e domanda riconvenzionale;
- memoria difensiva
- decisioni relative al ricorso
- azioni legali
- richiesta di esecuzione della sentenza
L'obbligo di pagare le spese di giudizio, salvo disposizione contraria, sorge per le domande al momento della loro presentazione, come previsto dall'articolo 4 della legge sul patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia, nn. 18/18 e 51/23).
L'importo delle spese di giudizio è calcolato per ciascun atto in funzione del valore della causa, secondo la seguente tabella:
superiore a | fino a (EUR) | EUR |
0,00 | 398,17 | 13,27 |
398,18 | 796,34 | 26,54 |
796,35 | 1 194,51 | 39,82 |
1 194,52 | 1 592,67 | 53,09 |
1 592,68 | 1 990,84 | 66,36 |
Per gli importi superiori a 1 990,84 EUR è richiesto il pagamento di 66,36 EUR, maggiorato dell'1% dell'importo in eccesso di 1 990,84 EUR, fino a un massimo di 663,61 EUR. |
Le spese di giudizio devono essere pagate in contanti, o, sempre in contanti, ma con marche giudiziarie della Repubblica di Croazia o per via elettronica. Le spese di giudizio possono essere pagate sotto forma di valori bollati se l'importo è inferiore a 13,27 EUR. Su richiesta della parte che ha pagato le spese di giudizio mediante valori bollati, il giudice rilascia una ricevuta per le spese pagate. Le informazioni relative alle modalità di pagamento delle spese di giudizio figurano su Internet sul Portale degli avvisi elettronici (e-Oglasna ploča), sui siti web degli organi giurisdizionali e presso le cancellerie. I pagamenti in contanti possono avvenire presso l’ufficio contabile del tribunale. Entro un termine di cinque giorni dalla riscossione, tale ufficio è tenuto versare l’importo nelle entrate di bilancio dalle spese giudiziarie. Per le memorie depositate in via elettronica, conformemente alle disposizioni particolari del sistema informativo utilizzato nell'attività del giudice, le spese sono pagate al momento della loro produzione per un importo pari alla metà di quanto previsto dalla tariffa. Nel caso di decisioni notificate dal tribunale in forma elettronica, in conformità con le disposizioni speciali, attraverso il sistema informatico utilizzato nell'attività del tribunale, le spese saranno pagate per un ammontare pari alla metà, a condizione che esse siano pagate entro tre giorni dalla data di notifica elettronica della decisione. Se non vengono pagate entro i termini stabiliti, le spese di giudizio sono pagate secondo gli importi previsti dalla tariffa. Il diritto di riscuotere le spese giudiziarie si prescrive trascorsi cinque anni dalla fine dell'anno in cui le spese di giustizia avrebbero dovuto essere pagate.
Gli importi delle spese legali sono espressi come importi assoluti in euro e come percentuali.
Ai sensi dell'articolo 15 bis del regolamento 861/2007, le spese di giudizio possono essere pagate con bonifico bancario.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Le sentenze possono essere oggetto di impugnazione. L'impugnazione deve essere proposta all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza, entro otto giorni dalla data di pubblicazione della sentenza. Se la sentenza è stata notificata o comunicata alla parte interessata, il periodo decorre dalla data di notifica o comunicazione.
La decisione sull'impugnazione contro una sentenza relativa a controversie di modesta entità sono di competenza del giudice monocratico di secondo grado.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
Se il convenuto dimostra l'esistenza delle condizioni preliminari per il riesame della sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 861/2007, può presentare istanza di riesame al tribunale municipale o commerciale competente, che può dichiarare la sentenza nulla. L'istanza di ripristino è invece presentata all'organo giurisdizionale investito del procedimento che può anche riportare il procedimento allo stadio in cui si trovava prima che la sentenza fosse emessa.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Deve essere presentata una traduzione in croato, asseverata da un soggetto qualificato in uno degli Stati membri.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
L'organo giurisdizionale responsabile dell'esecuzione è il tribunale municipale che emette la decisione relativa alle istanze di esecuzione. La competenza territoriale dell'organo giurisdizionale è determinata conformemente alle norme sulla competenza territoriale degli organi giurisdizionali nei procedimenti esecutivi.
La decisione relativa alla sospensione o alla limitazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento n. 861/2007 è emessa dal tribunale municipale.
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