Controversie di modesta entità

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Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità


*campo obbligatorio

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

In Estonia le sentenze sui procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono emesse dal tribunale regionale (maakohus) competente.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

In Estonia i mezzi di comunicazione ammessi in un procedimento europeo per le controversie di modesta identità e a disposizione dei tribunali, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, sono la consegna brevi manu e l'invio per posta, via fax e mediante i canali di trasmissione elettronica. Gli atti e i documenti depositati in giudizio devono rispettare i requisiti formali di cui agli articoli 334-336 del codice di procedura civile.

In conformità a tali disposizioni, le domande devono essere presentate al giudice in formato A4, dattiloscritte e chiaramente leggibili. Queste disposizioni valgono per gli atti con firma autografa. In base alla normativa, le parti di un procedimento trasmettono al giudice, ove possibile, anche le copie digitali degli atti giudiziari inviati per iscritto. A tal fine, basta inviare una semplice e-mail, senza firma digitale o altre autenticazioni, per facilitare il lavoro delle cancellerie nel trattare gli atti.

Quando gli atti vengono trasmessi per fax o via e-mail all'indirizzo pertinente o in un altro formato che consenta di conservare un'attestazione scritta, l'originale del documento scritto deve essere consegnata all'organo giurisdizionale senza indugio oppure al più tardi nel corso dell'udienza o durante il periodo previsto per la presentazione degli atti nell'ambito della procedura scritta. In questo caso si ritiene rispettato il termine per la presentazione per iscritto di una domanda o di un ricorso.

Le domande e gli altri atti da trasmettere per iscritto devono essere inviati al giudice anche in formato elettronico, purché sia possibile stamparli e produrne una copia. In questo caso, l'atto deve recare la firma digitale del mittente o essere stato inviato con una modalità altrettanto sicura, che consenta l'identificazione del mittente. La consegna dell'atto elettronico all'organo giurisdizionale è considerata avvenuta quando l'atto è registrato nella banca dati degli atti giudiziari ricevuti. Norme più dettagliate riguardanti l'invio di atti elettronici alle cancellerie e i requisiti relativi al formato da utilizzare per gli atti sono contenute in un regolamento adottato dal ministero della Giustizia.

Il giudice può considerare sufficiente un'istanza o un altro atto giudiziario inviato via e-mail da una delle parti del procedimento anche in assenza di firma autografa o digitale, a condizione che non abbia dubbi sull'identità del mittente o sull'invio dell'atto, in particolare nel caso in cui abbia già ricevuto dalla stessa parte documenti recanti una firma digitale inviati dallo stesso indirizzo elettronico nel corso dello stesso procedimento o laddove il giudice abbia autorizzato la trasmissione di istanze e atti anche con questa modalità.

Anche la trasmissione di un'istanza mediante il sistema di informazione creato specificatamente a tal fine (il sistema di informazione procedurale "e-File"), disponibile all'indirizzo https://www.e-toimik.ee/ è considerata una forma di presentazione elettronica. In caso di trasmissione mediante il sistema di informazione procedurale e-File non è necessario inviare l'istanza all'organo giurisdizionale anche via e-mail. Il ministro della giustizia ha stabilito per decreto l'elenco dei documenti che devono essere presentati per mezzo del portale.

Nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di minore entità, il giudice può escludere le disposizioni del codice riguardanti i requisiti per la notificazione e/o la comunicazione degli atti giudiziari e il formato degli atti trasmessi dalle parti di un procedimento, ad eccezione dei casi di notificazione e/o comunicazione di un'azione a un convenuto.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Le cancellerie dei tribunali forniscono assistenza pratica sul procedimento europeo per le controversie di piccola entità. Gli indirizzi e i recapiti pertinenti sono indicati nella sezione relativa alla lettera a).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I mezzi di notificazione e/o comunicazione elettronica degli atti disponibili tecnicamente e consentiti negli organi giurisdizionali estoni sono il sistema di informazione procedurale "e-File" accessibile alla pagina (https://www.e-toimik.ee/), e la notificazione e/o comunicazione degli atti via e-mail o fax.

Nel caso in cui notifichi e/o comunichi un atto mediante il sistema di informazione procedurale e-File, l'organo giurisdizionale invierà all'indirizzo e-mail o al numero di telefono comunicatogli una notifica al destinatario per segnalare che l'atto è disponibile nel sistema:

  1. all'indirizzo elettronico o al numero telefonico comunicati al tribunale;
  2. qualora il destinatario sia un lavoratore autonomo o una persona giuridica all'indirizzo email o a un numero telefonico registrato nel sistema informativo di un registro tenuto in Estonia;
  3. all'indirizzo elettronico o al numero telefonico del destinatario e del suo rappresentante legale, come quelli che figurano nel registro anagrafico;
  4. all'indirizzo elettronico o al numero telefonico del destinatario e del suo rappresentante legale, come registrati in un'altra banca dati nazionale, ove il tribunale alla possibilità di verificare le informazioni per mezzo di una richiesta elettronica;
  5. all'indirizzo elettronico identificativo personale@eesti.ee del destinatario e del suo rappresentante legale nel caso in cui dispongano di un documento d'identificazione personale estone [articolo 3111 (1) del codice di procedura civile].

Il tribunale può inoltre inviare una nota per comunicare la disponibilità dell'atto tramite numero telefonico o indirizzo e-mail trovato su Internet, sul presunto account dell'utente di una rete sociale virtuale o sulla pagina di un altro ambiente di comunicazione virtuale che si presume essere utilizzato dal destinatario, in base alle informazioni reperibili su Internet oppure qualora, con l'invio, si presuma che l'informazione giunga al destinatario. Se possibile, il tribunale invierà la notifica sul presunto account dell'utente di una rete sociale virtuale o su una pagina di un altro ambiente di comunicazione virtuale in un modo che ne garantisca la visualizzazione esclusivamente da parte del destinatario. Si ritiene notificato e/o comunicato un atto giudiziario quando il destinatario lo apre nel sistema di informazione o ne conferma la ricezione nel sistema di informazione senza aprire il documento e anche se ad agire è un terzo cui il destinatario ha dato l'accesso per visualizzare gli atti nel sistema di informazione. Il sistema d'informazione registra automaticamente la notificazione e/o comunicazione degli atti.

Se si ritiene che un destinatario non possa accedere al sistema informatico utilizzato per la notificazione e/o comunicazione degli atti giudiziari o se la notificazione e/o comunicazione attraverso il sistema informatico è tecnicamente impossibile, l'organo giurisdizionale può notificare e/o comunicare gli atti giudiziari al destinatario elettronicamente per e-mail o via fax. In questi casi si considera notificato e/o comunicato l'atto giudiziario al destinatario quando questi conferma di averlo ricevuto per iscritto, via fax o per via elettronica. La conferma deve indicare la data di ricezione dell'atto e recare la firma del destinatario o del suo rappresentante. Le conferme in formato elettronico devono recare la firma digitale del mittente o essere trasmesse in un'altra modalità sicura che consenta di individuare il mittente e il momento dell'invio, a meno che il giudice non abbia alcun motivo di dubitare che una conferma priva di firma digitale sia stata inviata dal destinatario o dal suo rappresentante. Una conferma preparata in formato elettronico può essere inviata al tribunale per via elettronica, laddove l'indirizzo di posta elettronica del destinatario sia noto al tribunale, ove sia possibile presumere che non vi abbiano accesso persone non autorizzate e il tribunale abbia già trasmesso atti allo stesso indirizzo e-mail nel corso della stessa causa oppure laddove il partecipante al procedimento abbia fornito autonomamente il proprio indirizzo di posta elettronica al tribunale.

Per la notificazione e/o comunicazione elettronica degli atti occorre precedentemente ottenere il consenso, da trasmettere tramite il sistema di informazione procedurale e-File, via e-mail o fax. Il consenso può essere inviato al tribunale nella una domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità oppure nella relativa risposta.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Di norma gli atti giudiziari devono essere notificati e/o comunicati ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari e agenzie governative statali o locali solo per via elettronica, attraverso il sistema di informazione procedurale e-File. La notificazione e/o comunicazione degli atti con altre modalità è consentita soltanto se giustificata. Per le altre persone non esistono obblighi previsti dalla legge riguardo alle modalità di notificazione e/o comunicazione degli atti.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Per la presentazione delle istanze relative ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità è necessario pagare un diritto al tribunale regionale. L'importo del diritto è determinato in base al valore della causa civile, a sua volta definito a partire dalla somma richiesta. Nel calcolare il valore di una causa civile, l'ammontare della domanda principale va ad aggiungersi all'ammontare dei crediti accessori. Nel caso delle domande per il recupero degli interessi di mora nell'ambito dei procedimenti europei per le controversie di modesta entità, all'importo va aggiunto altresì l'equivalente di un anno di interessi di mora. L'ammontare del diritto da versare è calcolato a partire dall'importo finale ricevuto (spese del procedimento civile) e in linea con la tabella dell'articolo 59, comma 1, dell'allegato 1 della legge in materia di imposte statali.

Per presentare una domanda di riesame di una sentenza è necessario versare una cauzione (domanda di annullamento di una decisione contumaciale). La cauzione è pari all'imposta statale per metà del valore della causa. L'ammontare del diritto non può essere inferiore ai 100 EUR, né superiore ai 1 500 EUR.

Per presentare ricorso occorre pagare lo stesso importo versato per la presentazione iniziale della domanda di procedimento europeo per controversie di modesta entità al tribunale regionale, tenuto conto della portata del ricorso.

Anche per i ricorsi in cassazione e le domande di riesame è necessario pagare una cauzione. L'importo della cauzione è calcolato a partire dal valore della causa, il cui 1 % corrisponde alle spese del procedimento civile. L'ammontare del diritto non può essere inferiore ai 100 EUR né superiore ai 3 000 EUR.

Deve essere versato un diritto di 50 EUR a un tribunale distrettuale o alla Corte suprema per la presentazione di un appello.

L'imposta statale può essere corrisposta mediante bonifico bancario su uno dei seguenti conti del ministero delle Finanze, accessibili sul sito internet degli organi giurisdizionali.

In tutti i casi, l'imposta statale va versata prima della presentazione della domanda. Assieme alla domanda occorre fornire all'organo giurisdizionale un giustificativo del pagamento o informazioni che consentano di verificare il versamento del diritto (ad esempio la data in cui è stato effettuato il pagamento, l'importo versato, chi l'ha versato, ecc.).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Se previsto dalla sentenza del tribunale regionale è possibile proporre ricorso nell'ambito della procedura di impugnazione di una decisione emessa in un procedimento europeo per controversie di modesta entità.

Nel caso in cui il valore della controversia non superi i 2 000 euro per il credito principale e 4 000 euro tenendo conto dei crediti accessori, il tribunale può indicare nella sentenza che concede l'autorizzazione a presentare un ricorso. In generale, il tribunale autorizza l'impugnazione laddove ritenga necessaria una sentenza da parte di un giudice che si pronuncia in secondo grado, al fine di ottenere il parere di un organo giurisdizionale distrettuale su un punto di diritto. Se la sentenza del tribunale regionale non ammette l'impugnazione, è comunque possibile proporre ricorso dinanzi a un tribunale distrettuale, che tuttavia autorizzerà il ricorso soltanto qualora sia chiaro che, nel pronunciarsi, il tribunale regionale ha applicato in modo errato una disposizione di diritto sostanziale, ha violato i requisiti procedurali o ha valutato erroneamente le prove, con possibili ripercussioni significative sulla sentenza.

I ricorsi vanno presentati presso il tribunale distrettuale competente del luogo di applicazione della sentenza del tribunale regionale sul procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Il termine per proporre ricorso è di trenta giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza al ricorrente e non oltre cinque mesi dal momento della sua pubblicazione. Nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata senza la parte descrittiva e le motivazioni e la parte del procedimento abbia chiesto al tribunale di integrare questi elementi nella sentenza, il termine per il ricorso sarà calcolato nuovamente a partire dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza completa. Non è possibile impugnare una decisione qualora entrambe le parti abbiano rinunciato al diritto al ricorso in un'istanza trasmessa all'organo giurisdizionale.

Per quanto concerne i ricorsi in cassazione, una sentenza emessa nell'ambito della procedura di ricorso è impugnabile dinanzi alla Corte suprema (capo 66 del codice di procedura civile). Le parti di un procedimento possono presentare ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema nel caso in cui un tribunale distrettuale abbia violato in modo significativo i requisiti procedurali o applicato erroneamente una disposizione di diritto sostanziale.

Per un ricorso di cassazione il termine di presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza alla parte e non oltre cinque mesi dal momento della pubblicazione della sentenza del tribunale distrettuale. Non è possibile presentare ricorso in cassazione se entrambe le parti hanno rinunciato al diritto al ricorso presentando un'istanza al tribunale.

In circostanze eccezionali, su richiesta di una parte e nel caso in cui siano prodotte nuove prove, è possibile presentare alla Corte suprema una domanda di riesame di una sentenza passata ormai in giudicato, conformemente alla procedura di cui al capo 68 del codice di procedura civile. Le domande di riesame possono essere presentate sino a due mesi dal momento in cui si è venuti a conoscenza del motivo del riesame Il convenuto che non sia stato rappresentato nel procedimento è legittimato a chiedere il riesame della sentenza entro due mesi dalla data in cui gli è stata notificata e/o comunicata la sentenza oppure, nel caso di un partecipante senza capacità di stare in giudizio nei procedimenti civili, al suo legale rappresentante. Non è presa in considerazione per questa finalità la notificazione e/o comunicazione mediante avviso pubblico. Una richiesta di riesame non può essere trasmessa se sono trascorsi cinque anni da quando la sentenza per cui è chiesto il riesame è passata in giudicato. Non è possibile presentare una domanda di riesame per il fatto che la parte non ha partecipato o non era rappresentata nel procedimento, né nel caso di cui all'articolo 702, comma 2, punto 8 del codice di procedura civile, se sono trascorsi dieci anni da quando la sentenza è passata in giudicato.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

La procedura per chiedere il riesame di una sentenza è la stessa applicata per l'annullamento delle sentenze (articolo 415 del codice di procedura civile). Le domande di riesame devono essere presentate dinanzi all'organo giurisdizionale in cui è stata emessa la sentenza in materia di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La domanda deve essere trasmessa per iscritto e contenere le seguenti informazioni: un riferimento alla sentenza per cui è chiesto il riesame; un'istanza per chiedere il riesame della sentenza; le circostanze e i motivi che giustificano il riesame della sentenza. In seguito il giudice provvederà a notificare e/o comunicare l'istanza alla controparte, fissandogli un termine per presentare la propria posizione. Il giudice può tenere un'udienza per decidere sull'istanza presentata. Il giudice emetterà una sentenza scritta sull'istanza. Se l'istanza è accolta, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità proseguirà alle condizioni precedenti la sentenza. Le sentenze di rigetto delle domande di riesame di una decisione giudiziaria possono impugnate presentando ricorso presso l'organo giurisdizionale distrettuale. La Corte suprema può essere adita per impugnare le sentenze solo se il tribunale distrettuale l'ha respinto.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento, le lingue accettate sono l'estone e l'inglese.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In Estonia sono gli ufficiali giudiziari a dare esecuzione delle sentenze relative ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità. La domanda per l'avvio di un procedimento di esecuzione deve essere trasmessa all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza o del domicilio del debitore o del luogo in cui si trovano i beni. L'elenco degli uffici degli ufficiali giudiziari è disponibile sul sito web. della camera estone degli ufficiali giudiziari e dei curatori fallimentari.

In caso di impugnazione di una sentenza emessa nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le disposizioni dell'articolo 23 del regolamento sono applicate dal tribunale distrettuale in cui è stato presentato il ricorso. Nel presentare l'istanza, la domanda di applicazione delle misure richieste va indirizzata al tribunale competente.

Nel caso in cui non sia ancora stata presentata alcuna istanza, le misure di cui all'articolo 23 del regolamento sono applicate dall'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza. Il tribunale cui spetta applicare la misura di cui all'articolo 23, lettera c), del regolamento è il tribunale regionale che ha competenza nel territorio in cui è o sarà condotto il procedimento di esecuzione. Nei casi di cui all'articolo 46 del codice delle procedure di esecuzione l'ufficiale giudiziario incaricato del procedimento di esecuzione può, così come l'organo giurisdizionale, decidere di sospendere il procedimento di esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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