Controversie di modesta entità

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Finlandia

Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità


*campo obbligatorio

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il tribunale distrettuale di Helsinki (Helsingin käräjäoikeus) è competente per emettere sentenze nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

I dettagli per i contatti di lingua finlandese e svedese del tribunale distrettuale sono disponibili on line sul sito https://oikeus.fi mantenuto dal Ministero della giustizia.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il formulario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento può essere inviato direttamente al registro del tribunale distrettuale di Helsinki per posta, fax o e-mail, come stabilito nella legge 13/2003 sulle notifiche e le comunicazioni elettroniche (settore pubblico).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

In quanto parte dell'autorità sulla concorrenza e sui consumatori finlandese (Kilpailu- ja kuluttajavirasto), il centro finlandese per i consumatori europei (Euroopan kuluttajakeskus Suomessa) fornisce assistenza e informazioni generali sulla portata della applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità nonché informazioni generali su quali organi giurisdizionali sono competenti per emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

In Finlandia, le parti possono ottenere l'assistenza legale dalle risorse statali in base alle condizioni stabilite nella legge 257/2002 sul patrocinio a spese dello Stato. La legge recepisce le prescrizioni della direttiva del Consiglio 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere stabilendo norme minime comuni relativamente all'assistenza legale per tali controversie.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

In Finlandia il procedimento è regolato dal Capo 11 del Codice di procedura giudiziaria, sulla notifica di avvisi nei procedimento e sulla legge 13/2003 sulle notifiche e le comunicazioni elettroniche (settore pubblico).

Ai sensi della sezione 3, sottosezione 3 del Capo 11 del Codice di procedura giudiziaria, gli atti processuali possono essere inviati con un messaggio elettronico nel modo identificato dal destinatario. La parte può inoltre trasmettere all'organo giurisdizionale un indirizzo elettronico al quale gli atti notificati nel corso dei procedimenti possono essere inviati.

La ricevuta di ritorno può essere inviata all'organo giurisdizionale con un messaggio elettronico (ad es. con un allegato ad una e-mail).

In pratica i mezzi di comunicazione elettronica utilizzati nei procedimenti giudiziari sono e-mail e fax.

Non esiste alcun obbligo di legge di accettare una notifica o una comunicazione elettronica.

La Finlandia non ha norme procedurali specifiche per accettare anticipatamente l'uso di mezzi elettronici.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Non applicabile.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Ai sensi della sezione 2, sottosezione 6, della legge 1455/2015 sui costi procedurali un diritto di cancelleria pari a 86 euro viene addebitato per un procedimento giudiziario in contraddittorio dinanzi a un tribunale distrettuale in base alla procedura stabilita con il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

Nel caso di un'impugnazione, viene addebitato un diritto di cancelleria come quello previsto nei procedimenti nazionali (come stabilito nella legge sui costi procedurali).

In Finlandia, il costo procedurale viene addebitato una volta che la causa è definita. Di regola, viene inviata una fattura (cioè un formulario per il pagamento del diritto di cancelleria) alla parte in questione.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Ai sensi dell'articolo 5 del Capo 25 del Codice di procedura giudiziaria la parte che intende impugnare una decisione del tribunale distrettuale deve dichiarare la sua intenzione di proporre ricorso, a pena di decadere dal diritto di poter essere ascoltato. Tale intenzione dev'essere notificata entro sette giorni dal giorno in cui la sentenza del tribunale di primo grado è stata emessa o messa a disposizione delle parti.

Ai sensi dell'articolo 11, del capo 25 del codice di procedura giudiziaria, nel caso in cui la notifica dell'intenzione di presentare ricorso è stata effettuata e accettata, la parte interessata riceve informazioni relative alle possibilità di ricorrere che sono allegate a una copia della decisione del tribunale di primo grado. Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni a partire dal giorno in cui la sentenza del tribunale di primo grado è stata emessa o messa a disposizione delle parti (v. articolo 12 del capitolo 25 del codice di procedura giudiziaria). La parte deve trasmettere il ricorso alla cancelleria del tribunale di primo grado entro l'ultimo giorno previsto per presentare un ricorso, prima della chiusura della cancelleria. I ricorsi presentati fuori termine sono dichiarati irricevibili.

Nel caso in cui sia stato presentato un ricorso contro una decisione del tribunale di primo grado, è necessaria un'autorizzazione per il prosieguo della trattazione della causa dinanzi alla Corte d'appello, ai sensi del capitolo 25 a del codice di procedura giudiziaria.

Un ricorso contro una decisione della Corte d'appello dev'essere presentato dinanzi alla Corte Suprema, conformemente alle disposizioni di cui al capo 30 del codice di procedura giudiziaria. Il termine previsto per chiedere l'autorizzazione a presentare un ricorso rispetto alla Corte d'appello e depositare il suddetto ricorso è di 60 giorni a partire dalla data in cui la decisione della Corte d'appello è stata notificata alle parti. La domanda di autorizzazione per un ricorso dinanzi alla Corte Suprema viene depositata presso la cancelleria della Corte d'appello che ha pronunciato la decisione impugnata.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

La decisione definitiva è riesaminata dall'organo giurisdizionale che l'ha emessa. Il riesame è effettuato conformemente alle disposizioni del capo 31, sezioni da 3 a 5 e 14a del codice di procedura giudiziaria sui ricorsi straordinari.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Finlandese, svedese e inglese.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In Finlandia, l'ufficiale giudiziario (o funzionario incaricato del recupero) è competente ai fini dell'esecuzione di una decisione emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il procedimento esecutivo è regolato dal capo 3 del codice di esecuzione forzata 705/2007. Sono competenti: l'ufficiale giudiziario del luogo di residenza o del domicilio del convenuto o qualsiasi altra autorità locale per l'esecuzione. L'ufficiale giudiziario è altresì competente per l'applicazione dell'articolo 23. L'ufficiale giudiziario distrettuale decide le misure previste al suddetto articolo 23.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2024

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