Controversie di modesta entità

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità


*campo obbligatorio

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità a norma del regolamento (CE) n. 861/2007 rientra nella competenza di tutti i tribunali regionali, i quali possono essere aditi in base alle norme di competenza internazionale, locale e sostanziale applicabili (https://e-justice.europa.eu/content_jurisdiction-85-de-de.do?member=1). Di norma la controversia sarà attribuita ratione materiae ai tribunali distrettuali (Amtsgerichte).

I Länder Baden-Württemberg, Assia, Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein hanno concentrato la competenza per questo tipo di procedimenti come segue.

Baden-Württemberg:

per il procedimento dinanzi al tribunale distrettuale

1. il tribunale distrettuale di Heidelberg

per il circondario della Corte d'appello di Karlsruhe,

2. il tribunale distrettuale di Heilbronn

per il circondario della Corte d'appello di Stoccarda.

Assia:

1. il tribunale distrettuale di Francoforte sul Meno per i circondari dei tribunali distrettuali in Assia,

2. il tribunale regionale di Francoforte sul Meno per i circondari dei tribunali regionali in Assia.

Renania settentrionale-Vestfalia:

il tribunale distrettuale di Essen per i circondari dei tribunali distrettuali nella Renania settentrionale-Vestfalia.

Sassonia-Anhalt:

il tribunale distrettuale di Halle (Saale).

Schleswig-Holstein:

per i procedimenti che rientrano nella competenza ratione materiae del tribunale distrettuale:

1. nel circondario del tribunale regionale di Flensburg il tribunale distrettuale di Flensburg (circondari dei tribunali distrettuali di Flensburg, Husum, Niebüll e Schleswig),

2. nel circondario del tribunale regionale di Itzehoe il tribunale distrettuale di Itzehoe (circondari dei tribunali distrettuali di Elmshorn, Itzehoe, Meldorf e Pinneberg),

3. nel circondario del tribunale regionale di Kiel il tribunale distrettuale di Kiel (circondari dei tribunali distrettuali di Bad Segeberg, Eckernförde, Kiel, Neumünster, Norderstedt, Plön e Rendsburg) e

4. nel circondario del tribunale regionale di Lubecca il tribunale distrettuale di Lubecca (circondari dei tribunali distrettuali di Ahrensburg, Eutin, Lubecca, Oldenburg, Ratzeburg, Reinbek e Schwarzenbek).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

In generale, possono essere utilizzati i seguenti mezzi di comunicazione: la posta (comprese le caselle elettroniche private), il fax, la consegna a mani proprie e il deposito di domande presso il servizio di ricezione dei tribunali circondariali.

Peraltro, presso taluni organi giurisdizionali dei Länder si possono presentare domande scritte in forma elettronica. In questo caso, la persona che presenta l'atto in forma elettronica vi appone la propria firma elettronica qualificata. Nell'ambito di quest'ultima procedura è prevista una norma per l'utilizzazione di un software per la firma e una carta per la firma e/o un apposito lettore di carte. Ci si può rivolgere agli organi giudiziari collegati alla rete elettronica tramite l'interfaccia e-CODEX anche a partire da altri Stati membri. Per sapere quali organi giurisdizionali offrono un accesso elettronico basta consultare gli indirizzi http://www.justiz.de/ e http://www.egvp.de/ e le pagine internet dei singoli organi giurisdizionali competenti.

A partire dal 1° gennaio 2018, i documenti elettronici potranno essere depositati presso tutti gli organi giurisdizionali dei Länder e dello Stato federale conformemente all'articolo 130 bis del Zivilprozessordnung - ZPO (codice di procedura civile) nuova versione, purché siano soddisfatte in maniera uniforme le seguenti condizioni: il documento in forma elettronica deve avere la firma elettronica qualificata del suo autore o essere firmato da quest'ultimo ed essere trasmesso attraverso un canale sicuro di comunicazione. Tra i mezzi sicuri di comunicazione figurano, a partire dal 1° gennaio 2018:

1. il sistema De-Mail con autenticazione del mittente (absenderbestätigte);

2. la casella di posta elettronica degli avvocati;

3. la casella di posta elettronica delle autorità.

Le condizioni quadro tecniche della trasmissione del documento elettronico dovrebbero essere disciplinate in un regolamento del governo federale tedesco la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2018.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

I tribunali circondariali sono in grado di mettere a disposizione un'assistenza pratica, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 861/2007, come modificato. All'assistenza pratica provvedono gli impiegati competenti in materia, in funzione del rispettivo piano di ripartizione delle attribuzioni e fondamentalmente dagli impiegati del servizio che si occupa delle domande o dagli addetti agli sportelli d'informazione. Le informazioni relative ai tribunali circondariali competenti (compresi i mezzi di comunicazione) possono essere consultate sull'atlante giudiziario europeo. A tal proposito si fa riferimento alla risposta di cui alla lettera a).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Ai sensi dell'articolo 174, primo e secondo comma del CPC, un atto può essere trasmesso tramite fax a un avvocato, a un notaio, a un ufficiale giudiziario, a un consulente fiscale o a chiunque altro di cui si possa presumere una grande affidabilità, in considerazione della professione che esercita, a un'autorità, a un organismo o a un organo di servizio pubblico, a fronte di un'apposita ricevuta.

Un documento elettronico può inoltre essere comunicato o notificato conformemente all'articolo 174, comma 3, del CPC alle stesse persone. Lo stesso avviene per altre parti del procedimento, nei limiti in cui abbiano manifestato esplicitamente il loro assenso alla trasmissione di documenti in forma elettronica. Ai fini della notifica o della comunicazione, il documento in forma elettronica deve avere una firma elettronica ed essere protetto rispetto a qualsiasi lettura non autorizzata da parte di terzi. La trasmissione può essere effettuata anche per mezzo dei servizi De-Mail.

A partire dal 1° gennaio 2018 un documento elettronico non dovrà più essere necessariamente sottoscritto con una firma elettronica, ma potrà essere notificato o comunicato con un mezzo sicuro di comunicazione, ai sensi dell'articolo 130 bis del CPC. Le persone e gli enti di cui sopra dovranno inoltre predisporre un mezzo sicuro di comunicazione ai fini della notifica o della comunicazione di documenti in forma elettronica. La notifica o la comunicazione elettronica in questo caso è certificata mediante un avviso elettronico di ricezione che dev'essere trasmesso in un formato strutturato e leggibile con il computer. A tal fine occorre utilizzare uno schedario messo a disposizione dall'organo giurisdizionale al momento della notifica o della comunicazione.

L'assenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 174, comma 3, del CPC può essere espresso con i mezzi descritti alla lettera b).

Per ulteriori dettagli si fa riferimento alla risposta di cui alla lettera b).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Con l'introduzione dell'articolo 31 bis, primo comma, prima frase, della legge tedesca che disciplina la professione degli avvocati (BRAO) la camera federale degli avvocati (Bundesrechtsanwaltskammer) si è vista affidare il mandato per realizzare presso ciascun avvocato in Germania una casella elettronica speciale. Introducendo l'articolo 31 bis BRAO, uno degli obiettivi del legislatore è stato quello di garantire l'accessibilità per via elettronica di ciascun avvocato in Germania. La realizzazione di una casella elettronica speciale per ogni avvocato è stata effettuata il 28 novembre 2016.

Tuttavia, attualmente non è obbligatorio servirsene. L'articolo 31 del regolamento, sull'elenco e le caselle postali degli avvocati, specifica peraltro che il detentore della casella postale deve prendere conoscenza, entro il 31 dicembre 2017, dei messaggi ricevuti tramite la casella postale solo se ha dato preventivamente il suo assenso a farne uso. Tale fase di utilizzazione facoltativa deve permettere agli avvocati di familiarizzare senza problemi con le nuove tecnologie e garantire il funzionamento, senza gravi inconvenienti, della casella postale elettronica speciale prima dell'introduzione di un obbligo di legge per l'utilizzo della stessa. A partire dal 1° gennaio 2018, l'articolo 31 bis BRAO dovrà essere integrato con il comma 6 modificato, in base al quale sussisterà l'obbligo per tutti gli avvocati di prendere conoscenza dei messaggi che sono pervenuti nella loro casella postale elettronica speciale. Il progetto di legge di trasposizione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, recante modifiche di altre disposizioni nel settore delle professioni che comprende la possibilità di avere pareri giuridici prevede di modificare la legge in tal senso (documento del Bundestags 18/9521, pagg. 9 e 107 e segg.).

Per il resto, si applica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Le spese processuali per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono regolate in base alla legge sulle spese di giustizia (Gerichtskostengesetz - GKG).

Il pagamento delle spese processuali viene richiesto con la relativa nota di spese. Esse possono essere riscosse a partire dalla ricezione dell'atto introduttivo, anche se il proseguimento del procedimento non dipende dal loro pagamento.

Oltre alla parte attrice, relativamente alle spese è obbligata la parte alla quale esse sono state imposte dal giudice oppure la parte che ne risponde nell'ambito di una transazione.

Le spese specifiche sono fissate in un allegato della legge sulle spese processuali (Kostenverzeichnis-KV-GKG). Al punto 1210 KV-GKG sono previste spese in base a un tasso del 3,0 per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. In caso di definizione anticipata del procedimento, tali spese sono ridotte e passano a un tasso di 1,0 (punto 1211 KV-GKG).

Il valore della causa influisce sul calcolo delle spese; esso è spesso identico all'importo del credito vantato. Qualora oltre al credito principale siano anche richiesti interessi o costi quali crediti accessori non si tiene conto del valore di questi ultimi.

Si applicano i seguenti tassi:

Fino a

Tasso del 3,0-

Tasso dell'1,0-

500,00

105,00

35,00

1.000,00

159,00

53,00

1.500,00

213,00

71,00

2.000,00

267,00

89,00

3.000,00

324,00

108,00

4.000,00

381,00

127,00

5.000,00

438,00

146,00

Oltre ai costi calcolati come sopra si devono pagare anche altre spese (come ad esempio quelle relative ai testimoni, agli esperti e agli interpreti).

Si può pagare con un bonifico e le coordinate bancarie sono comunicate in ogni caso con un avviso di pagamento emesso dalla cassa dell'organo giurisdizionale in questione.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Si può proporre ricorso avverso le decisioni giudiziali emesse in primo grado in base alle disposizioni del codice di procedura civile, in particolare agli articoli 511 e segg. Il termine per l'impugnazione è di un mese e inizia a decorrere con la notificazione della versione integrale della sentenza emessa. Tutti i tribunali regionali (Landgerichte) possono pronunciarsi sugli appelli presentati contro le sentenze che i tribunali distrettuali hanno emesso nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, se il tribunale distrettuale si trova nel loro circondario.

Una pronuncia in appello emessa da un tribunale regionale può essere impugnata, previo permesso speciale, relativamente a questioni di diritto qualora il ricorso sia ammesso dalla Corte d'appello nel cui circondario si trova il tribunale regionale.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Ai sensi dell'articolo 1104, primo comma, del CPC, allorché le condizioni dell'articolo 18 sono soddisfatte, e nel caso in cui una domanda sia stata proposta in tal senso, il procedimento prosegue e torna nella fase precedente alla pronuncia della sentenza. Il giudice competente è quello del procedimento principale.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Può essere utilizzato solo il tedesco. Nei comuni abitati dai sorbi, questi ultimi hanno diritto a utilizzare la loro lingua dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Per maggiori informazioni sulle autorità competenti per quanto riguarda l'esecuzione occorre far riferimento alla sintesi sui procedimenti esecutivi. L'autorità competente per le decisioni di cui all'articolo 23 è l'organo giurisdizionale competente per la causa principale.

Ultimo aggiornamento: 18/01/2024

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