Controversie di modesta entità

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Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti sono i tribunali civili distrettuali del paese.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

L’azione viene avviata depositando personalmente la domanda per iscritto presso il registro del tribunale civile distrettuale. La domanda può essere anche inviata tramite e-mail o con una piattaforma digitale che può essere utilizzata per presentare la documentazione, nel caso in cui tali mezzi siano disponibili.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Tale autorità non è stata istituita.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Non vi è possibilità di notifiche elettroniche o di comunicazioni con mezzi elettronici.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Coloro che svolgono un commercio elettronico in Grecia, vale a dire le persone che offrono servizi e che effettuano vendite tramite internet, hanno l’obbligo di legge di accettare notifiche e comunicazioni utilizzando mezzi elettronici, ai sensi dell’articolo 8, primo comma, del decreto presidenziale n. 131 del 2003 (armonizzazione della legge greca con la direttiva 2000/31/CE) in casi che riguardano controversie sorte per contratti conclusi tra le parti e sottoscritti con una firma elettronica semplice, vale a dire attraverso un semplice messaggio elettronico e uno scambio di messaggi.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

I costi vengono calcolati in base alle spese affrontate dalla parte vittoriosa nel procedimento in questione.

Le spese processuali devono essere pagate dalla parte attrice e comprendono:

a) gli onorari dell’avvocato, nel caso in cui nel relativo procedimento sia intervenuto un avvocato greco, per un importo di 32 euro e

b) i diritti di cancelleria pagati per la trattazione di qualsiasi causa e che ammontano all’incirca all’1,14% dell’importo totale richiesto dall'attore (capitale e interessi).

Nessun diritto di cancelleria va pagato per le domande inferiori a 200 euro.

Nel caso in cui la parte convenuta si faccia rappresentare da un avvocato (che deve compilare e sottoscrivere il formulario C) detta parte deve pagare un acconto per gli onorari dell’avvocato pari a 32 euro.

In casi eccezionali è previsto il pagamento di un supplemento di onorari pari a 32 euro, nel caso in cui l’avvocato debba tenere un'udienza orale.

I diritti di cancelleria devono essere pagati all’erario, mentre gli onorari dell’avvocato devono essere pagati all’ordine degli avvocati che riscuote e successivamente salda la fattura all’avvocato compilando il documento corrispondente.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Le sentenze emesse nell’ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità non sono appellabili. Tuttavia, è possibile proporre un ricorso, nella forma di una domanda da presentare al giudice che emesso la decisione, e che consiste in una impugnazione con la quale si chiede un provvedimento di annullamento alla Corte suprema.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Un'istanza di riesame può essere presentata depositando una domanda presso il registro dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Si accettano gli atti redatti in greco.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Gli ufficiali giudiziari competenti nel luogo dell'esecuzione sono responsabili per il pignoramento di beni mobili e immobili; i notai sono responsabili per le vendite all'asta.

Gli avvocati sono responsabili per la redazione dell'atto di pignoramento presso terzi, mentre gli ufficiali giudiziari sono responsabili per la notifica di tale atto.

Il tribunale civile distrettuale che ha emesso la decisione è competente ai sensi dell’articolo 23 del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2021

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