- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
Ai sensi dell'articolo 599 della legge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rientra fra le competenze esclusive (compresa quella territoriale) del tribunale distrettuale operativo presso l'organo giudiziario di competenza generale e del tribunale distrettuale centrale di Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság) a Budapest.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
In merito all'avvio del procedimento, il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità ("il regolamento") stabilisce che l'attore avvii il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax, posta elettronica od ogni altro mezzo elettronico, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato (articolo 4, paragrafo 1, del regolamento).
Dalle norme del regolamento si evince che la richiesta possa essere presentata per iscritto. Il modulo di domanda standard A può essere trasmesso all'organo giurisdizionale, inviato per posta e inoltrato attraverso mezzi elettronici, in conformità con l'articolo 25, paragrafo 1, lettera d) del prospetto.
L'articolo 600, primo comma, del codice di procedura civile stabilisce che l'attore possa inoltrare la domanda oralmente presso il tribunale distrettuale competente, e che questi la registri utilizzando il modulo standard previsto. Tale disposizione è in linea con l'articolo 11 del regolamento, che prevede la possibilità di assistenza pratica nella compilazione dei moduli.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
L'articolo 6 del decreto n. 14/2002, del 1° agosto 2002, del ministero della Giustizia in materia di legislazione sull'amministrazione giudiziaria stabilisce che l'ufficio riceve gli utenti nel periodo indicato dal presidente dell'organo giurisdizionale oppure, in caso di tribunali distrettuali, dal presidente dell'organo giurisdizionale regionale. Un pannello informativo, esposto in un luogo del tribunale accessibile al pubblico, riporta indicazioni su dove e quando è possibile presentare richieste o appelli e richiedere informazioni, su chi è autorizzato a ricevere osservazioni, in quale ufficio e in quali orari, ed evidenzia che le osservazioni possono essere lasciate anche nella cassetta postale del tribunale. L'organo giurisdizionale può, altresì, fornire informazioni tramite posta elettronica e pubblicarle in Internet.
Ai sensi del decreto n. 14/2002 in materia di legislazione sull'amministrazione giudiziaria, gli organi giurisdizionali offrono assistenza pratica agli utenti durante l'orario di ufficio. Ulteriori informazioni sono consultabili al sito http://www.birosag.hu/.
Ai sensi della legge LXXX del 2003 sul patrocinio a spese dello Stato, gli assistenti legali possono, fra le altre cose, fornire consulenza legale ai clienti ovvero predisporre osservazioni o altri documenti, le cui spese e parcelle sono a carico dello Stato anziché del cliente. Il patrocinio è riservato ai clienti che richiedono consulenza legale relativamente ai propri diritti e obblighi o che preparano un'osservazione allo scopo di presentare successive dichiarazioni giudiziarie relativamente a una data causa. I clienti devono appartenere alle categorie di soggetti di cui agli articoli da 4 a 9 della legge LXXX del 2003, devono dimostrare un reddito non superiore agli importi indicati in tali articoli e non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 10 della legge LXXX del 2003, ivi compresi i requisiti di esclusione all'ammissibilità del patrocinio.
In caso di procedimento già pendente, l'articolo 11, primo comma, della legge LXXX del 2003 stabilisce che, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, lo Stato metta a disposizione il gratuito patrocinio all'attore, al convenuto, all'interveniente (soggetto terzo), alla parte interessata, al ricorrente e al resistente, e che, in osservanza alle suddette disposizioni, anticipi o sostenga le spese relative a tale patrocinio per conto del cliente. Oltre alle condizioni stabilite dalla legge LXXX del 2003, i clienti hanno diritto al patrocinio anche nei casi in cui sono esentati dal pagamento. I clienti hanno diritto a ricevere il patrocinio se, a causa della loro mancanza di competenze giuridiche o della complessità della causa, non sarebbero in grado di rappresentare i propri interessi o far valere i propri diritti procedurali in modo efficace se procedessero autonomamente.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
L'articolo 13 del regolamento stabilisce le regole per la notificazione degli atti e di altre comunicazioni scritte.
Al fine di assicurare che le comunicazioni con l'organo giurisdizionale nell'ambito di un procedimento giudiziario siano il più complete possibile e si svolgano preferibilmente con modalità elettroniche, il codice di procedura civile stabilisce che le comunicazioni elettroniche con l'organo giurisdizionale siano possibili e in parte obbligatorie. In base al codice di procedura civile, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla lettera e), i clienti o i loro rappresentanti possono scegliere di comunicare con l'organo giurisdizionale in modalità elettronica, o hanno l'obbligo di farlo qualora previsto.
I clienti che comunicano in modalità elettronica inviano all'organo giurisdizionale il modulo di richiesta, oltre ad ulteriori osservazioni e prove documentali, tramite il servizio di assistenza all'invio di osservazioni (attraverso la compilazione di moduli elettronici che soddisfano specifiche tecniche e dopo essersi identificati elettronicamente).
Le comunicazioni elettroniche con gli organi giurisdizionali avvengono tramite tre canali:
- casella postale che prevede l'iscrizione al sistema di registrazione clienti centrale (spazio dati considerato un indirizzo di assistenza sicuro a disposizione dell'amministrazione personale, precedentemente noto come "portale clienti");
- casella postale ufficiale (riservata alle comunicazioni elettroniche ufficiali degli enti amministrativi);
- portale professionale (spazio dati considerato un indirizzo di assistenza sicuro a disposizione di imprese e singoli avvocati, legali dell'Unione europea e singoli consulenti in brevetti).
Le persone fisiche possono richiedere la registrazione al sistema di registrazione clienti centrale personalmente presso l'ente competente per la registrazione (presso gli uffici governativi di assistenza clienti, Kormányablak, gli uffici di assistenza clienti dell'autorità tributaria, le ambasciate e alcuni uffici postali), ovvero elettronicamente mediante documento di identità rilasciato successivamente al 1o gennaio 2016. Per la registrazione personale è richiesto un documento ufficiale che confermi l'identità del richiedente (carta d'identità, passaporto, patente di guida in formato tessera) e un indirizzo di posta elettronica. I cittadini stranieri sprovvisti di un documento da cui si evincano i loro dati personali e l'indirizzo vengono identificati a mezzo passaporto o, laddove applicabile, permesso di soggiorno. I cittadini di Stati membri SEE sprovvisti di un documento da cui si evincano i loro dati personali e l'indirizzo vengono identificati a mezzo passaporto o altro documento ufficiale che consenta di confermarne l'identità. All'atto della registrazione, i clienti devono dimostrare la propria identità e firmare una dichiarazione di consenso al trattamento dei propri dati personali. L'ufficio centrale provvede successivamente a verificare i dati forniti nel registro dei dati personali e degli indirizzi (ovvero, in caso di cittadini stranieri, nel registro dei cittadini stranieri). Oltre a tali dati è altresì richiesto un nome utente univoco e un indirizzo di posta elettronica, al quale la persona fisica riceve il codice una tantum necessario per il primo accesso.
La caratteristica comune al portale professionale e alla casella postale ufficiale consiste nel fatto che gli utenti devono disporre di diritti specifici per poterli utilizzare. La casella postale ufficiale può essere utilizzata da organizzazioni che entrano nel sistema centrale. Il servizio del portale professionale può essere utilizzato da imprese e rappresentanti legali.
I clienti che comunicano in modalità elettronica devono trasmettere la propria osservazione tramite un modulo, laddove questo sia stato messo a disposizione dal presidente dell'ufficio nazionale per la magistratura. Qualora non venga messo a disposizione alcun modulo, i clienti che comunicano in modalità elettronica devono caricare la propria osservazione e i relativi allegati in uno dei formati accettati dal presidente dell'ufficio nazionale per la magistratura e pubblicati nel portale centrale degli organi giudiziari (http://www.birosag.hu/). Per scaricare i moduli, i clienti devono aver installato uno specifico software di autocompilazione (Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram, ÁNYK), grazie al quale è possibile compilare i moduli e caricare i documenti elettronici come allegati. L'osservazione e i relativi allegati devono essere inviati all'organo giudiziario provvisti di firma elettronica o autenticati attraverso il servizio di autenticazione dei documenti che si basa sull'identificazione dell'utente. Il portale centrale degli organi giudiziari fornisce informazioni pratiche sulla compilazione del modulo. Se le osservazioni trasmesse non soddisfano i requisiti informatici richiesti, i clienti che comunicano in modalità elettronica vengono informati nel corso della procedura di presentazione delle osservazioni. Se le osservazioni caricate dai clienti che comunicano in modalità elettronica soddisfano i requisiti informatici richiesti, i clienti ricevono una conferma di ricezione dal sistema di assistenza. L'osservazione si considera notificata o comunicata all'orario in essa indicato.
L'organo giurisdizionale invia ai clienti che comunicano in modalità elettronica un certificato di ricezione di tutte le osservazioni tramite il sistema assistenza (in automatico). (Articolo 75/C della legge n. 14/2002 in materia di legislazione sull'amministrazione giudiziaria).
I clienti che comunicano in modalità elettronica ricevono conferma per posta elettronica della ricezione dei documenti e possono accedervi facendo clic sul link ai documenti stessi. Facendo clic sul link, il cliente genera una conferma di ricezione elettronica, che riporta il nome del mittente e del destinatario, il numero della causa e la data di ricezione del documento, e che viene inviata sia all'organo giurisdizionale, sia ai clienti che comunicano in modalità elettronica. La conferma di ricezione elettronica e la conferma di ricezione postale di cui al codice di procedura civile soddisfano i requisiti, in termini di conferma di ricezione, previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento. Qualora il sistema di assistenza indichi la mancata ricezione del documento nonostante la doppia notifica, il documento notificato o comunicato il quinto giorno lavorativo successivo alla data indicata nel secondo certificato di notifica.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
L'articolo 13 del regolamento stabilisce le regole per la notificazione degli atti e di altre comunicazioni scritte.
Al fine di assicurare che le comunicazioni con l'organo giurisdizionale nell'ambito di un procedimento giudiziario siano il più complete possibile e si svolgano in modalità elettronica nel maggior numero di procedimenti possibile, il codice di procedura civile stabilisce che le comunicazioni elettroniche con l'organo giurisdizionale siano possibili e in parte obbligatorie.
Ai sensi della norma preferenziale di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile, i gruppi di soggetti che comunicano in modalità elettronica sono elencati nella legge CCXII del 2015 in materia di disposizioni generali sull'amministrazione elettronica e i servizi fiduciari.
Salvo altrimenti disposto da leggi o trattati internazionali a seguito di impegni assunti in forza di trattati internazionali, l'articolo 9, comma 1, della legge CCXII del 2015 stabilisce che le comunicazioni effettuate in modalità elettronica sono obbligatorie per
a) i seguenti soggetti, qualora intervengano in qualità di clienti:
aa) operatori economici,
ab) Stato,
ac) amministrazioni locali,
ad) autorità di bilancio,
ae) pubblico ministero,
af) notai,
ag) enti pubblici,
ah) altre autorità amministrative non contemplate ai punti ac)–ag); e
b) i consulenti legali di clienti.
Ai sensi degli articoli 608, secondo comma, e 75, primo comma, del codice di procedura civile, rientrano nella categoria dei rappresentanti legali i seguenti soggetti:
a) avvocati e studi legali;
b) consulenti legali iscritti a organismi professionali che compaiono in cause definite dalla legge sulla pratica legale;
c) un giudice e un segretario giudiziario autorizzato a rappresentare il giudice e investito di responsabilità giuridica;
a) un procuratore con poteri di rappresentanza della procura generale;
e) avvocati praticanti e relatori legali (se autorizzati a intervenire in procedimenti legali previsti dal codice di procedura civile), e
f) altri soggetti indicati dalla legge.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
L'articolo 74, primo comma, della legge XCIII del 1990 in materia di diritti offre alla parte che avvia il procedimento, qualora esistano le condizioni tecniche per farlo, la scelta di pagare tutte le spese processuali in modalità elettronica tramite il sistema di pagamento e saldo elettronico anziché con marche da bollo per tutti i procedimenti giudiziari (avviati sia in modalità cartacea, sia elettronica). Il sistema di pagamento e saldo elettronico è un sistema di pagamento elettronico centrale (con il relativo sistema di saldo) che consente ai clienti di far fronte ai propri obblighi di pagamento nei confronti degli enti che offrono servizi elettronici amministrativi, compresi i servizi elettronici di carta di pagamento, carta di pagamento virtuale o internet banking, nell'erogazione di servizi amministrativi elettronici.
Ai sensi dell'articolo 42, primo comma, della legge XCIII del 1990 in materia di diritti, l'aliquota generale per le spese processuali è pari al 6 % del valore dell'oggetto delle controversie nei procedimenti contenziosi e al 3 % del valore dell'oggetto delle controversie nei procedimenti non contenziosi. In base all'articolo 46, primo comma, della legge XCIII del 1990, gli appelli contro le sentenze sono soggetti a un diritto dell'8 % del valore dell'oggetto della controversia.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Il rimedio ordinario pertinente in base alle finalità del regolamento è l'appello, mentre il rimedio straordinario consiste in un nuovo processo e nella richiesta di riesame.
Il procedimento di secondo grado è avanzato dal richiedente sotto forma di appello presentato per iscritto presso l'organo giurisdizionale di primo grado. Le parti e i soggetti interessati da una disposizione della decisione possono ricorrere in appello avverso la parte della disposizione che li riguarda. Il termine per la presentazione di un appello è pari a quindici giorni dalla data di notifica della decisione.
L'appello deve indicare il numero della sentenza contestata in appello e la disposizione o parte della sentenza contestata in appello, la richiesta di modifica o annullamento della disposizione o di parte della sentenza di primo grado da parte dell'organo giurisdizionale di secondo grado, la violazione di diritto sostanziale o procedurale sulla quale il richiedente basa il proprio appello, a meno che l'esercizio del potere di riesame non sia condizionato alla violazione della legge. Le disposizioni generali prevedono che l'appello debba essere deciso dall'organo giurisdizionale di secondo grado senza tenere udienza, a meno che una delle parti non la richieda espressamente, che l'organo giurisdizionale non ritenga tale richiesta giustificata o che non debbano essere addotte prove in una tale udienza. È possibile presentare richiesta di nuovo processo contro una sentenza definitiva e contro ogni decisione che produce gli stessi effetti, se:
a) la parte presenta fatti o prove, ovvero vi siano decisioni di altri organi giurisdizionali o altre decisioni ufficiali che dimostrino che l'organo giurisdizionale non ha tenuto conto di tali fatti o prove durante il procedimento, a condizione che questi avrebbero portato a una decisione più favorevole nei confronti della parte, se fossero stati considerati originariamente;
b) la parte ha perso il procedimento a seguito di reati commessi da un giudice che ha concorso al pronunciamento della sentenza, ovvero dalla controparte o da qualunque altro soggetto, infrangendo la legge;
c) la parte fa riferimento a una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciata in merito al procedimento che lo riguarda, che stabilisce la violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, siglata a Roma il 4 novembre 1950, promulgata con legge XXXI del 1993, e dai suoi protocolli addizionali, a condizione che la sentenza definitiva pronunciata in merito al procedimento che lo riguarda si basi sulla stessa violazione, e che la parte non sia stata indennizzata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ovvero che non vi sia stato indennizzo alcuno per il danno subito;
d) è stata adottata una sentenza finale relativa allo stesso diritto antecedente all'adozione della sentenza in oggetto;
e) l'atto di citazione o altri documenti sono stati trasmessi alla parte tramite pubblico avviso in violazione delle disposizioni in materia di notifica o comunicazione dei procedimenti tramite notifica pubblica. (Articolo 393 del codice di procedura civile)
La richiesta di nuovo processo deve essere trasmessa entro sei mesi; il termine decorre dalla data in cui la sentenza contestata è divenuta definitiva, oppure, qualora la parte sia giunta a conoscenza della motivazione del nuovo processo successivamente o abbia avuto la possibilità di fare richiesta di nuovo processo in seguito, decorre da tale data. Non è possibile richiedere un nuovo processo dopo cinque anni dalla data in cui la sentenza contestata è divenuta definitiva; non sono ammesse giustificazioni in caso di mancata osservanza di tale limite. La richiesta di riesame deve indicare la sentenza contro la quale si richiede il nuovo processo e il contenuto della decisione che la parte desidera adottare. La richiesta deve riportare i fatti e le prove sulle quali si basa la richiesta di nuovo processo, e allegare i documenti pertinenti. Qualora la richiesta sia avanzata dopo sei mesi dalla data in cui la sentenza in appello diviene definitiva e vincolante, deve essere corredata dalle relative motivazioni.
La richiesta di riesame deve essere trasmessa per iscritto all'organo giurisdizionale di primo grado che ha agito nel procedimento. La parte può, altresì, registrare la richiesta nel verbale. L'organo giurisdizionale chiamato a decidere in merito al nuovo processo deve essere l'organo giurisdizionale di primo grado che ha agito nel procedimento principale. In base al codice di procedura civile, in caso di concessione di nuovo processo, questo deve essere intentato entro i limiti della richiesta. L'organo giurisdizionale conferma la sentenza oggetto della richiesta di riesame in relazione al risultato del nuovo processo dell'azione; oppure, nell'annullarla in tutto o in parte, adotta una nuova decisione ai termini di legge. Articoli 392-404 del codice di procedura civile
Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, è possibile contestare una decisione sul merito dell'organo giurisdizionale di secondo grado, divenuta definitiva e vincolante, attraverso un riesame quale atto straordinario. Salvo altrimenti disposto dalla legge, una sentenza definitiva sul merito di una causa, ovvero una decisione definitiva e vincolante sul merito di una causa possono costituire oggetto di riesame.
Una parte può richiedere il riesame di una sentenza definitiva o di una decisione definitiva e vincolante sul merito di una causa decisa dalla Curia sulla base di una violazione inerente il merito della causa o della decisione pubblicata della Curia relativamente a un elemento di diritto, o contro la parte della disposizione relativamente la quale la sentenza dispone.
In linea di principio, non è possibile richiedere alcun riesame di sentenza relativa a cause immobiliari, nelle quali il valore contestato del riesame sia inferiore a 5 milioni di HUF.
Tuttavia, nella causa sopra descritta, in via eccezionale la Curia può altresì autorizzare il riesame se l'esame della violazione relativa al merito della causa è giustificato dalla necessità di garantire l'uniformità o l'ulteriore sviluppo della giurisprudenza, la particolare importanza della questione giuridica sollevata o la sua rilevanza sociale, ovvero, in assenza di una decisione da parte dell'organo giurisdizionale di secondo grado, la necessità di una sentenza preliminare da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. La parte ha la facoltà di inoltrare una richiesta di autorizzazione del riesame all'organo giurisdizionale di primo grado entro quarantacinque giorni dalla notifica della sentenza.
La richiesta di autorizzazione del riesame deve specificare la sentenza contro la quale la parte richiede il riesame, la violazione relativa al merito della causa, l'indicazione esatta della legge oggetto di violazione e le motivazioni e gli elementi di diritto su cui poggia l'autorizzazione.
La richiesta di riesame deve essere trasmessa all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di primo grado entro quarantacinque giorni dalla notifica della decisione. La richiesta di riesame deve soddisfare i requisiti generali per la presentazione delle osservazioni e comprendere gli allegati di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile. In linea di massima, la Curia è competente a decidere in materia di richieste di riesame trasmesse al di fuori delle udienze (articoli 405–424 del codice di procedura civile).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità è competente a decidere sulla richiesta di riesame. La descrizione degli organi giurisdizionali competenti a condurre il procedimento e, pertanto, a emettere sentenza è riportata nel prospetto di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a).
In base all'articolo 19 del regolamento, le disposizioni pertinenti del codice di procedura civile disciplinano altresì la procedura di richiesta di riesame per le questioni non regolamentate dall'articolo 18 del regolamento.
Fra le disposizioni che disciplinano il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il codice di procedura civile contiene norme specifiche relative al riesame ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (articolo 602, dal primo al terzo comma, del codice di procedura civile). Il codice di procedura civile stabilisce espressamente che le disposizioni per la verifica della mancata azione si applicano al riesame, ed esclude la possibilità di poter trasmettere una richiesta di restitutio in integrum in caso di inosservanza del termine per la presentazione di un appello su un elemento di diritto, e non concede inoltre il diritto ad avanzare un appello contro l'ordinanza di rifiuto della richiesta di riesame della sua mozione.
Su tale base, l'articolo 18 del regolamento stabilisce che la richiesta di riesame debba indicare la motivazione del riesame e le circostanze su cui esso poggia. La richiesta non ha effetto sospensivo sull'attuazione della sentenza. Tuttavia, qualora risulti che la richiesta abbia elevate probabilità di essere accolta, l'organo giurisdizionale può disporre la sospensione dell'attuazione della decisione ex officio senza ascoltare la controparte. Su richiesta, l'organo giurisdizionale può modificare la decisione in materia di sospensione. Se il riesame è escluso per legge, ovvero la richiesta è trasmessa in ritardo, la richiesta è respinta in assenza di esame sul merito. Prima di decidere sulla richiesta, l'organo giurisdizionale può ascoltare le parti. L'organo giurisdizionale valuta in modo equo se sussistono le condizioni preliminari per una richiesta. Se l'organo giurisdizionale concede la richiesta, il procedimento viene ripetuto nel contesto necessario. È possibile presentare appello contro le decisioni di rigetto di una richiesta.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Il codice di procedura civile prevede che la lingua utilizzata per i procedimenti sia l'ungherese (articolo 113, primo comma, del codice di procedura civile). Il codice di procedura civile stabilisce, altresì, che, salvo altrimenti specificato dalla legge, da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione europea o da una convenzione internazionale, le osservazioni trasmesse all'organo giurisdizionale debbano essere inoltrate in ungherese, e che le osservazioni e le decisioni dell'organo giurisdizionale siano notificate o comunicate in ungherese. La legge stabilisce, altresì, che chiunque abbia il diritto a utilizzare la propria lingua madre oralmente nei procedimenti giudiziari e che, nell'ambito di una convenzione internazionale, possa usare la propria lingua madre, ovvero la propria lingua minoritaria regionale o nazionale. L'organo giurisdizionale nomina un interprete o un traduttore, se del caso, per dare attuazione a tali diritti, ovvero nei casi in cui ciò risulti necessario ai sensi delle disposizioni di tale legge relativamente all'utilizzo delle lingue del procedimento. Conformemente alle disposizioni speciali del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il codice di procedura civile prevede che l'organo giurisdizionale ordini alla parte di trasmettere la traduzione certificata di tutti i documenti presentati, se non vi è altro modo per accertare gli elementi di fatto della causa (articolo 600, quinto comma, del codice di procedura civile).
L'Ungheria non indica una lingua ufficiale diversa dalla propria, che possa accettare come lingua ufficiale del certificato, pur avendo diritto a farlo come previsto dall'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
In Ungheria è possibile emettere titoli esecutivi nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, da parte del tribunale distrettuale operativo presso l'organo giurisdizionale regionale nel territorio in cui il debitore ha il suo domicilio; in assenza di tali ordini, l'esecuzione può essere ordinata dal tribunale distrettuale operativo presso la sede delle attività soggette a esecuzione, presso la sede della filiale ungherese di una società con sede legale all'estero, ovvero, in caso di rappresentanza commerciale diretta, presso la sede della filiale o dell'agenzia; e a Budapest, presso il tribunale distrettuale centrale di Buda.
L'organo giurisdizionale che si occupa dell'esecuzione è autorizzato ad adottare tutte le misure di cui all'articolo 23 del regolamento in Ungheria. Ai sensi del diritto ungherese, l'organo giurisdizionale che effettua l'esecuzione è il tribunale presso il quale è stato nominato l'ufficiale giudiziario indipendente del procedimento.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.