- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
Gli organi giurisdizionali competenti con riferimento al procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono: il giudice di pace oppure, nei casi di competenza esclusiva per materia previsti dalla legislazione italiana, il tribunale ordinario.
In particolare, è competente il tribunale ordinario nel caso di:
1) domande di pagamento di somme di denaro in materia di locazioni di immobili e di affitto di azienda (articolo 447-bis del codice di procedura civile);
2) domande in materia di contratti agrari (articolo 9 della legge 14 febbraio 1990 n. 29, che specificamente devolve la competenza alle sezioni specializzate agrarie costituite presso i tribunali ordinari);
3) domande in materia di brevetti e marchi, nonché in materia societaria e di antitrust, ovvero aventi ad oggetto contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla L. 27 del 2012 che specificamente devolve la competenza alle sezioni specializzate in materia di impresa costituite presso i tribunali ordinari);
4) le domande in materia di diritto della navigazione, in particolare per i danni dipendenti da urto di navi; i danni cagionati da navi nell’esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta; i danni cagionati dall’uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto; i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca; le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero; il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti, ai sensi dell’articolo 589 del codice della navigazione.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
Il servizio postale: è altresì ammesso il deposito telematico nei soli procedimenti innanzi al Tribunale ordinario, necessariamente ad opera di un difensore. Maggiori informazioni tecniche sono presenti al seguente link: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_2.wp
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
ECC-NET Italia (https://ecc-netitalia.it/it/), che fornisce assistenza ai soli consumatori e nei limiti delle proprie competenze;
MINISTERO della GIUSTIZIA, per quanto non di competenza di ECC.NET Italia.
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria
Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale
Via Arenula 70 - 00186 Roma Tel. (+39) 06 68852480
Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
Non previsti per le cause innanzi al Giudice di Pace; sono invece possibili le comunicazioni o notificazioni elettroniche per le cause innanzi al Tribunale ordinario. Maggiori informazioni tecniche sono presenti al seguente link: https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_7.wp
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
I difensori delle parti costituitesi in giudizio, solo per le cause instaurate innanzi al Tribunale ordinario.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
Le spese di giudizio sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115.
Si compongono di tre voci: (A) un importo a titolo di contributo unificato; (B) un importo a titolo di anticipazione forfettaria delle spese; (C) un importo (dovuto solo per il giudizio di cassazione) a titolo di imposta fissa di registrazione degli atti giudiziari.
(A) L’ammontare del contributo unificato varia a seconda del valore della causa e del grado del giudizio. In particolare:
(a) per le cause di valore fino a 1.100 Euro: 43 Euro se il giudizio pende in primo grado; 64,50 Euro se il giudizio pende in appello; 86 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione;
(b) per le cause di valore superiore a Euro 1.100 e fino a Euro 5.200: 98 Euro se il giudizio pende in primo grado; 147 Euro se il giudizio pende in appello; 196 Euro se si tratta di un giudizio di cassazione.
(B) In aggiunta al contributo unificato è dovuta una somma pari a 27 Euro a titolo di anticipazione forfettaria delle spese.
Eccezione: le cause innanzi al Giudice di Pace e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato (con esclusione quindi della voce di cui al punto B).
(C) Se si tratta di giudizio di cassazione, qualsiasi sia il valore della causa, per l’instaurazione del procedimento, è dovuto un versamento ulteriore di 200 Euro pari all’importo previsto per l’imposta fissa di registrazione degli atti giudiziari.
Quanto alle modalità di pagamento:
(A) il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:
(a) presso gli uffici postali italiani mediante bollettino di conto corrente postale;
(b) presso le banche italiane mediante il modello F23;
(c) presso le rivendite di valori bollati in Italia mediante apposito modello per la comunicazione di versamento;
(d) mediante bonifico bancario:
CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100
modalità consentita alle persone non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.
(B) il pagamento dell’anticipazione forfettaria delle spese può essere effettuato:
(a) presso le rivendite di valori bollati in Italia mediante apposito modello per la comunicazione di versamento
(b) in via telematica, solo per le cause innanzi al Tribunale;
(C) il pagamento dell’imposta fissa di registrazione può essere effettuato:
(a) presso le banche italiane mediante il modello F23;
(b) mediante bonifico bancario.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Le decisioni del giudice di pace possono essere impugnate mediante appello al tribunale ordinario. Le decisioni del tribunale ordinario possono essere impugnate mediante appello alla corte di appello.
Si applica il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza (articolo 325 del codice di procedura civile) ovvero, in caso di mancata notifica della sentenza, di sei mesi dal momento della sua pubblicazione (articolo 327 del codice di procedura civile).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
Gli organi competenti per il riesame sono:
(a) per le decisioni del giudice di pace: il tribunale ordinario;
(b) per le decisioni del tribunale ordinario: la corte d’appello.
Quanto alla procedura, si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni (articoli 323 e seguenti del codice di procedura civile).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
La lingua ammessa è l’italiano.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
L’autorità competente per l’esecuzione è il tribunale ordinario.
L’autorità competente per la sospensione o limitazione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 23 del regolamento è il tribunale ordinario.
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