- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
La competenza territoriale è stabilita dalla decisione in materia di organi giurisdizionali, della loro competenza e sede "Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām".
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
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In Lettonia si accettano domande inviate per posta o consegnate di persona alla cancelleria competente; i documenti possono essere altresì firmati dal richiedente con firma elettronica sicura e trasmessi elettronicamente alla relativa cancelleria.
È altresì opportuno evidenziare che, alla luce del regolamento eIDAS e della strategia dell'UE per il mercato unico digitale, sono state formulate le modifiche alla legge sui documenti elettronici e vengono attualmente apportati i necessari adeguamenti tecnici per permettere che i documenti elettronici provenienti da altri Stati membri dell'UE siano accettati a condizione che siano firmati in conformità ai requisiti del regolamento eIDAS.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
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TRIBUNALE DISTRETTUALE DI VIDZEME DELLA CITTÀ DI RIGA
Indirizzo: Abrenes iela 3, Riga, LV-1356
Tel.: 67077222, 67077370, 67077290, 67077259
Fax: 67077203
E-mail: rigas.vidzeme@tiesas.lv
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
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I tribunali lettoni possono firmare i documenti utilizzando una firma elettronica sicura e trasmetterli in modalità elettronica qualora la parte interessata abbia espressamente indicato e confermato la volontà di ricevere i documenti in tale modalità.
Tuttavia, è importante evidenziare che in alcuni casi la firma elettronica sicura lettone non è riconosciuta dal soggetto ricevente.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
L'articolo 56 del codice di procedura civile prevede, tra le altre cose, che gli atti di citazione siano inviati ad avvocati, notai, ufficiali giudiziari e amministrazioni locali e statali per posta elettronica. La cancelleria provvede a informare gli avvocati della presenza di documenti, compresi i documenti elettronici, attraverso il sistema online. Avvocati, notai, ufficiali giudiziari e amministrazioni locali e statali sono informati della presenza di documenti predisposti dal tribunale e di altri documenti in formato elettronico per e-mail, tranne nei casi in cui il soggetto interessato non abbia notificato alla cancelleria di essere registrato in qualità di utente del sistema online. Se una parte in causa notifica all'organo giurisdizionale il proprio consenso allo scambio di comunicazioni elettronico con la cancelleria e alla registrazione in qualità di utente del sistema online, i relativi documenti saranno ad essa notificati attraverso il sistema online. Qualora la cancelleria riscontri difficoltà tecniche nella notifica dei documenti attraverso il sistema online, la trasmissione dei documenti deve avvenire secondo un'altra modalità stabilita dal codice di procedura civile; tuttavia, gli atti di citazione vengono inviati all'indirizzo e-mail indicato dalla parte in causa. Gli atti di citazione sono inviati per posta elettronica ai rappresentanti per i quali sono stati registrati una residenza o un indirizzo per la corrispondenza al di fuori della Lettonia, mentre i documenti predisposti dalla cancelleria e gli altri documenti in formato elettronico vengono loro inviati per posta elettronica a meno che non indichino di essere registrati come utenti del sistema online.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
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I costi del procedimento comprendono:
- diritto statale (valsts nodeva);
- diritto di cancelleria (kancelejas nodeva);
- spese di esame della causa.
Calcolatore dei costi del procedimento:
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Diritti statali
Ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura civile, è dovuto allo Stato un importo a titolo di diritto per ogni domanda di causa.
Alle domande che rientrano nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono applicati i seguenti diritti statali. Per cause di valore:
a) fino a 2 134,00 EUR, il diritto è pari al 15 % dell'importo della causa, tuttavia di importo non inferiore a 70,00 EUR;
b) compreso fra 2 135,00 EUR e 7 114,00 EUR, il diritto è pari a 320,00 EUR più il 4 % dell'importo della causa dichiarato superiore a 2 134,00 EUR.
Le domande che rientrano nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità devono essere accompagnate da un documento che attesta il pagamento del diritto statale conformemente alla procedura e il cui importo equivale a quanto stabilito dal codice di procedura civile.
Diritto giudiziario statale (articolo 34 del codice di procedura civile):
Diritto giudiziario (diritto statale):
Beneficiario: Tesoreria di Stato
Registrazione n. 90000050138
Conto n.: LV55TREL1060190911200
Istituto bancario del beneficiario: Tesoreria di Stato
Codice BIC: TRELLV22
Causale del pagamento: indicare i dati identificativi della persona o della causa: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro. Se il pagamento di un diritto statale è effettuato per conto di un'altra persona, è necessario fornire i dati identificativi di tale persona: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro.
Diritto di cancelleria
Ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura civile, sono dovuti diritti di cancelleria:
- per il rilascio di copia autentica di un documento nell'ambito di una causa, nonché per il nuovo rilascio di una sentenza o di una decisione del giudice;
- per il rilascio di una dichiarazione;
- per il rilascio del duplicato di un'ordinanza di esecuzione;
- per la certificazione dell'entrata in vigore di una sentenza, qualora quest'ultima debba essere trasmessa a un organo estero;
- per la convocazione di testimoni.
Diritto di cancelleria (articolo 38 del codice di procedura civile):
Diritto di cancelleria dell'autorità giudiziaria:
Beneficiario: Tesoreria di Stato
Registrazione n. 90000050138
Conto n.: LV39TREL1060190911100
Istituto bancario del beneficiario: Tesoreria di Stato
Codice BIC: TRELLV22
Causale del pagamento: indicare i dati identificativi della persona o della causa: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro. Se il pagamento di un diritto di cancelleria è effettuato per conto di un'altra persona, è necessario fornire i dati identificativi di tale persona: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro.
Spese di esame della causa
L'articolo 39 del codice di procedura civile stabilisce che rientrano fra le spese di esame della causa le seguenti voci:
- importi dovuti a testimoni e periti;
- spese sostenute per l'interrogazione di testimoni o la conduzione di ispezioni in loco;
- spese sostenute per il rintracciamento del convenuto;
- spese per l'esecuzione di una sentenza;
- spese di consegna, emissione e traduzione di atti di citazione e altri atti giudiziari;
- costi per la pubblicazione di comunicati nei giornali;
- spese relative alla garanzia della causa.
Spese di esame della causa (articolo 39 del codice di procedura civile) - tribunali distrettuali (municipali) e regionali
Beneficiario: Cancelleria del tribunale (Tiesu administrācija)
Registrazione n. 90001672316
Conto n.: LV51TREL2190458019000
Istituto bancario del beneficiario: Tesoreria di Stato
Codice BIC: TRELLV22
Causale del pagamento: "21499" più l'indicazione dei dati identificativi della persona o della causa: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro. Se il pagamento delle spese di esame di una causa è effettuato per conto di un'altra persona, è necessario fornire i dati identificativi di tale persona: oltre al numero della causa (se conosciuto), in caso di persone fisiche indicare il nome, il cognome e il codice fiscale; in caso di persone giuridiche indicare la denominazione e il numero di iscrizione nel registro.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Gli appelli contro le sentenze di tribunale devono essere trasmessi al tribunale che ha emesso la sentenza. In caso di sentenze emesse da tribunali distrettuali o municipali, l'appello deve essere presentato al tribunale regionale interessato.
TRIBUNALE REGIONALE DI RIGA Indirizzo: Brīvības bulvāris 34, Riga, LV-1886 Fax: 67088270 Tel.: 67088211, 67088262 E-mail: riga.apgabals@tiesas.lv |
TRIBUNALE REGIONALE DI KURZEME Indirizzo: Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja, LV- 3401 Tel.: 63420059 Fax: 63423479, 63483187 E-mail: kurzeme.apgabals@tiesas.lv |
TRIBUNALE REGIONALE DI LATGALE Indirizzo: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel.: 64625581 Fax: 64624033 E-mail: latgale.apgabals@tiesas.lv |
TRIBUNALE REGIONALE DI VIDZEME Indirizzo: Tērbatas iela 13, Valmiera, LV-4201 Tel.: 642 32919 Fax: 642 31122 E-mail: vidzeme.apgabals@tiesas.lv TRIBUNALE REGIONALE DI VIDZEME Palazzo di giustizia di Madona Indirizzo: Poruka iela 1, Madona, LV-4801 Tel.: 648 23579 Fax: 648 60691 |
TRIBUNALE REGIONALE DI ZEMGALE Indirizzo: Akadēmijas iela 9, Jelgava, LV-3001 Tel.: 63023508 Fax: 63023911 E-mail: zemgale.apgabals@tiesas.lv TRIBUNALE REGIONALE DI ZEMGALE Palazzo di giustizia di Aizkraukle Indirizzo: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV-5101 Tel.: 65128197 Fax: 65128119 |
È possibile presentare appello contro una sentenza conformemente al procedimento europeo per le controversie di modesta entità nei seguenti casi:
1) il tribunale di primo grado ha applicato o interpretato erroneamente una norma di diritto sostanziale, con il conseguente pronunciamento di una sentenza errata in merito alla causa;
2) il tribunale di primo grado ha violato una norma di diritto procedurale, con il conseguente pronunciamento di una sentenza errata in merito alla causa;
3) il tribunale di primo grado ha effettuato constatazioni di fatto inesatte o valutato le prove erroneamente, ovvero ha fornito una valutazione legale errata delle circostanze della causa, con il conseguente pronunciamento di una sentenza errata in merito alla causa.
Un appello che sostenga l'inesattezza di una sentenza deve altresì riportare quanto segue:
1) quale norma di diritto sostanziale è stata applicata o interpretata erroneamente dal tribunale di primo grado, ovvero quale norma di diritto procedurale è stata violata, e come ciò ha influenzato la decisione relativa alla causa;
2) quale fra le constatazioni di fatto effettuate dal tribunale di primo grado è inesatta, quali prove sono state valutate erroneamente, in che modo è possibile osservare che la valutazione legale delle circostanze della causa è errata e come tutto ciò ha influenzato la decisione relativa alla causa.
È possibile presentare appello contro una sentenza emessa da un tribunale di primo grado entro venti giorni dal pronunciamento della stessa. In caso di sentenza abbreviata, il periodo entro il quale è possibile fare appello decorre dalla data stabilita dal tribunale per la redazione della sentenza completa. Qualora la sentenza sia redatta dopo il termine indicato, il periodo entro il quale è possibile fare appello contro la sentenza decorre dalla data di effettiva redazione della sentenza. Nei suddetti casi, qualora una sentenza venga inviata a una delle parti in una causa con sede all'estero, è possibile presentare appello entro venti giorni dalla data di rilascio di copia della sentenza. Qualora la decisione relativa alla causa sia stata raggiunta con procedura scritta, oltre a quanto sopra il termine ultimo per l'appello decorre dalla data di redazione della sentenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
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La revisione una causa a fini di riesame della sentenza può essere richiesta dal convenuto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio inoltrando relativa domanda:
1) al tribunale regionale corrispondente in caso di riesame di una sentenza o di una decisione assunta da un tribunale distrettuale o municipale;
2) alla Corte suprema in caso di riesame di una sentenza o di una decisione assunta da un tribunale regionale;
3) al dipartimento delle cause civili della Corte suprema in caso di riesame di una sentenza o di una decisione assunta da una sezione della Corte civile.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Lettone.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
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Autorità competenti in materia di attuazione delle sentenze:
Ufficiali giudiziari autorizzati
L'elenco degli ufficiali autorizzati è consultabile alla pagina seguente: http://www.lzti.lv/zverinati-tiesu-izpilditaji/
Autorità competenti in materia di applicazione dell'articolo 23:
Il tribunale distrettuale o municipale nella cui area di competenza è esecutiva la sentenza di un giudice straniero, su richiesta del debitore.
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