Controversie di modesta entità

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Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Il giudice di pace è competente a emettere le sentenze conformemente al regolamento.

Link al sito internet nazionale: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Giudice di pace di Lussemburgo)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Lussemburgo
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Giudice di pace di Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Giudice di pace di Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530529

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Il Lussemburgo accetta l’invio postale quale mezzo di comunicazione.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Service d’accueil et d’information juridique (Servizio di accoglienza e di informazioni giuridiche) - Lussemburgo
Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 - Lussemburgo
Tel.: (+352) 221846

Service d’accueil et d’information juridique (Servizio di accoglienza e di informazioni giuridiche) - Diekirch
Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 802315

Centre Européen des Consommateurs GIE (Centro europeo per i consumatori GIE)

271, route d'Arlon
L-1150 Lussemburgo

Tel.: (+352) 26 84 64 1

Fax: (+352) 26 84 57 61

E-mail: info@cecluxembourg.lu

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

In Lussemburgo, in base alle norme procedurali non sono ancora previsti mezzi di notificazione e/o comunicazione per via elettronica. Le comunicazioni sono quindi effettuate a mezzo posta.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Cfr. d)

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

La versione originale in lingua francese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: tedescoinglese.

Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il Lussemburgo non prevede spese di giudizio da versare all'organo giurisdizionale competente.

Tuttavia, dopo una sentenza, sono previste spese di giudizio per l’esecuzione della decisione, su istanza della parte vittoriosa.

Si applica il regolamento granducale modificato del 24 gennaio 1991 relativo alla fissazione della tariffa degli ufficiali giudiziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito della Camera degli ufficiali giudiziari del Granducato di Lussemburgo: http://www.huissier.lu/.

In base al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, il diritto forfettario unico per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario è pari a 138 EUR.

Il pagamento degli ufficiali giudiziari può essere effettuato tramite bonifico bancario.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Nel caso in cui il valore della controversia non superi i 2 000,00 EUR, le decisioni del giudice di pace non sono impugnabili. È possibile solo il ricorso per Cassazione.

Se il valore della controversia è superiore a 2 000,00 EUR, è possibile impugnare le decisioni emesse in primo grado dal giudice di pace dinanzi al presidente del tribunale circondariale. Il ricorso in appello può essere presentato personalmente dall'appellante o dal suo avvocato. Il patrocinio di un avvocato è facoltativo. Il termine per ricorrere è di 40 giorni a decorrere dalla notifica della sentenza. Almeno otto giorni prima dell'udienza il cancelliere convoca le parti. Se queste abitano in un altro Stato membro dell'Unione europea, tale termine è aumentato in ragione della distanza di 15 giorni, conformemente all'articolo 167 del nuovo codice di procedura civile. Il procedimento dinanzi al presidente del tribunale circondariale è orale.

È possibile un ricorso per Cassazione avverso le sentenze emesse in ultimo grado dal giudice di pace e in secondo grado dal presidente del Tribunale circondariale. È competente la Corte di Cassazione e il patrocinio di un avvocato è obbligatorio.

Il link al sito internet nazionale è il seguente: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Lussemburgo
Bâtiments TL, CO, JT
Cité judiciaire
2080 - Lussemburgo
Tel.: (+352) 475981-1

Tribunal d'arrondissement (Tribunale circondariale) di Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tél. :  (+352) 803214-1
Fax : (+352) 807119

Court de Cassation (Corte di Cassazione)
Cité judiciaire
Bâtiment CR
2080 - Lussemburgo
Tel.: (+352) 475981-2369 / 2373

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

È competente a pronunciarsi sull'istanza di riesame il giudice di pace direttore dell'Ufficio del giudice di pace in cui è stata emessa la decisione o il giudice che lo sostituisce.

L'istanza di riesame deve essere depositata per iscritto presso il cancelliere del giudice che ha emesso la decisione dal convenuto o dal suo mandatario. Il patrocinio di un avvocato è facoltativo e le parti possono comparire personalmente o farsi assistere o rappresentare dalle persone di cui all'articolo 106 del nuovo codice di procedura civile (link all'articolo 106 del nuovo codice di procedura civile: http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/nouveau_code_procedure_civile/PageAccueil.pdf - pagina 21 e successive).

Il cancelliere convoca le parti a comparire almeno otto giorni prima dell'udienza. Conformemente agli articoli 103 e 167 del nuovo codice di procedura civile, tale termine è aumentato se le parti non sono né domiciliate né residenti in Lussemburgo. Il procedimento davanti al giudice di pace è orale.

Link al sito internet nazionale: http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Justice de paix de Luxembourg (Giudice di pace di Lussemburgo)
Bâtiment JP
Cité Judiciaire
L-2080 - Lussemburgo
Tel.: (+352) 475981-1
Fax: (+352) 465434

Justice de paix de Diekirch (Giudice di pace di Diekirch)
Bei der Aaler Kiirch
L-9211 - Diekirch
Tel.: (+352) 808853-1
Fax: (+352) 804190

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette (Giudice di pace di Esch-sur-Alzette)
Place Norbert Metz
L-4006 - Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 530529

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Il Lussemburgo accetta la lingua francese e la lingua tedesca.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

La versione originale in lingua francese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: tedescoinglese.

1) Nel Granducato di Lussemburgo le decisioni giudiziarie sono fatte eseguire dall'ufficiale giudiziario.

I contatti degli ufficiali giudiziari sono reperibili sul sito della Camera degli ufficiali giudiziari del Granducato di Lussemburgo: http://www.huissier.lu/

2) L’autorità competente ai fini dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità è il presidente del tribunale circondariale.

Ultimo aggiornamento: 05/02/2024

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